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giovedì 9 agosto 2012

A chi si applicano le regole precedenti alla riforma Fornero

L'inciampo dell'Inps sul requisito unico dei 40 anni
Agli esodati si applicano le regole precedenti alla riforma Fornero
esodati.jpgdi Daniele Cirioli
9 Agosto 2012
La ‘questione’ esodati non smette di sorprendere. Stavolta la causa dello scandalo sembrerebbe offerta dall’Inps che, in un messaggio pubblicato e ritirato lo stesso giorno (il n. 13052 del 3 agosto 2012), inciampa sul requisito unico dei ‘40 anni di contributi’, di cui gli esodati possono ancora avvalersi per andare prima in pensione, in deroga alla riforma operata dal ministro Elsa Fornero a partire dal 1° gennaio 2012.
L’accaduto è stato evidenziato dal Corriere della Sera di martedì 7 agosto su segnalazione di un lettore: tale Giancarlo Santorsola, lavoratore esodato del settore bancario attualmente a carico del Fondo di solidarietà del credito. Il Santorsola, ha scritto Enrico Marro, ha segnalato il caso anche alle segreterie dei ministri del Lavoro e del Tesoro, oltre che ai leader sindacali e ai parlamentari Giuliano Cazzola (Pdl) e Cesare Damiano (Pd). Ecco il problema: l’ex bancario “è improvvisamente diventato di cattivo umore”nell’apprendere, leggendo il messaggio dell’Inps, che la ‘speranza di vita’ si applica anche al requisito unico per la pensione di 40 anni. In questo modo, dal 1° gennaio 2013 agli esodati non bastano più 40 anni di contributi per andare in pensione, ma ne occorrono 40 anni e tre mesi. Interpellato dal Corriere, l’Inps ha spiegato che il ritiro della pubblicazione dal sito del messaggio è stato dettato dalla necessità “di ulteriori approfondimenti con i ministeri vigilanti (Lavoro, Economia)”.
Con il termine ‘esodati’ viene indicato un insieme di particolari categorie di lavoratori, individuate dall’ultima riforma delle pensioni (la riforma Fornero in vigore dal 2012), alle quali continuano ad applicarsi i ‘vecchi’ requisiti di pensione, sia per l’accesso (cioè per il diritto) e sia per la decorrenza (ossia le 'finestre'). Si tratta, dunque, di lavoratori “salvaguardati” dalla stretta sulle pensioni che è stata inflitta dalla riforma Fornero, per un periodo transitorio che arriva all’anno 2019. Con decreto 1° giugno 2012 è stato determinato il primo contingente dei beneficiari di questa 'salvaguardia', nel numero di 65 mila.
La 'speranza di vita' è un particolare meccanismo, automatico, di adeguamento dei requisiti per la pensione. Funziona così: ogni tre anni viene misurata la variazione della probabilità che un uomo e una donna di 65 anni hanno di campare ancora (è questa la ‘speranza di vita’): se la probabilità cresce (se cioè aumentano gli anni ancora ‘attesi’ di vita), anche l’età di pensionamento si allontana della stessa misura; se la probabilità diminuisce o rimane invariata, pure i requisiti restano invariati. La speranza di vita è stata disciplinata dalla riforma Sacconi delle pensioni del 2010. Il via libera sarebbe dovuto scattare dal 1° gennaio 2015; la manovra estiva del 2011 (legge n. 111/2011) l’ha anticipato al 2013.
La riforma Sacconi aveva previsto che il meccanismo si applicasse a ‘tutti’ i requisiti per la pensione (età, quote, ecc.) con la sola eccezione del requisito unico ‘dei 40 anni’. Poi è arrivata la scure della riforma Fornero ed anche quest’ultimo baluardo è stato abbattuto (era un punto di riferimento ‘esistenziale’ per i lavoratori: si sapeva, almeno, se e quando un giorno si poteva smettere di lavorare). Il dl n. 201/2011, infatti, ha esteso la speranza di vita al requisito unico ‘dei 40 anni’, requisito che peraltro, sempre la riforma Fornero, ha elevato a 42 anni e un mese agli uomini e a 41 anni e un mese alle donne, a partire dal 1° gennaio 2012. Il decreto 6 dicembre 2011 ha stabilito il primo adeguamento alla speranza di vita, a partire dal 1° gennaio 2013, nella misura di tre mesi.
