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martedì 27 novembre 2012

Disinnescata la bomba a grappolo degli UNILAV errati?

Potrebbe risolvere il problema rilevato
nei modelli "C2-storico" errati
27/11/2012 16.00
Esodati p.a., tutela rigida
Di Daniele Cirioli
Nessuna salvaguardia pensionistica agli ex dipendenti pubblici in esonero dal servizio se il relativo provvedimento non è stato formalmente adottato entro il 4 dicembre 2011. Per far parte del novero degli «esodati», in altre parole, non basta un «semplice parere favorevole» (come precisava, invece, la funzione pubblica nella nota n. 35430/2012); serve un atto ufficiale, cioè il decreto di esonero. Lo spiega il ministero del lavoro nella nota protocollo n. 1196/2012 nel fornire nuovi chiarimenti alla procedura di accesso ai benefici per i lavoratori esodati.
Accordi individuali. Due chiarimenti interessano i lavoratori «esodati» per avere risolto il loro rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali oppure in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni sindacali. In linea di principio, spiega il ministero, le relative domande non vanno accolte laddove risulti dichiarata la rioccupazione successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto la non rioccupazione è requisito basilare di accesso ai benefici della salvaguardia.
Il ministero, quindi, spiega che le domande presentate da lavoratori che dichiarano di essere stati rioccupati «in qualità di lavoratori subordinati in mobilità» vanno invece accolte perché, anche se non rispondono al requisito di non occupazione, corrispondono a una situazione soggettiva particolare perché i lavoratori, all'epoca, risultavano obbligati a dover accettare l'offerta di lavoro per non perdere lo status di lavoratore in mobilità. Nell'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro sulla base di accordi individuali, la nota spiega poi che è sufficiente l'accordo sottoscritto solo dalle parti (datore di lavoro/azienda e lavoratore).
Esodati p.a., tutela rigidaPoste Italiane spa. Con riferimento ai lavoratori che hanno chiuso il rapporto di lavoro con le Poste in forza di accordi individuali di incentivo all'esodo, il ministero spiega che le domande vanno tutte accolte in quanto la società (Poste spa) ha comunicato che la cessazione del rapporto di tali dipendenti è intervenuta entro il 31 dicembre 2011, nonostante i modelli Unilav (le Co inviate al centro impiego) presentino una data diversa.
Esonero dal servizio. Con riferimento al personale pubblico in esonero dal servizio, infine, il ministero dà spiegazioni in netto contrasto con la funzione pubblica (si veda ItaliaOggi dell'8 settembre 2012). Infatti, mentre quest'ultima nella nota n. 35430/2012 ammetteva alla salvaguardia anche i dipendenti «non autorizzati formalmente» all'esonero entro il 4 dicembre 2011, ora il ministero richiede esattamente il contrario stabilendo altrimenti il rigetto delle relative domande. In particolare, per il ministero è necessario che alla predetta data «risulti adottato il decreto di esonero non risultando, quindi, sufficiente un semplice parere favorevole».
(Leggi)

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Nota 22 novembre 2012, n. 71196

