XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 5535-A
N. 5534-bis-A
N. 5534-bis-A
DISEGNO DI LEGGE N. 5535 presentato dal ministro dell'economia e delle finanze (GRILLI)
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio
pluriennale per il triennio 2013-2015 Presentato il 16 ottobre 2012
e
DISEGNO DI LEGGE N. 5534-bis presentato dal ministro dell'economia e delle finanze (GRILLI)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2013)
(Testo risultante dallo stralcio, disposto dal
Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento,
e comunicato all'Assemblea il 18 ottobre 2012, dell'articolo 3, commi 9,
lettera b), 10,
primo periodo, 13, 15, 16, 28, da 32 a 36 e da 39 a 41, dell'articolo 7, commi
12 e 13, da 22 a 24 e da 27 a 34, dell'articolo 8, commi 15, 16 e 19,
dell'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 16-bis, comma 3, dell'articolo
10 e dell'articolo 11 del disegno di legge n. 5534)
(Relatori: CICCANTI, per il disegno di legge n. 5535; BARETTA
e BRUNETTA, per il disegno di legge n. 5534-bis)
NOTA: La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 15 novembre 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo dei disegni di legge nn. 5535 e 5534-bis. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5534-bis (LEGGE DI STABILITÀ)
…………..
Art. 2.
(Finanziamento di esigenze
indifferibili e disposizioni in materia
di trasporto pubblico locale).
…………..
16. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, ferme restando le
salvaguardie di cui al decreto ministeriale 1o giugno 2012 e al
decreto ministeriale 5 ottobre 2012, si applicano, ai sensi dei commi da 17 a
19 del presente articolo, anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti
per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai
lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e
collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o
non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano
perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di
fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento
dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;
b) ai
lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro
il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o
accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorché abbiano
svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi
attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione
che:
1)
abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un
reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro
7.500;
2)
perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214 del 2011;
c) ai
lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in
ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410,
411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi
collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni
comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre
2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a
condizione che:
1)
abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un
reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro
7.500;
2)
perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214 del 2011;
d) ai
lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e
collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori
della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della
stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che
perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214 del 2011.
17. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 16 sulla
base delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 22 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere
entro venti giorni dalla data di assegnazione del relativo schema.
18. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento
inoltrate dai lavoratori di cui al comma 16 che intendono avvalersi dei
requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base:
a) per i
lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, della data di
cessazione del rapporto di lavoro;
b) della data
di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti
volontari;
c)
della data di cessazione del
rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) del
comma 16.
19. Il beneficio di cui al comma 16 è riconosciuto nel limite massimo di
64 milioni di euro per l'anno 2013, di 134 milioni di euro per l'anno 2014, di
135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di
46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di
28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
20. Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di
lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è istituito, presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una
dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del
fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel predetto
fondo confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di
cui al presente comma. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1o giugno
2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5
ottobre 2012 attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e
27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter,
del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del
decreto ministeriale di cui al comma 17 del presente articolo, vengano
accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto
agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e pari, ai sensi del
comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dell'articolo 22 del citato
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135
del 2012, e del comma 19 del presente articolo complessivamente a 309 milioni
di euro per l'anno 2013, a 959 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.765 milioni
di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.256
milioni di euro per l'anno 2017, a 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, a 583 milioni
di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020, tali economie
sono destinate ad alimentare il fondo di cui al secondo periodo del presente
comma. L'accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il
procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze è disposta la conseguente integrazione del fondo di cui al primo
periodo operando le occorrenti variazioni di bilancio.
21. Per l'anno 2014 la rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è riconosciuta con riferimento alle fasce
di importo dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento
minimo dell'INPS. Per le medesime finalità non è riconosciuta, per l'anno 2014,
la rivalutazione automatica, ove prevista, dei vitalizi percepiti da coloro che
hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive regionali e nazionali, secondo le
modalità stabilite nell'esercizio dell'autonomia costituzionale delle
rispettive istituzioni. Entro il 30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei
dati forniti dall'INPS, provvede a monitorare gli esiti dell'attuazione, anche
in termini finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20. Qualora
l'esito di tale monitoraggio riveli la disponibilità di risorse continuative a
decorrere dall'anno 2014, entro i successivi trenta giorni, con decreto di
natura non regolamentare del Presidente dei Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, è disposto il riconoscimento della rivalutazione
automatica con riferimento alle fasce di importo di cui al primo periodo nella
misura prevista prima della data di entrata in vigore della presente legge
ovvero in misura ridotta.
22. Ogni sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo verifica la situazione dei lavoratori di cui al
comma 16 al fine di individuare idonee misure di tutela, ivi compresi gli
strumenti delle politiche attive del lavoro mediante utilizzo delle risorse del
fondo di cui al comma 20.
23. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le
parole: «l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
103,» sono inserite le seguenti: «la Consulta nazionale per il servizio civile,
istituita dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230».
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