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giovedì 21 marzo 2013

Interrogazione su esodati IBM

Interrogazione a risposta in Commissione

Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Per sapere – premesso che:
-          la legge 214/2011, approvata nel dicembre 2011, è intervenuta sul nostro sistema previdenziale penalizzando fortemente  coloro che erano prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici previgenti, allungando oltremodo il periodo di attesa;

-          le deroghe previste, che consentono per alcune situazioni particolari di poter mantenere i previgenti requisiti di accesso alla pensione, non coprono comunque tutte le gravi situazioni che si sono prodotte nel corso di questi anni di crisi occupazionale;

-          nello specifico si rappresenta il caso degli esodi individuali operati dal Gruppo IBM, stipulati a partire dal mese di aprile 2011,  i cui verbali di conciliazione prevedono in modo esplicito la data di cessazione del rapporto di lavoro e l’assoluta impossibilità di revisione dell’accordo, ma formalmente si prevede contestualmente un periodo di aspettativa non retribuita a partire dalla sottoscrizione dell’accordo, a fine aspettativa la cessazione effettiva del rapporto di lavoro con la società, nel mese in cui il singolo  dipendente avrebbe maturato i requisiti di accesso alla pensione, vigenti alla sottoscrizione degli accordi stessi;

-          i dipendenti IBM usufruiscono, pagando una quota annuale,  della Cassa di Assistenza Dipendenti Gruppo IBM  , che dà diritto al rimborso parziale delle spese mediche e  il cui regolamento prevede che detti  dipendenti  possono continuare ad usufruire della stessa,  anche in qualità di   pensionati,  a condizione che non vi sia soluzione di continuità tra attività lavorativa e maturazione del requisito pensionistico;

-          durante il periodo di aspettativa non retribuita, i dipendenti non hanno mai ripreso attività lavorativa all’IBM, non c’è  alcun versamento di contributi previdenziali  da parte dell’impresa e neanche alcun effetto sul TFR e altri istituti contrattuali;

-          viene comunque consentito a questi lavoratori, a fronte di autorizzazione INPS, di poter coprire con la contribuzione volontaria, il periodo di aspettativa non coperta da contribuzione previdenziale;

-          proprio perché si tratta di un periodo di aspettativa che al termine prevede la cessazione del lavoro e non la ripresa, come nei normali periodi di aspettativa, non si comprende quindi l’interpretazione restrittiva dell’INPS (mess. 13343/2012) che esclude questi lavoratori dalla salvaguardia, solo perché l’effettiva chiusura del rapporto di lavoro, è intervenuta successivamente al periodo di aspettativa ;

se non ritenga il Ministro interrogato, di poter procedere in via amministrativa per sanare questa specifica casistica, peraltro afferente ad accordi legittimamente stipulati fra le parti ante manovra Salva Italia, precisa è la data dell’accordo e precisa la cessazione del lavoro, non si poteva prevedere la situazione successiva alla legge 214/2011 e risulta incomprensibile l’esclusione di questi lavoratori dalla salvaguardia.

On. Marialuisa Gnecchi

Presentata 16.3.2013

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