Ministero del lavoro e delle politiche sociali
DECRETO
1° giugno 2012.
Modalità di attuazione del comma 14 dell’articolo 24
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 e determinazione del limite massimo numerico dei
soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici pensionistici di
cui al comma 14 del medesimo articolo. (12A08254). Pag. 59
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
Visto l'articolo 24, comma 14, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 6, comma 2-quater,
primo periodo e comma 2-septies del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che stabilisce che le
disposizioni in materia di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima
della data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo si applicano, tra
l'altro, nei limiti delle risorse stabilite dal comma 15, ancorche' maturino i requisiti
per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di
accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, i quali maturano
i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita'
di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto
di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione
straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo
2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i
quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data
il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso
gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento
di almeno 60 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della
predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011,
siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, hanno in corso
l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del
decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con dificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133;
e-bis) ai lavoratori che, alla data del 31 ottobre 2011, risultano
essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi
dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del
predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004,
n. 243, e successive modificazioni;
Visto
l'articolo 24, comma 15, primo periodo, del sopra indicato decreto-legge n. 201
del 2011, come modificato dall'articolo 6, comma 2-ter e comma 2-septies,
lettera b), del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che prevede che con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze
da adottarsi entro il 30 giugno 2012, sono definite le modalita' di attuazione
del comma 14 del sopra indicato articolo 24, ivi compresa la determinazione del
limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione dei
benefici di cui al medesimo comma 14 nel limite delle risorse individuate dal
successivo comma 15;
Visto
l'articolo 24, comma 15, secondo e terzo periodo, del sopra indicato
decreto-legge n. 201 del 2011, che disciplina l'attivita' di monitoraggio delle
domande di pensionamento dei lavoratori interessati, prevedendo che, nel
caso di raggiungimento del limite numerico fissato dal primo periodo del
medesimo comma 15, non saranno prese in considerazione ulteriori domande;
Visto
l'articolo 24, comma 15, quarto e quinto periodo, del piu' volte citato
decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede il computo, nell'ambito del complessivo
limite numerico, dei lavoratori che intendono usufruire congiuntamente del
beneficio di cui al precedente comma 14 e del beneficio relativo al regime
delle decorrenze di cui all'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, nonche' l'applicazione, per i soggetti di cui ai
medesimi commi 14 e 15 del decreto-legge n. 201 del 2011, delle disposizioni in
materia di adeguamenti all'incremento della speranza di vita di cui al comma 12,
dell'articolo 24, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
Visto
l'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che include
tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio previsto
dall'articolo 24, comma 14, del sopra citato decreto-legge n. 201 del 2011, nei
limiti delle risorse e con le procedure di cui al comma 15 del medesimo
articolo 24 anche:
i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre
2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli
articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;
i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre
2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle
organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, a
condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del
rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le
comunicazioni obbligatorie alle attuali Direzioni territoriali del lavoro di
cui all'articolo 14, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011,
n. 144, o ad altri soggetti equipollenti indicati nel decreto ministeriale da
adottarsi entro il 30 giugno 2012; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti
anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica,
avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo
non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011;
Visto l'articolo 6-bis del sopra citato decreto-legge n. 216 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012;
Ritenuto
di dover definire anche per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione il periodo temporale entro cui i lavoratori interessati
maturino il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina
vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, estendendo quindi a tali soggetti il termine previsto dall'articolo 6,
comma 2-ter, del sopra citato decreto-legge n. 216 del 2011;
Ritenuto altresi' di fissare al compimento di 62 anni la permanenza a
carico dei fondi di solidarieta' per i lavoratori di cui alla lettera c) sopra
riportata, per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro
il 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta';
Tenuto
conto dell'elaborazione effettuata dall'INPS sulla base dei relativi elementi
amministrativi, trasposta nella tabella riportata nel presente decreto, che ha
consentito di verificare la congruita' del contingente numerico programmato con
riferimento ai soggetti rientranti in ciascuna categoria di soggetti beneficiari
e, conseguentemente, la congruita' delle risorse complessivamente predeterminate
all'articolo 24, comma 15, del decreto- legge n. 201 del 2011;
Considerato che il numero complessivo di tutti
i soggetti di cui alle disposizioni sopra riportate aventi i requisiti per
accedere al beneficio rientra nel contingente numerico complessivo di 65.000 unita'
e che le risorse finanziarie complessivamente occorrenti sono pari alle risorse
predeterminate all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto disciplina le modalita'
di attuazione dell'articolo 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
individuando, alla tabella di cui al successivo articolo 6, la ripartizione dei
soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici di cui al medesimo
comma 14 e ai sensi dello stesso comma 15, nel limite delle risorse complessivamente
previste dal medesimo comma 15.
