Indirizzo mail

Puoi contattarci scrivendo a: cumpustela@gmail.com

sabato 22 dicembre 2012

Esodati. Quali requisiti pensionistici?

Esodati. Quali requisiti pensionistici?
L’INPS ha fatto il punto sui requisiti pensionistici che gli esodati devono avere per accedere alla salvaguardia
16 dicembre 2012. Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 20600 del 13 dicembre 2012, ha riepilogato le disposizioni normative che regolano l’accesso ai trattamenti pensionistici dei c.d. esodati, ossia: la prima manovra estiva (L. n. 111/2011) e la manovra-bis (L. n. 148/2011). Vediamoli nel dettaglio.
I requisiti pensionistici - La prima delle due manovre ha introdotto per le lavoratrici, a decorrere dal 1° gennaio 2014, un graduale innalzamento (1 mese) del requisito anagrafico di 60 anni richiesti per la pensione di vecchiaia. In particolare il requisito anagrafico verrà incrementato di ulteriori: due mesi dal 1° gennaio 2015; tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016; quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017; ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018 sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per ogni anno successivo fino al 2025, e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026. Nel dettaglio, tale disposizioni si applicano: ai dipendenti e autonome che conseguono il trattamento pensionistico nell’assicurazione generale obbligatoria; ai dipendenti che conseguono il trattamento pensionistico nelle forme sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria e le lavoratrici che conseguono il trattamento pensionistico nella gestione separata di cui all'art. 2, c. 26 della L. 8 agosto 1995, n. 335. Restano escluse invece le lavoratrici: che maturano entro il 31 dicembre 2013 i requisiti di età e di anzianità contributiva per l’accesso alla pensione di vecchiaia previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore delle disposizioni in oggetto; non vedenti; riconosciute invalide in misura non inferiore all’80%. Per quanto riguarda invece la pensione anticipata, i lavoratori destinatari della c.d. “salvaguardia”, i quali maturano, nell’anno 2012, il requisito contributivo di 40 anni per il diritto al pensionamento, indipendentemente dall’età, potranno accedere alla pensione con il posticipo di 1 mese rispetto a quanto previsto dall’art. 12, c. 2, prima parte, della L. n. 122/2010. Mentre per chi intendesse accedere al trattamento pensionistico con il sistema delle c.d. “quote”, è necessario maturare un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, di un’età anagrafica minima di 61 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento della quota 97,3, e, se lavoratori autonomi iscritti all’INPS, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento della quota 98,3.
Lavoratori collocati in mobilità – Un problema particolare viene sollevato per i lavoratori collocati in mobilità. Infatti, i requisiti pensionistici (di età, per la pensione di vecchiaia e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, per la pensione di anzianità), incrementati dall’adeguamento alla speranza di vita, pone il perfezionamento dei requisiti oltre il periodo di fruizione della predetta mobilità, pertanto l’esclusione per tali lavoratori dalla salvaguardia in parola. Alla luce della suddetta complicazione, attualmente è allo studio un provvedimento volto a risolvere il problema consentendo di ricondurre nell’ambito della salvaguardia i succitati lavoratori esclusi.
Ulteriori precisazioni – Infine, con riferimento ai lavoratori per i quali è prevista l’assenza di attività lavorativa successivamente alla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, ovvero, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, per accedere alla salvaguardia è necessario non aver ripreso attività lavorativa successivamente all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Mentre per i cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo, i quali hanno dovuto presentare apposita istanza alle D.T.L., l’INPS si rimette alle indicazioni ministeriali.
 

1 commento:

  1. Però , nel frattempo , l' INPS risponde che per loro NON esiste nulla , dato che non è pubblicato il decreto dei 55000 su Gazzetta Ufficiale ( per loro è come se la legge Spending Review art 22 non ESISTESSE ) , per cui è inutile fare domanda di pensione perchè la respingono .
    E' il caso di fare ricorso al TAR o fare una causa ?
    Grazie , Giuseppe

    RispondiElimina