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sabato 24 novembre 2012

Le regole imposte dal Decreto Fornero

Sabato, 24 Novembre 2012 12:59
Esodati/Precoci, le regole imposte dal Decreto Fornero
Di Franco Rossini
Salve dottore, le pongo il mio interrogativo; ho 54 anni, ho lavorato dal novembre 1973 al settembre 2008, poi in CIG ( salvo qualche periodo di lavoro) fino al dicembre 2011, e dal 31 dicembre2011 licenziato e messo successivamente in lista di mobilità, pensa che potrò far parte dei prossimi 55000 salvaguardati o no? Orazio
Se gli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali sono stati assunti presso la sede di governo può  rientrare tra i 55 mila salvaguardati di cui all'articolo 22 del Dl 95/2012. Si dà per scontato che si raggiungano i 40 anni di contribuzione entro la fine dell'indenità di mobilità.

Buonasera proprio oggi è arrivata dal DTL di roma la risposta della lettera che ho spedito il 14 9 2011 e nella mail in allegato c'è scritto " DECIDE L'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA IN PREMESSA PRESENTATA DAL SIG." Scusi l'ignoranza, vorrei sapere se rientro nei 65000 o no se invece è si come mi devo comportare. Roberto
Ha concluso tutti i passi necessari. Deve attendere il completamento della graduatoria dei 65mila da parte dell'Inps per conoscere se sarà incluso effettivamente tra coloro che accederanno alla pensione con le previgenti regole. Al momento non è possibile sapere se è o meno incluso nella graduatoria in quanto l'istituto non ha fornito comunicazioni al riguardo.

Vorrei chiedere se, secondo lei, posso sperare di accedere alla pensione anticipata senza penalizzazioni. Sono nato il 10 Marzo 1961, al 30 Novembre 2012 avrò maturato un monte contributivo di 39 anni e 2 mesi così costituiti:
30 anni e 2 mesi da lavoro dipendente (dal 1/1/83 al 30/11/2012)
9 anni da Esposizione amianto ( dal 1/1/83 al 31/12/2000 18 anni esposto, come da sentenza esecutiva). L'azienda per cui lavoro, attiverà un processo di incentivazione verso la mobilità per chi raggiungerà il requisito pensionistico nell'arco di 4 anni. Vorrei sapere se, come anche lei sostiene, i contributi da esposizione ultradecennale all'amianto si possono/devono considerare da "Lavoro Effettivo" e se, accettando la fuoriuscita dal lavoro con il meccanismo della mobilità, i contributi versati sino al raggiungimento di 42 anni e 6 o 10 mesi (Marzo/Agosto 2016) verrebbero considerati "Figurativi" esponendomi alla penalizzazione come da Milleproroghe (Raggiungimento dei requisiti entro il 31/12/2017). Marcello

La modifica apportata dall'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 al Dl 201/2011 consentirà a coloro che matureranno l’anzianità contributiva minima entro il 31 dicembre 2017, ovverosia 42 anni e 6 mesi per gli uomini dal 2014 (42 anni e 10 mesi dal 2016 considerando anche l'aspettativa di vita) di andare in pensione senza alcuna penalizzazione anche se, per tale data, non avessero compiuto i 62 anni di età a condizione che l’anzianità contributiva da considerare derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e per cassa integrazione guadagni ordinaria.
E' chiaro dunque che vengono esclusi dal computo i periodi figurativi di Cigs, di cassa integrazione in deroga, di mobilità, di astensione facoltativa per maternità, i periodi di disoccupazione ed ogni altro tipo di contribuzione figurativa.  Posto che la norma parla di prestazione effettiva di lavoro si ritiene che siano esclusi dal computo anche i periodi di contribuzione volontaria ed i riscatti del periodo legale di laurea.
Molto piu' controversa la contribuzione da esposizione ad amianto. In estrema sintesi e senza pretesa di esaustività ritengo tuttavia che questa maggiorazione sia una estensione della contribuzione effettiva da lavoro e che dunque possa essere utile ad escludere la penalizzazione. Sul punto sarebbe auspicabile una conferma Inps.
(Leggi)

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