Art. 2
1. I lavoratori di cui alle categorie indicate
in premessa accedono ai benefici di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto legge
n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,
alle seguenti condizioni:
a) lavoratori di cui alla lettera a) del citato
comma 14: cessazione dell'attivita' lavorativa alla data del 4 dicembre 2011 con
perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennita' di
mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223;
b) lavoratori di cui alla lettera b) del citato comma 14: cessazione
dell'attivita' lavorativa alla data del 4 dicembre 2011;
c) lavoratori di cui alla lettera c) del citato comma 14: titolarita' al
4 dicembre 2011 della prestazione straordinaria a carico dei Fondi di
solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662; titolarita' della medesima prestazione da data successiva
al 4 dicembre 2011 se l'accesso alla stessa risulta autorizzato dall'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale, fermo restando che gli interessati restano a carico
dei Fondi fino al compimento di 62 anni di eta';
d) lavoratori di cui alla lettera d) del citato comma 14: perfezionamento
dei requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro un periodo non superiore a ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge; questi lavoratori
non devono aver comunque ripreso attivita' lavorativa successivamente all'autorizzazione
alla prosecuzione volontaria della contribuzione e devono avere almeno un contributo
volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 201 del 2011;
e) lavoratori di cui alla lettera e) del citato comma 14: esonero dal
servizio alla data del 4 dicembre 2011;
f) lavoratori di cui alla lettera e-bis) del citato comma 14: congedo per
assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con perfezionamento, entro 24 mesi dalla
data di inizio del predetto congedo, del requisito contributivo per l'accesso al
pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica, di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243;
g) lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 2l6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.
14: risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di
accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter
del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi
altra attivita' lavorativa;
h) lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.
14: risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazione
di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in
qualsiasi altra attivita' lavorativa.
2. I lavoratori di cui alle lettere g) e h) del
comma 1 del presente articolo conseguono il beneficio a condizione che la data
di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi quali
le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del lavoro, ovvero agli
altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o
regolamentari. La documentazione da produrre per comprovare quanto precede e' indicata
al successivo articolo 4.
3. I soggetti di cui alle lettere g) e h) del
comma 1 del presente articolo devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici
e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero
comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non
superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
n. 201 del 2011.
Art. 3
1. I lavoratori di cui alla lettera c) delle
premesse, per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro
la data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai fondi di solidarieta', restano
a carico dei predetti fondi fino al compimento del sessantaduesimo anno di
eta'.
Art. 4
1. I soggetti di cui alle lettere e) ed f), del
comma 1, dell'articolo 2, del presente decreto, presentano istanza di accesso ai
benefici di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alle
Direzioni Territoriali del Lavoro competenti in base alla residenza degli
stessi.
2. Per i soggetti di cui alla lettera e), del comma
1, dell'articolo 2, del presente decreto, l'istanza di cui al comma 1 del
presente articolo deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di
certificazioni ai sensi dell'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, relativa al provvedimento
di esonero, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del
medesimo da parte della competente Direzione Territoriale del lavoro.
3. Per i soggetti di cui alla lettera f), del comma
1, dell'articolo 2, del presente decreto, l'istanza di cui al comma 1 del
presente articolo deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di
certificazioni ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, relativa al provvedimento
di congedo, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del
medesimo da parte della competente Direzione Territoriale del lavoro.
