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giovedì 6 dicembre 2012

Esodati/Salvaguardati: i dubbi per i lavoratori in mobilità

Giovedì, 06 Dicembre 2012 09:58
Esodati/Salvaguardati, i dubbi per i lavoratori in mobilità
Di Franco Rossini
Sono nato il 10 gennaio 1953;  sono entrato in mobilità per licenziamento collettivo il 1° ottobre 2009 - accordo sindacale firmato in data 20/08/2009 in cui l'azienda dichiara che "si è trovata nella necessità di dover procedere ad un licenziamento collettivo nell'unità locale per riduzione del personale ai sensi e per gli effetti degli art. 24, comma 1, e art. 4, comma 2, legge 23.07.1991, n. 223". E ancora: "In virtù di quanto sopra le parti hanno raggiunto un accordo in base al quale l'azienda erogherà una somma a titolo di incentivo all'esodo ai lavoratori collocati in mobilità che rinunceranno all'impugnativa del licenziamento";
ultimo giorno di lavoro il 30/09/2009;
da ottobre 2009 ad oggi non ho mai ripreso a lavorare;
la mobilità cesserà il 30 giugno 2013;
attualmente conto 33 anni di contributi, compreso uno di disoccupazione;
non raggiungo i 35 anni di contribuzione in quest'anno ma a settembre 2015. Quindi, non durante la fruizione della mobilità ordinaria. Ma dal messaggio dell'INPS n. 13343 del 09/08/2012 leggo quanto segue:
"Va poi evidenziata la particolare situazione, già segnalata in sede ministeriale, dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria che, per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti pensionistici, potrebbero perfezionare gli stessi oltre il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria".
Al riguardo si precisa che, in esito agli approfondimenti ministeriali, è stato stabilito che, con specifici interventi, detti lavoratori, cessati entro il 31 dicembre 2011, rientreranno tra i destinatari della salvaguardia.
Tali interventi non riguardano i lavoratori collocati in mobilità ordinaria e cessati dal 1° gennaio 2012.
Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro".
Le chiedo se ciò potrebbe significare che potrei rimanere in mobilità fino a settembre 2015 (data di maturazione dei 35 anni di contributi).
In base a tutto quanto sopra, la mia domanda é: rientro anch'io nella platea dei salvaguardati?
Oppure: mi fermerò il prox anno a giugno con quasi 34 anni di contributi e aspetterò 5, forse 6 anni senza avere un sostegno, un minimo di reddito finchè non arrivi l'assegno di pensione dall'INPS?
Confermo di aver presentato domanda alla DPL il 20/11/2012. Luciano

Ritengo che la risposta sia negativa. Il citato messaggio salvaguarda ulteriormente i lavoratori in mobilità ordinaria cessati entro il 31.12.2011 che maturino i requisiti dopo la scadenza della mobilità ma a seguito dell'adeguamento alla speranza di vita istat (3 mesi in piu' dal 2013). Il seguente esempio può aiutare a capire. Si immagini una signora la cui mobilità scada il 31 Gennaio 2013 che compia 60 anni di età in quel medesimo giorno. Senza l'adeguamento la signora avrebbe perfezionato il requisito di 60 anni, utile per il pensionamento di vecchiaia, entro la fine della mobilità e sarebbe risultata per tale motivo tra i potenziali salvaguardati. Dal 2013 però sono necessari 60 anni e 3 mesi di età e dunque i requisiti si perfezionano nell'Aprile 2013, oltre la scadenza della mobilità. Pertanto oggi non sarebbe piu' salvaguardata. Il messaggio Inps tutela proprio situazioni come questa consentendo anche alla signora di mantenere comunque la salvaguardia attraverso una sorta di "annullamento" della stima di vita.
Si noti inoltre che l'Inps non ha reso note le modalità attuative della disposizione sopra riportata. Si parla di "specifici provvedimenti" che al momento attuale non sono ancora noti.
Nel suo caso i requisiti per il pensionamento vengono a maturarsi nel 2015 (ben 2 anni dopo la scadenza della mobilità) e non certo per effetto della stima di vita che al piu' può comportare uno slittamento di 3 mesi. Per tale ragione ritengo che non sia invocabile questa disposizione e che non sia attualmente coperto dalle norme varate dal governo.