Sintetizzando il discorso, gli ‘esodati’ sono quei lavoratori ai quali è riconosciuto il diritto di andare in pensione secondo le vecchie regole previgenti alla riforma Fornero. Poiché quest’ultima riforma è operativa dal 1° gennaio 2012, le vecchie regole per gli esodati sono quelle rimaste in vigore fino al 31 dicembre 2011: è questa sintesi di discorso – corretta lessicalmente ma non tecnicamente (lo dirò più avanti) – che potrebbe avere indotto in errore l’Inps sull’applicazione della speranza di vita al requisito unico dei ‘40 anni’.
Nel messaggio fantasma n. 13052 l’Inps ha scritto testualmente: “Anche al requisito contributivo del presente paragrafo (paragrafo relativo ai soggetti che vanno in pensione con anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica, Nda) si applicano le disposizioni in materia di adeguamento agli incrementi della speranza di vita per l’anno 2013 che è stato determinato in tre mesi con dm 6 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. Perché l’Inps sostiene questo? Azzardo un’ipotesi. L’applicazione della speranza di vita ai 40 anni è stata disposta, come detto, da dl n. 201/2011 che contiene la riforma Fornero delle pensioni. Tuttavia, mentre la riforma delle pensioni, per espressa previsione (articolo 24 del dl n. 201/2011) è operativa dal 1° gennaio 2012, il dl n. 201/2011 è entrato in vigore prima, cioè il 6 dicembre 2011 (con esso anche la norma – è l’articolo 24, comma 12, lettera a – che rende applicabile la speranza di vita anche ai 40 anni). Perciò può darsi che l’Inps sostiene che agli esodati si applica l’adeguamento della speranza di vita ai 40 anni: perché l’adeguamento è previsto da una norma entrata in vigore il 6 dicembre, cosicché i ‘vecchi requisiti’ applicabili agli esodati – ossia i requisiti vigenti al 31 dicembre 2011 (vigenti prima della riforma Fornero) – includono necessariamente l’adeguamento alla speranza di vita dei 40 anni.
Il discorso (dell’Inps) non fa una grinza; ma non è corretto. Ha invece ragione il Santorsola, che è impallidito nel leggere il messaggio n. 13052/2012: agli esodati non si applica la speranza di vita al requisito unico per la pensione dei 40 anni. Vale in pieno, in altra parole, la riforma Sacconi che è stata stravolta successivamente dalla riforma Fornero. Quello che è successo, con molta probabilità, è che l’Inps abbia fatto riferimento a quella sintesi di discorso di cui ho detto in precedenza. Per cui deve aver considerato come spartiacque la data del 1° gennaio 2012, data di entrata in vigore della riforma Fornero, e ritenuto che agli esodati si applichino i requisiti previgenti, ossia quelli vigenti al 31 dicembre 2011 (così da dover ritenere a loro giustamente applicabile anche la speranza di vita ai 40 anni, in vigore dal 6 dicembre).
In realtà, però, la norma stabilisce diversamente. Infatti, prevede che agli esodati (e a tutti i lavoratori che li maturino entro il 31 dicembre 2011) si applicano “le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto”, ossia al 5 dicembre 2011. Ecco sciogliersi ogni dubbio: agli esodati si applicano i requisiti per la pensione vigenti al 5 dicembre, ossia prima del dl n. 201/2011. Insomma, si applicano i requisiti stabiliti dalla riforma Sacconi, poi stravolta dalla riforma Fornero. La parola, adesso, passa di nuovo all’Inps.
(Leggi)

1 commento:

  1. Vorrei precisare che l'eventuale applicazione dell'aspettativa di vita ai cosiddetti quarantisti sarebbe una ulteriore penalizzazione in quanto la finestra prevista per il trattamento è stata allungata di un mese nel 2012, 2 mesi nel 2013 e 3 m3si dal 2014. Sarebbe poi una drammatica penalizzzazione per coloro che perderebbero l'aggancio alla fine della mobilità. Ora non sono un legale ma mi sembra coretta la conclusione di Cirioli in quanto sia la il DL 201/2011, sia il DM di giugno riportano che il regime delle decorrenze vigenti sono prima della data di entrata in vigore del decreto legge medesimo.

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