Circolare n. 19/2012. Procedura dì accesso ai benefici per i lavoratori ed. "salvaguardati"-Attività di monitoraggio.
Si fa seguito alla Circolare n. 19/2012 del 31 luglio 2012 relativa alla procedura di accesso ai benefici per i lavoratori c.d. "salvaguardati", nonché alla nota prot. n. 38/50086 del 10 agosto 2012 concernente l'attività di monitoraggio, e si ricorda che entro il 23 novembre p.v. deve essere inviato, al consueto indirizzo PEC (dgrisorseumane@mailcert.lavoro.gov.it), nonché all'indirizzo di posta elettronica del dirigente ad interim della Divisione IV - D.G. PIBLO Dott. G. G. (ggaddi@lavoro.gov.it). il report riguardante le ISTANZE pervenute nel periodo 24/07/2012 - 21/11/2012, distinte per tipologie di soggetti interessati.
Resta fermo quanto già comunicato con nota prot. n. 38/57815 del 27 settembre u.s., in ordine alla corretta compilazione del report in argomento ed alla tempestiva trasmissione dello stesso, onde consentire alla scrivente Direzione generale di provvedere agli adempimenti di competenza.
Si coglie l'occasione, a fronte di alcune richieste di chiarimenti pervenute da codesti Uffici, per fornire, d'intesa con il Segretariato Generale, le seguenti ulteriori istruzioni operative, finalizzate ad un uniforme svolgimento della procedura in parola su tutto il territorio nazionale.
1) Riguardo alle ISTANZE di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del Decreto Interministeriale 1 giugno 2012 presentate da lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2011, che dichiarano di essere stati rioccupati antecedentemente all'entrata in vigore della normativa in argomento in qualità di lavoratori subordinati in mobilità, le istanze in parola vanno accolte in quanto all'epoca dei fatti i lavoratori in questione risultavano obbligati ad accettare l'offerta di lavoro per non perdere lo status di lavoratore in mobilità, di cui all'art. 9, lett b) e lett. c) della legge n. 223/91.
2) In merito alle ISTANZE di cui all'art. 24, comma 14, lett. e) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, presentate in virtù di un decreto di esonero adottato in epoca successiva al 4 dicembre 2011, in cui viene citato un parere favorevole espresso in date precedente, tali ISTANZE non possono trovare accoglimento, visto che l'articolo summenzionato fa esplicito riferimento ad un provvedimento formale di esonero dal servizio che deve sussistere
alla data del 4 dicembre 2011, stabilendo che ".....; ai fini della presente lettera, l’istituto
dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato
emanato prima del 4 dicembre 2011;....", non risultando, quindi, sufficiente un semplice
parere favorevole occorso nel termine di cui sopra.
D'altronde, come riportato nella circolare n. 19/2012, "....I soggetti di cui alla lettera
e) dell'art. 2, comma 1, del Decreto intermisteriale, unitamente all’lSTANZA, dovranno produrre apposita dichiarazione...., relativa al provvedimento di esonero, con l’indicazione del periodo dello stesso e degli estremi detratto ai fini dei reperimento del medesimo da parte della DTL competente...".
3) Per quante concerne le ISTANZE di cui all'art- 2, comma 1, lett. g) del Decreto interministeriale 1 giugno 2012 presentate da lavoratori cessati in ragione di accordi individuali sottroscritti solo dalle parti (datore di lavoro/azienda e lavoratore), queste sono da ritenere ammissibili, dato che la disciplina di riferimento così recita: "lavoratori di cui all'articolo 6. comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14: risoluzione del rapporto di lavoro entro li 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa.
4) In ordine alle ISTANZE di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) del Decreto Interministeriale 1 giugno 2012 presentate da lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2011, che dichiarano di essere stati rioccupati successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non possono essere accolte in quanto la norma in argomento prevede la "...: risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa".
Si evidenzia, altresì, che, in caso di ISTANZE presentate dalle organizzazioni di categoria dietro apposito mandato di patrocinio, le decisioni di accoglimento e di non accoglimelo emesse dalle Commissioni di cui all'art. 4, comma 6, del Decreto Interministeriale 1 giugno 2012, devono essere comunicate, ai sensi della legge 30 marzo 2011, n. 152, nonché del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, oltre che ai soggetti potenziali beneficiari della tutela in argomento, anche a patronati, onde consentire agli stessi di svolgere correttamente le funzioni di tutela dei propri assistiti, ivi compresa la richiesta di riesame avverso i citati provvedimenti.
Quanto sopra riportato con riferimento agli istituti di patronato e di assistenza sociale, deve intendersi valevole anche riguardo alle attività svolte, su delega ed in rappresentanza degli interessati, da parte dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Inoltre, con riferimento ai soggetti cessati dal rapporto di lavoro con la Società Poste Italiane S.p.A, in forza di accordi individuali di incentivo all'esodo di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del Decreto Interministeriale 1 giugno 2012, si rappresenta che la predetta Società ha provveduto a dichiarare che la data di cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati è intervenuta entro il 31 dicembre 2011, nonostante nei relativi modelli UNILAV inviati all’INPS sia stata, in precedenza, inserita erroneamente una data successiva.
Pertanto, tenuto conto della comunicazione di rettifica della Società in argomento, le ISTANZE dei dipendenti della predetta Società dovranno essere oggetto di esame da parte delle citate Commissioni.
Infine si comunità che il 7 gennaio 2013 questa Direzione generale procederà a compiere il monitoraggio conclusivo dell'intera procedura.
Di conseguenza, codesti Uffici avranno cura di osservare scrupolosamente il rispetto della tempistica sopra segnalata, per l'invio del relativo report definitivo.
 

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