4. I soggetti di cui alle lettere g) e h), del
comma 1, dell'articolo 2, del presente decreto, presentano istanza di accesso ai
benefici di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, corredata
dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro secondo
le seguenti modalita':
a) nel caso in cui si tratta di soggetti cessati in ragione di accordi
ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile,
l'istanza e' presentata alla Direzione Territoriale del lavoro innanzi alla
quale detti accordi sono stati sottoscritti;
b) in tutti gli altri casi, l'istanza e' presentata alla Direzione
Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore
cessato.
5. Le istanze di cui al presente articolo
devono essere presentate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale.
6. Presso le Direzioni Territoriali del Lavoro
di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, sono istituite specifiche Commissioni
per l'esame delle istanze di cui ai commi che precedono.
7. Le Commissioni di cui al comma 6 sono
composte da due funzionari della Direzione Territoriale del Lavoro, di cui uno
con funzioni di Presidente, nonche' da un funzionario dell'INPS, designato dal Direttore
provinciale della Sede dello stesso Istituto.
8. Per il funzionamento delle Commissioni di
cui al comma 6 non sono previsti oneri a carico della Pubblica amministrazione.
Art. 5
1. Le decisioni di accoglimento emesse dalle Commissioni
di cui all'articolo 4, comma 6, del presente decreto vengono comunicate con tempestivita'
all'INPS, anche con modalita' telematica.
2. Avverso i provvedimenti delle Commissioni
di cui all'articolo 4, comma 6, del presente decreto l'interessato puo'
presentare istanza di riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso,
innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui e' stata presentata
l'istanza.
Art. 6
1. In conformita' agli articoli 1 e 2 del presente
decreto, il numero dei lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio di
cui al comma 14 e ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, e' determinato in 65.000 unita',
ripartite come segue:
Tipologia di soggetti
|
Contingente numerico
|
Mobilita' [articolo 2, comma 1,
lett. a), del presente decreto]
|
25.590
|
Mobilita' lunga [articolo 2, comma
1, lett. b), del presente decreto]
|
3.460
|
Fondi di solidarieta' [articolo 2,
comma 1, lett. c), del presente decreto]
|
17.710
|
Prosecutori volontari [articolo 2,
comma 1, lett. d), del presente decreto] con decorrenza entro il 2013
|
10.250
|
Lavoratori esonerati [articolo 2,
comma 1, lett. e), del presente decreto]
|
950
|
Genitori di disabili [articolo 2,
comma 1, lett. f), del presente decreto]
|
150
|
Lavoratori cessati ai sensi
dell'art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 [articolo 2, comma 1, lett. g) ed
h), del presente decreto]
|
6.890
|
TOTALE
|
65.000
|
Art. 7
1. I lavoratori che intendono avvalersi, qualora
ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, del beneficio delle decorrenze
disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni, sono computati nel contingente di cui all'articolo 6 del
presente decreto.
Art. 8
1. Il numero complessivo dei lavoratori indicato
all'articolo 6, aventi titolo ai benefici di cui al presente decreto, comporta un
fabbisogno finanziario complessivo nel limite individuato dall'articolo 24,
comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni
e, pertanto, con riferimento all'inclusione tra i beneficiari dei lavoratori di
cui all'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2012, n. 14, non occorre applicare
la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, del predetto
decreto-legge n. 216 del 2011.
Il presente decreto viene pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione
della Corte dei conti.
Roma, 1° giugno 2012
Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Fornero
p. Il Ministro dell'economia e delle
finanze,
il
Vice Ministro delegato
Grilli
Registrato alla Corte dei conti il
12 luglio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del
MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 10, foglio n. 306
Spiegatemi perche' per i 65000 gli accordi contemplati sono di qualsiasi tipo mentre per i 55000 solo quelli stipulati in sede governativa?Mah!!
RispondiEliminaAspettiamo la telefonata ?
RispondiEliminaAspettiamo la lettera INPS ?
Prenotiamo un incontro con INPS ?
Presentiamo istanza alla DTL di residanza o dove si è stipulato l'accordo ?
Da quando decorrono i 120 gg ?
