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lunedì 16 luglio 2012

Esodati: le nuove regole di decorrenza

Lunedì, 16 Luglio 2012 12:11
Esodati: le nuove regole di decorrenza
Di Franco Rossini
Sono un esodato bancario in carico al Fondo di Solidarietà del Settore Credito a decorrere dal 01/01/2009. Gli ultimi decreti sui "salvaguardati "( quello dei c.d. 65.000 + quello dei 55.000 ) sanciscono il riconoscimento giuridico della salvaguardia; ovvero viene confermato il diritto ad andare in pensione con le regole previgenti all'entrata in vigore dell'ultima riforma in materia pensionistica ( decreto Monti ) per i soggetti in carico ai Fondi alla data del 05/12/2011 + altri soggetti che avevano aderito ad accordi collettivi stipulati anteriormente al 05/12/2011;
per i soggetti in carico ai Fondi di Solidarietà di settore alla data del 31/05/2010 e che siamo incappati nelle "finestre mobili ", invece, lo stesso riconoscimento giuridico di " salvaguardati " è sancito dal D.L. 78/2010 + d.i. 63655/2012.
Secondo la mia esperienza e quella di moltissimi altri colleghi nella mia stessa situazione, il vero problema, è il problema della copertura finanziaria per il periodo  tra l'ultima mensilità pagata dal Fondo e la nuova data di decorrenza ( allungata ) della pensione per effetto del d.l. 78/2010. In pratica, per quelli che eravamo nel Fondo alla data del 31/05/2010, a partire da gennaio 2012 e man mano che scade l'ultima mensilità a carico del Fondo, rimaniamo senza alcuna forma di reddito in attesa della maturazione della nuova finestra pensionistica.
Cosa succede? siamo salvaguardati nel senso che abbiamo evitato gli effetti dell'ultima riforma pensionistica ( Monti ) ma che, comunque, dobbiamo sopportare l'onere di rimanere senza alcun reddito in questo periodo? Aldo
Quanto dice è corretto. La questione, che non è stata causata dalla Riforma Fornero, è regolata dall'articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010 che consente al governo l'adozione di provvedimenti per garantire la proroga del sostegno economico nel periodo intercorrente tra le vecchie finestre e quelle mobili. Le finestre mobili, a seconda delle situazioni, variano da 12 a 15 mensilità (per la generalità dei lavoratori dipendenti). Il Dm numero 63655 del 2012 ha coperto per ora solo i lavoratori (677) che avrebbero maturato la decorrenza della pensione, secondo le regole vigenti al 31.12.2010, entro il 31.12.2011. Nello stesso Decreto è allegata la tabella dei soggetti che, dagli anni 2012 in poi, avrebbero diritto alla proroga: per questi si attende che il Ministro vari nuovi provvedimenti e nelle more è da mettere in conto un periodo di vuoto economico (che a seconda dei casi può arrivare anche a 12 mensilità).
I lavoratori che si trovano in questa situazione sono coloro che hanno risolto il rapporto di lavoro dopo il 30 Ottobre 2008 e che, pur compresi tra i lavoratori salvaguardati rispetto alle nuove regole di pensionamento, non sono risultati inclusi nel limite numerico dei 10mila soggetti che possono godere delle vecchie decorrenze (articolo 12, comma 5 del Dl 78/2010).
(Leggi)

2 commenti:

  1. E chi, come me, è stato collocato in mobilità nel 2009 ma tra mobilità e contribuzione volontaria matura i requisiti ad ottobre 2013 e la decorrenza dell'assegno a gennaio 2015, quindi non salvaguardato che fa? Può solo suicidarsi per la gioia della Fornero e Company, obbiettivo raqggiunto uno in meno.

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  2. anch'io maturerei i requisiti nel 2014 e avrei percepito l'assegno nel 2015 - ma non intendo morire da solo, farei come Sansone, mi porterò all'inferno tutti i filistei.
    Silvio

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