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martedì 20 novembre 2012

Esodati, mobilità lunga ed aspettativa di vita

Martedì, 20 Novembre 2012 09:43
Esodati, mobilita' lunga ed aspettativa di vitaDi Franco Rossini
Mi collego  alla validita' del mess. Inps n. 27073 (Nov/2008) e del mess. Inps n.13343 (Ago/2012) dove si conferma che i lavoratori licenziati e collocati in mob. lunga entro il 31/12/2007 con la L.296/2006 maturano i requisiti pensionistici a 57/35 (tab. C L.449/97).In particolare le 6000 mobilita' lunghe del 2007 sono state concesse proprio in virtu' del fatto di poter bloccare tali requisiti e non capisco perche' l'Inps continua a ripetere di voler applicare l'aspettativa di vita di 3 mesi alle mobilita' lunghe che vanno in pensione dal 2013.
Questa ADV e' stata introdotta dal DL 78/2010 successivamente al mess. 27073 che ci dovrebbe tutelare appunto da modifiche successive e,inoltre,non risulta ne nel 27073 ne nel 13343 nessuna differenza di trattamento tra gli anni in cui vengono maturati i requisiti per cui si intende che vengano trattati tutti allo stesso modo,vorrei un Suo prezioso parere su quanto detto a anche su un eventuale giustifcato ricorso in caso di rigetto della domanda di pensione, Vincenzo
(nato il 11/02/56  licenziato e collocato in mob. lunga il 30/09/2007 L.223/91 art.4 e 24,requisiti 57/35 da raggiungere a Feb/2013,finestra utile 1 Luglio 2013).
L'osservazione è condivisibile. I lavoratori collocati in mobilità lunga alla data del 4 Dicembre 2011 ai sensi della legge 296/2006 accedono alla pensione - come ribadito dal messaggio inps numero 13343 del 9 Agosto 2012 - con i requisiti indicati nella tabella C allegata alla legge 449 del 1997. Si tratta della disciplina che prevedeva il perfezionamento di almeno 57 anni di età anagrafica e 35 anni di contributi (precisato anche dal messaggio Inps numero 27073 dell'8 Novembre 2007).
Per quel che si chiede, cioè se questi requisiti debbano essere adeguati alla stima di vita istat (3 mesi dal 2013), l'incertezza deriva dalla difficoltà di interpretazione di una controversa norma contenuta nell'articolo 24, comma 15 del Dl 201/2011 che dispone, ma solo prima facie, l'estensione dell'adeguamento alla stima di vita a tutti i salvaguardati.
Anche l'Inps è stata tratta in inganno. Con un messaggio pubblicato alcuni giorni prima del numero 13343 del 9 Agosto, l'istituto ha commesso un errore applicando indistintamente l'adeguamento a tutti i lavoratori (soprattutto anche ai lavoratori quarantisti che avrebbero quindi dovuto raggiungere 40 anni e 3 mesi di contributi per andare in pensione mentre la disciplina vigente al 6.12.2011 non prevedeva siffatto adeguamento). Sotto lo sdegno e le proteste dei sindacati l'Inps è tornata sui suoi passi rimuovendo il messaggio il giorno successivo (sostituito con il piu' prudente numero 13343).
A ben vedere tuttavia la disposizione di quell'infelice comma, avvalorata anche da un parere del Ministero del Lavoro in data 13 Agosto 2012, non fa altro che confermare l'applicazione della stima di vita ai salvaguardati nella misura in cui questa era prevista alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011 (6.12.2011). Ciò è anche piu' lineare sotto il profilo formale. La precisazione non è da poco in quanto ciò comporta l'esclusione dell'adeguamento ai lavoratori quarantisti e di conseguenza anche al caso di specie. L'articolo 12, comma 12-bis del decreto legge numero 78 del 31 Maggio 2010 come convertito con legge numero 122 del 30 Luglio 2010 e successive modifiche nell'elencare tassativamente le ipotesi in cui si applica l'adeguamento alla stima di vita, non menziona infatti i requisiti anagrafici di cui alla tabella C della legge 449/97. Per tale ragione ritengo che l'adeguamento debba considerarsi escluso anche in questo caso.
(Leggi)

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