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sabato 5 gennaio 2013

Legge di Stabilità 2013

Legge di Stabilità 2013
Esodati, la legge di stabilità salvaguarda altri lavoratori
Beniamino Gallo - Copyright © - Riproduzione riservata
Il presente intervento è frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non impegna l’Amministrazione di appartenenza.
03/01/2013
La platea dei lavoratori salvaguardati ai quali si applicano i requisiti e le decorrenze previste dalla legislazione vigente prima della riforma Fornero si amplia a seguito della legge di stabilità 2013. Le modalità di attuazione degli interventi saranno definite con DPCM da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità .
La legge di stabilità 2013, commi da 231 a 235, amplia la platea dei soggetti salvaguardati (c.d. esodati), prevedendo che le disposizioni previgenti alla legge “Fornero” (D.L. 6.12.2011, n. 201 conv. in legge n. 214/2011) continuino a trovare applicazione, oltre che nei confronti dei soggetti già salvaguardati da precedenti interventi normativi, anche nei confronti dei:
lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità (ordinaria o in deroga) a seguito di accordi (governativi o non governativi) stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014 (comma 231, lettera a));
lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, a condizione che perfezionino i requisiti utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 36° mese dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 (lettera b)):
- con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, ancorché abbiano svolto (successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011) attività lavorativa retribuita (comunque non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) entro il limite di 7.500 euro annui (punto 1);- collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011, i quali avvieranno la contribuzione volontaria al termine della fruizione della mobilità ordinaria (punto 2);
lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera c)), a condizione che:
- abbiano conseguito un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500. In caso di cessazione infrannuale tale importo è rapportato ai mesi lavorati (punto 1);- perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014 (punto 2);
lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, debbano attendere il termine della fruizione stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (e cioè entro il 6 dicembre 2014) (lettera d)).
Modalità di attuazione
Le modalità di attuazione degli interventi saranno definite con DPCM da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità. Per il finanziamento degli interventi in favore delle nuove categorie di salvaguardati si prevedono risorse per un totale di 554 milioni nel periodo 2013-2020, da reperire principalmente attraverso le economie accertate, rispetto agli oneri programmati per la tutela dei salvaguardati da precedenti interventi normativi. Sulla base delle risorse stanziate, l’ampliamento dei beneficiari è stimato in oltre 10.000 unità.
Nel caso in cui tali economie non siano sufficienti si interverrà sulla rivalutazione automatica (perequazione) delle pensioni, bloccandola nel 2014 per quelle di importo superiori a sei volte il minimo Inps. Il blocco della perequazione può essere revocato o applicato in misura ridotta qualora risultino risorse sufficienti alla verifica che dovrà essere effettuata dall’Inps entro il 30 settembre 2013.
L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori, potenziali nuovi salvaguardati dalla legge di stabilità, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (e cioè il 6 dicembre 2011) sulla base:
a. per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro;b. della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l’autorizzazione ai versamenti volontari;c. della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) (risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012).
I precedenti interventi normativi a tutela dei lavoratori esodati
Le nuove categorie di soggetti salvaguardati si aggiungono a quelle già individuate in precedenza a seguito della riforma delle pensioni che ha previsto nuovi requisiti per l’accesso al pensionamento e l’abolizione delle finestre. L’articolo 24, comma 14, del D.L. 201/2011 ha disposto infatti che le disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. finestre”) continuino ad applicarsi, in primo luogo:
ai lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011; ai lavoratori in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome. Tali lavoratori possono conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità in via sperimentale entro il 31.12.2015. Entro la medesima data il Governo verifica i risultati della sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.
Le disposizioni previgenti continuano, altresì, ad applicarsi, nei limiti delle risorse e sulla base delle modalità di attuazione stabilite con il D.M. 1° giugno 2012, a una serie di lavoratori che abbiano raggiunto i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, riconducibili alle seguenti categorie:
lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (articolo 7, comma 2, della L. 223/1991); lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della L. 223/1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore alla data del 4 dicembre 2011, nonché lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 si trovino in esonero dal servizio ai sensi dell’articolo 72, comma 1, del D.L. 112/2008 (tale norma ha previsto per gli anni 2009, 2010 e 2011 - periodo prorogato fino al 2014 dall’articolo 2, comma 53, del D.L. 225/2010 - che i dipendenti pubblici possano chiedere di essere esonerati dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni); ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 sono in congedo per assistere figli con disabilità grave (ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151), a condizione che maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito di anzianità contributiva di 40 anni.
Successivamente, l’articolo 6, comma 2-ter, del D.L. 216/2011, ha previsto che (sempre nel limite delle risorse e con le procedure previste dall’articolo 1, comma 15, del D.L. n.201/2011) sono inclusi nell’ambito di coloro a cui continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto, in base ad accordi individuali, stipulati in data antecedente a quella di entrata in vigore del D.L. 201/2011, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. A tal fine, la data di cessazione del rapporto di lavoro deve risultare da elementi certi ed oggettivi; mentre il lavoratore deve risultare, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento entro un periodo non superiore a 24 mesi alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011.
Da ultimo, sulla materia è intervenuto l’articolo 22 del decreto-legge 95/2012, che ha ulteriormente incrementato la platea dei soggetti salvaguardati. In particolare, l'articolo ha disposto l’applicabilità della normativa previgente in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici a favore di determinate categorie di lavoratori, in aggiunta alle analoghe deroghe già contenute nei commi 14 e 15 dello stesso articolo 24 e nell’articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del D.L. 216/2011, stabilendo che la normativa previgente continui ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorché abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. Il relativo decreto di attuazione è in attesa di pubblicazione sulla G.U..
(Leggi)

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