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venerdì 13 luglio 2012

Commissione ristretta propone modifiche. Fornero che farà?


Il Comitato ristretto della Camera ha elaborato, col consenso dei gruppi parlamentari un testo contenente modifiche migliorative rispetto alla legge 214/2011 e al decreto milleproroghe. Lo si può trovare sul sito della Camera ed unifica le proposte Damiano (PD), Dozzo (LNP), Paladini (IDV). Un passo avanti sul quale vedremo l'atteggiamento del Ministro Fornero, l'unica vera opposizione alle decisioni del Parlamento in materia di lavoro e previdenza.
L'On Gnecchi (PD) scrive:
- abbiamo esteso anche agli accordi sottoscritti fino al 31.12.2011;
- salvaguardato anche coloro che maturano i requisiti pensionistici anche dopo il periodo di mobilità ordinaria e lunga;
- per i lavoratori dei fondi di solidarietà (bancari, assicurativi e altri) si riporta l'età a 60 anni così come previsto nel decreto milleproorghe;
- per i contributori volontari si aggiunge la frase: a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018;
- per alcune categorie di lavoratori fs e del settore marittino viene riconosciuto il carattere di lavoro usurante;
- rispetto al mille proroghe, si fa riferimento alla firma dell'accordo e non più alla data effettiva della cessazione del rapporto di lavoro, si fa riferimento alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico e non più alla decorrenza del trattamento medesimo e non assume più rilevanza per l'accesso alla salvaguardia, l'eventuale attivitità lavorativa;
A titolo sperimentale (nella prima parte del testo) si introduce su base volontaria, la possibilità anche per gli uomini di poter accedere al pensionamento anticipato 35/58 anni (così come avviene per le donne), ma che prevede però che il trattamento pensionistico sia liquidato interamente con il sistema contributivo.

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.
C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 6 giugno 2012.
Silvano MOFFA , presidente , comunica che, in esito ai lavori del Comitato ristretto, è stata elaborata una proposta di testo unificato dei progetti di legge in esame (vedi allegato 3) , che il relatore prospetta di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.
Marialuisa GNECCHI (PD) ricorda di avere segnalato, nell'ultima riunione del Comitato ristretto, l'esigenza di spostare al 31 dicembre 2015 la facoltà richiamata nel comma 1, lettera a) , dell'articolo 1 del testo unificato in esame, e di differire al 1 o gennaio 2016 l'inizio della fase sperimentale di cui alla lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 1, al fine di evitare evidenti situazioni di disparità ed ingiuste penalizzazioni rispetto alla stessa normativa vigente. Si domanda, pertanto, quali siano le ragioni del permanere delle vecchie date all'interno del testo.
Silvano MOFFA , presidente , rammenta che il Comitato ristretto, nell'ultima riunione, pur prendendo atto della ragionevolezza della questione, ha convenuto di rinviare la soluzione del problema alla fase di presentazione delle proposte emendative.
Nessun altro chiedendo di intervenire, propone, quindi, di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 5103, 5236 e 5247, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.
La Commissione delibera di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 5103, 5236 e 5247, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.
Silvano MOFFA , presidente , considerato che nell'ambito del Comitato ristretto diversi rappresentanti di gruppo hanno segnalato l'esigenza di approfondire gli aspetti legati alla quantificazione degli oneri del provvedimento e alla relativa copertura finanziaria, nonché i profili di sovrapposizione con le disposizioni in materia inserite nel recente decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri per la razionalizzazione della spesa pubblica, prospetta l'opportunità che – prima ancora di fissare un termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato – si verifichi la possibilità di svolgere – secondo quanto anticipato per le vie brevi – un'apposita attività conoscitiva e istruttoria, congiuntamente alla V Commissione (Bilancio), con il coinvolgimento dei competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, sulla base di modalità che potranno essere concordate nella prevista riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
La Commissione concorda.
Silvano MOFFA , presidente , rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.45.  
ALLEGATO 3
Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico (C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini).
TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE
ART. 1.
(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).
1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
  «10- bis . In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:
   a) in via sperimentale dal 1 o gennaio 2013 al 31 dicembre 2014, in presenza di un'anzianità contributiva pari a 35 anni, facendo valere un'età, comprensiva del periodo occorrente per l'esercizio del diritto, pari o superiore a 58 anni, per le lavoratrici dipendenti, a 59 anni, per le lavoratrici autonome e per i lavoratori dipendenti, a 60 anni, per i lavoratori autonomi;
   b) in via sperimentale dal 1 o gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, in presenza di un'anzianità contributiva pari a 35 anni, facendo valere un'età, comprensiva del periodo occorrente per l'esercizio del diritto, pari o superiore a 60 anni per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti e a 61 per anni per i lavoratori e le lavoratrici autonome.
  10- ter . Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 10- bis il trattamento pensionistico è liquidato interamente con il sistema di calcolo contributivo, anche con riferimento all'anzianità contributiva maturata prima del 1 o gennaio 1996. Entro il 31 settembre 2017 il Governo trasmette alle Camere una relazione sugli effetti della sperimentazione di cui al medesimo comma 10- bis , ai fini di una sua eventuale prosecuzione».
  2. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;
   b) alla lettera a), le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni»;
   c) alla lettera b) , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data»;
   d) alla lettera c) , le parole: «in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2- ter , del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14»;
   e) alla lettera d) , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018».
  3. All'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività».
ART. 2.
(Modifiche all'articolo 6, comma 2- ter , del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14).
1. All'articolo 6, comma 2- ter , del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412- ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro si risolva in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, anch'essi entro il 31 dicembre 2011,»;
   b) le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della concessione dei benefici di cui al presente comma, non rileva l'eventuale prestazione di altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente».
ART. 3.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presente legge, valutati in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi del comma 2.
  2. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6- bis , comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli Pag. 221 di Stato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure in materia di giochi pubblici on line , lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, il reperimento delle maggiori entrate di cui al comma 1. A decorrere dall'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

5 commenti:

  1. speriamo che vada in porto. finalmente belle notizie. grazie
    Giuseppe 53

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  2. ottime proposte. Alla Fornero voremmo ricordare l'impegno da parte del prof. Monti in sede di approvazione del DL lavoro.
    Grazie agli on. Damiano Dozzo Paladini e Gnecchi, Moffa.
    Il Pd non deve mollare ora ne va della sua credibilita'.

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  3. CHE DIO ILLUMINI LA MENTE DELLA FORNERO!!

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  4. Ma la deroga per le donne era 57/35 con finestra di un anno entro 31/12/2015....quindi 58/35 nel 2015...la modifica ora è 58 nel 2014... ????

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  5. bene le modifiche rispetto alla legge 214/2011, ma non era il caso di salvaguardare tutti gli ex lavoratoti ai quali è stata negata la mobilità, oppure come i postali che non la prevedono? in quanto migliaia di persone che maturano i requisiti a partire dal 1 gennaio 2015 sono rimaste fuori da ogni salvaguardia. pertanto perché non considerare quest'ultimi come se fossero in mobilità lunga? questo salverebbe miglia e miglia di famiglie dal baratro della povertà-
    Silvio

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