Facciamo chi arriva prima ?
quante domande .....
egoser52
il bello della diretta che già fatto tutto (ovvero cercate tutte le informazioni) e nessuno sa rispondere su cosa fare eppure sono passati 8 dicasi otto mesi dall'inizio del calvario e 2 dicasi due dall'uscita del decreto. quanto tempo ci vuole nell'era dell'informatica per informare tutti i dipendenti e gli uffici preposti? quanto dobbiamo ancora rosicare se ancora abbiamo la forza di rosicare? vogliono proprio che qualcuno esca fuori di testa!!!!!
EliminaStamattina sono stato ricevuto alla Dir. Prov. del Lavoro o meglio a:Dir Prov Territoriale del Lavoro OGGETTO:istanza di accesso ai benefici di cui all'art.24 comma14, del d.l. n.201/2011 e succ. mod. pubblicato in G.U.n.171 del 24.07.2012 E RELATIVI DATI ANAGRAFICI e allegato copia processo verbale di conciliazione e transazione con data relativa.Ora si aspettano 120 giorni per presentazione a INPS.Sono poi andato all'INPS dove mi hanno detto che loro aspettano l'INVIO.Poi sono andato al Patronato che ancora non sa come muoversi e presentero' fra una-due settimane che si prendano cura del mio caso.SPERIAMO IN BENE X IL BENE DI TUTTI NOI.......... A Trieste sono arrivato x primo e mi sa' anche ultimo visto che qui nessuno si e' mai fatto vivo e nessun impiegato mi ha detto che c'erano altri del mio caso......raffaele c e la sua famiglia
EliminaStamattina sono stato ricevuto alla Dir. Prov. del Lavoro o meglio a:Dir Prov Territoriale del Lavoro OGGETTO:istanza di accesso ai benefici di cui all'art.24 comma14, del d.l. n.201/2011 e succ. mod. pubblicato in G.U.n.171 del 24.07.2012 E RELATIVI DATI ANAGRAFICI e allegato copia processo verbale di conciliazione e transazione con data relativa.Ora si aspettano 120 giorni per presentazione a INPS.Sono poi andato all'INPS dove mi hanno detto che loro aspettano l'INVIO.Poi sono andato al Patronato che ancora non sa come muoversi e presentero' fra una-due settimane che si prendano cura del mio caso.SPERIAMO IN BENE X IL BENE DI TUTTI NOI.......... A Trieste sono arrivato x primo e mi sa' anche ultimo visto che qui nessuno si e' mai fatto vivo e nessun impiegato mi ha detto che c'erano altri del mio caso......raffaele c e la sua famiglia
Eliminaciao raffaele c e la sua famiglia saresti così cortese da scrivere su questo blog il fac simile domanda grazie d.c.
EliminaApriti cielo, possiamo partire finalmente con l'inoltro delle istanze (per chi rientra nel gruppo dei 6890) o c'e' ancora qualche ostacolo da superare? Penso che a questo gruppo di esodati l'invio della lettera dell'Inps conti ben poco essendo legato prima all'esito dell'istanza da produrre alle DPL. Almeno questo dovrebbe essere l'iter da seguire. Speriamo bene.
RispondiEliminaesodato 52
e già teoricamente è così!!! invece no!!! il bello della diretta è che già fatto tutto (ovvero cercate tutte le informazioni) e nessuno sa rispondere su cosa fare eppure sono passati 8 dicasi otto mesi dall'inizio del calvario e 2 dicasi due dall'uscita del decreto. quanto tempo ci vuole nell'era dell'informatica per informare tutti i dipendenti e gli uffici preposti? quanto dobbiamo ancora rosicare se ancora abbiamo la forza di rosicare? vogliono proprio che qualcuno esca fuori di testa!!!!!o
EliminaSalve amici e colleghi,
RispondiEliminaho appena chiamato il n verde Inps mi ha risposto bari operatore 64140, alla domanda che ne sa di sico salvaguardati? risposta, signore si spieghi meglio.
domanda lei(all'operatore) è stato informato del messaggio inps riguardo i salvaguardati/esodati ect?
Si ma attualmente non possiamo essere precisi, cortesemente ci richiami fra 10gg.