Categorie dei lavoratori così detti salvaguardati
lavoratore collocato in mobilita` ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991¸ n. 223 e successive modificazioni. Condizioni per l`accesso al beneficio:
1- accordo sindacale stipulato il 30/10/2009¸
2- cessazione dell`attività lavorativa il 31/10/2009¸
3- perfezionamento dei requisiti per il pensionamento¸ secondo le disposizioni vigenti prima del 6 dicembre 2011¸ entro il periodo di fruizione dell`indennità di mobilità di cui all`articolo 7¸ commi 1 e 2¸ della legge 23 luglio 1991¸ n. 223.
4- in preavviso dal 01/11/2009 al 28/02/2010.

5- in mobilita’ dal 08/03/2010 - lavoratore del sud.
6- scadenza mobilita’ 08/03/2014.
7- comunicazione inps di salvaguardia ricevuta il 02/08/2012.
8- nato il 07/08/1952 – alla data del 31/12/2012 prossimo maturero’ n. 2081 settimane – pari a 40 anni e 1 settimana.
9- nella categoria di cui ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria¸ rientrano anche i soggetti c.D. 10.000 già salvaguardati dalla normativa in materia di decorrenza del trattamento pensionistico di cui all`articolo 12¸ comma 5¸ della legge n. 122 del 2010 cosi`detta finestra mobile. Tali lavoratori possono avvalersi congiuntamente della suddetta deroga alla normativa in materia di finestra mobile e della salvaguardia dai nuovi requisiti di accesso alla pensione di cui all`articolo 24¸ comma 14¸ della legge n. 214 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni.
10- posso fare domanda di pensione a marzo 2013 e rientrare tra i beneficiari dei c.D. 10.000, con la vecchia finestra 01 aprile? grazie - luigi

Il messaggio inps numero 20062/2011 ha precisato che l'ultimo lavoratore in posizione utile per rientrare nella salvaguardia delle decorrenze (i cd. 10 mila  lavoratori indicati nell'art. 12, comma 5 del Dl 78/2010) ha risolto il rapporto di lavoro entro il 30 Ottobre 2008. Nel suo caso pertanto ritengo che non possa ottenere il "cumulo" di questa ulteriore salvaguardia. Percepirà dunque la pensione dal 1° Settembre 2013 perchè ha raggiunto quota 96 nell'agosto di quest'anno (60 anni + 36 di contributi) - ovviamente previa conferma di inclusione nella graduatoria delle 65mila unità. 

Salve,sono nato il 27/07/1952 il numero dei contributi al 30.11.2012 di 1783 messo in mobilità ordinaria accordi individuali sottoscritti con i sindacati all'Ass. Ind. il 26/03/2010 più 1 mese di preavviso dovrebbe partire il23/04/2010 non sò e quindi finire il 23/04/2014 oppure 26/03/2014 se potreste chiarirmi questo punto grazie , vorrei sapere quando avrò i requisiti pensionistici compreso la finestra, ad Agosto ho ricevuto la lettera dei 65000 salvaguardati un mese fà mi accorgo che nel mio sito inps fascicolo previdenziale voce domande presentate ci stà salvaguardati clicco e mi dice che non sono destinatario di salvaguardia ho chiesto all'inps di appartenenza che mi risponde che non avendo i requisiti in questo anno mi è arrivata quella comunicazione ma che sono comunque in linea. posso credere a ciò che mi hanno detto e potrò andare in pensione con le vecchie regole? Roberto
Confermo la posizione Inps. Da quanto scrive raggiunge i requisiti nel marzo del 2014 con il perfezionamento dei requisiti per la quota (61 anni e 3 mesi di età anagrafica e quota 97,3). Posto che raggiunge questi requisiti entro la fruizione dell'indennità di mobilità rientra tra i potenziali destinatari della salvaguardia (articolo 24, comma 14, lettera a) del Dl 201/2011). L'apertura della finestra avverrebbe dal mese di Aprile 2015.
(Leggi)

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