Domanda (all0operatore) ma lei risponde per conto inps o vende pendole on line? se le do il mio c.f mi dice la mia posizione oggi?
risposta, signotr ha fatto la domanda di pensione?
Non vi annoio oltre, ho attacato e ho consigliato all'operatore di fare altrettanto quandi riceve altre chiamati simili.
Saluto tutti, Carmine cessato autorizzato vv.
Stamattina sono stato ricevuto alla Dir. Prov. del Lavoro o meglio a:Dir Prov Territoriale del Lavoro.----DOMANDA---- OGGETTO:istanza di accesso ai benefici di cui all'art.24 comma14, del d.l. n.201/2011 e succ. mod. pubblicato in G.U.n.171 del 24.07.2012 E RELATIVI DATI ANAGRAFICI e allegato copia processo verbale di conciliazione e transazione con data relativa.Ora si aspettano 120 giorni per presentazione a INPS.Sono poi andato all'INPS dove mi hanno detto che loro aspettano l'INVIO.Poi sono andato al Patronato che ancora non sa come muoversi e presentero' fra una-due settimane che si prendano cura del mio caso.SPERIAMO IN BENE X IL BENE DI TUTTI NOI.......... A Trieste sono arrivato x primo e mi sa' anche ultimo visto che qui nessuno si e' mai fatto vivo e nessun impiegato mi ha detto che c'erano altri del mio caso......raffaele c e la sua famiglia
RispondiEliminaRaffaele, ti meravigli?
EliminaQuesta è l'italia che funziona:
non vedo,
non sento,
non parlo.
Ognuno fa i fatti suoi: (ahum, ahum) si scrive così.
mario 1952
Penso che avremo un aiuto anche dal Patronato....
RispondiEliminaegoser52
Mentre noi stavamo in piazza San Babila a volantinare e a protestare contro la Ministra, c'era gia' qualcuno che si e' portato avanti Bravo, speriamo di poterlo fare anche noi al piu' presto. Paola
RispondiEliminaX Paola non credo di aver nulla da rimproverarmi. Se ero a Milano sarei stato anch'io in piazza. Sono presente dal 16 dicembre 2011 SU POSTALI ESODATI , INTOPIC E DIAVOLETTO DELLE POSTE, quando tanti erano assenti e sicuri di ricevere la pensione senza problemi.Penso sia giusto dopo 8 mesi piu' gli altri passati prima e gli altri che verranno alla prima pensione che abbia voluto perdere questa giornata per preparare qualcosa di cui non si sa ancora la fine.Si tratta di una giornata anzi mattinata ma penso che se arriviamo cosi' non va bene.........Paola ti ho anche spalleggiata nei tuoi interventi. Il mio intervento e' stato quello di SPIEGARE (avvisare gli altri) che era il giorno cui si poteva adire a risolvere almeno una parte di noi. Per poi creare,spero,un fiume di postali a ruota.Postali ridotti quasi a elemosinare la pensione che delle persone di pochi scrupoli per il momento ci hanno tolto. raffaele c e la sua famiglia Paola non c'e' l'ho con te anzi restiamo vigili affinche' tutti raggiungano la pensione............ciao
EliminaAncora per Paola questo l'ho scritto su intopic: - Vorrei che nessuno pensi che la'frenesia' mia, e' si quella di arrivare alla soluzione, ma sopratutto quella di divulgare sempre per restare uniti e informati di qualsiasi cosa ci possa servire per uscirne FUORI TUTTI.Altrimenti facevo i miei comodi senza farlo sapere a nessuno.Lo scopo di questo forum dal quale sono presente da pag.11 data 15.12.2011 e' stato lo stesso scopo per cui esso e' sorto da 'Aresprimo Torino' il fondatore, ci siamo ritrovati per sentirci meno soli per notiziarci suggerirci agire ecc ecc Ho voluto notiziare affinche' anche altri ne usufruissero.Non mi ritengo uno dei grandi come Claudio Ardizio e i romani esodati che stanno facendo qualcosa di immenso verso tutti noi: sono uno degli ultimi che vuole dare una mano se mi e' possibile.Ecco scusatemi volevo solo chiarire e basta.Andiamo avanti. raffaele c e la sua famiglia
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