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giovedì 25 aprile 2013

Nota CGIL su 55.000

Lavoratori salvaguardati:
messaggi INPS e nota del Ministero del Lavoro.
Per i lavoratori con accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo il termine tassativo di presentazione delle domande alle DTL
è il 21 maggio 2013.

Rita Cavaterra e Sandro Del Fattore
Dipartimento Welfare e Nuovi Diritti
 

Con messaggio n. 4678 del 18 marzo 2013 la Direzione Generale dell'INPS ha fornito le prime istruzioni operative per la salvaguardia di 55.000 lavoratori prevista dall'articolo 22, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012 n. 135. Ricordiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n.17 del 21 gennaio 2013 è stato finalmente pubblicato il decreto interministeriale (Lavoro ed Economia) del 8 ottobre 2012 relativo alla tipologia dei lavoratori interessati e ai criteri di ammissione alla salvaguardia.

In base a quanto previsto dal decreto risultano salvaguardati 40.000 lavoratori in mobilità ordinaria e mobilità lunga, 1.600 titolari di prestazioni straordinarie a sostegno del reddito a carico dei Fondi di solidarietà di settore,7.400 prosecutori volontari, 6.000 lavoratori con accordi individuali, sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 ter del codice di procedura civile, o accordi collettivi di incentivo all'esodo.

Lavoratori salvaguardati
Criteri di ammissione alla salvaguardia
Lavoratori in mobilità
ordinaria
Accordi stipulati in sede governativa alla data del 31 dicembre 2011
Cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità in data precedente, pari o successiva al 4 dicembre 2011
Perfezionamento dei requisiti per il diritto a pensione entro il periodo di fruizione della mobilità ordinaria
Lavoratori in mobilità lunga
Accordi stipulati in sede governativa alla data del 31 dicembre 2011
Cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità in data precedente, pari o successiva al 4 dicembre 2011
Titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore
Accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011
Essere titolari della prestazione da data successiva al 4 dicembre 2011.In tal caso gli interessati restano a carico del Fondo fino al compimento del 62esimo anno di età
Prosecutori volontari
Autorizzati ai versamenti volontari alla data del 4 dicembre 2011
Perfezionamento della decorrenza della pensione entro il 6 Gennaio 2015
Almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011
Nessuna attività lavorativa prestata dopo l'autorizzazione
Accordi individuali, sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 ter del c.p.c., o accordi collettivi di incentivo all'esodo
Cessazione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011
Perfezionamento della decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2015
Nessuna attività lavorativa prestata dopo l'esodo.

Per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o lunga,le imprese che hanno stipulato accordi governativi entro il 31 dicembre 2011 sono tenute a comunicare al Ministero del Lavoro entro il 31 marzo di ogni anno l'elenco dei lavoratori che saranno licenziati e posti in mobilità ordinaria o lunga nel corso dell'anno stesso, indicando per ogni lavoratore la data del licenziamento. Per i licenziamenti già avvenuti o che avverranno nell'anno 2013, quindi, le imprese erano tenute a fornire la predetta comunicazione al Ministero del lavoro entro il 31 marzo 2013. Entro la medesima data le imprese erano tenute a comunicare al Ministero del lavoro anche i licenziamenti avvenuti entro il 31 dicembre 2012 (la data del 20 febbraio prevista dal decreto è stata posticipata a seguito di precisazioni del Ministero del lavoro).

Il Ministero del Lavoro dovrebbe trasmettere all'INPS, entro 15 giorni dal ricevimento, l'elenco nominativo dei lavoratori licenziati e/o da licenziare, attestando che detti elenchi scaturiscono da accordi governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011.L'INPS provvederà alla verifica della posizione assicurativa di ogni lavoratore per controllare il raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione. Il monitoraggio per l'individuazione dei potenziali beneficiari della salvaguardia sarà fatto sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'Inps, nel messaggio 4678 del 18 marzo 2013, ha precisato che nel computo dei lavoratori in mobilità ordinaria devono essere considerati anche quelli per i quali interventi legislativi successivi hanno esteso l'applicazione della legge 223 del 1991:si tratta dei lavoratori licenziati da aziende di commercio (con più di 50 dipendenti e fino a 200), da aziende per l'espletamento di attività logistica(con più di 200 dipendenti o che occupino da 50 a 200 dipendenti), di lavoratori licenziati da agenzie di viaggio e turismo compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e da imprese di vigilanza (articolo 7, comma 7, legge 236/1993); dei lavoratori del trasporto aereo e delle società derivate (art.1 bis del D.L. 249/2004, convertito nella legge 291/2004, così come integrato e modificato dal D.L.134/2008, convertito con modificazioni nella legge 166/2008);dei lavoratori delle società di gestione aeroportuale e delle società derivate (art.2, comma 37 legge 203/2008).

L'INPS ha altresì precisato che la salvaguardia non opera nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità di mobilità in deroga e dei lavoratori per i quali le imprese hanno sottoscritto accordi in sede non governativa (ad esempio accordi aziendali o regionali o comunque locali).

Inoltre l'INPS per i lavoratori in mobilità ordinaria ha precisato che il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, entro la quale deve avvenire la maturazione dei requisiti per il pensionamento, deve essere verificato alla data del 21 gennaio 2013, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale del 8 ottobre 2012. Ciò vuol dire che l'INPS terrà in considerazione eventuali periodi di lavoro svolti prima del 21 gennaio 2013 ai fini del prolungamento del periodo di fruizione della mobilità entro il quale deve essere maturato il diritto a pensione, mentre eventuali periodi di lavoro a tempo determinato svolti successivamente al 21 gennaio serviranno, comunque, a prolungare la mobilità ma non verranno presi in considerazione ai fini della verifica del diritto a pensione.

Lavoratori titolari di assegno straordinario a carico dei fondi di settore da data successiva al 4 settembre 2011.

Per tali lavoratori l'INPS ha precisato che gli assegni erogati dal Fondo di solidarietà del personale del credito e del personale del credito cooperativo, nonché del personale del gruppo Ferrovie dello Stato possono superare – per consentire la maturazione dei 62 anni di età -il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo di settore, avendo i relativi Comitati Amministratori dei fondi stessi assunto in merito apposite delibere.

L'INPS ha inoltre ribadito quanto detto nel messaggio 20944 del 19 dicembre 2012: le domande presentate con decorrenza dell'assegno dal 1 febbraio 2013 hanno carattere di prenotazione e vengono acquisite dalle sedi solo dopo l'autorizzazione da parte della Direzione centrale pensioni.

Con messaggio n. 5673 del 5 aprile 2013 l'INPS ha preso atto di quanto è stato detto nella riunione che si è svolta il 25 marzo scorso tra ABI, Organizzazioni sindacali del credito e INPS. In tale riunione l'ABI ha illustrato i suoi dati: il numero complessivo delle posizioni salvaguardate sarebbe di 6223 persone, così suddivise: 5007 in uscita al 31 marzo, 950 in uscita al 30 aprile, 88 in uscita dopo il 30 aprile. Sostanzialmente i numeri delle uscite previste coinciderebbero con quelli delle posizioni salvaguardate dal decreto interministeriale. Con il predetto messaggio l'Istituto ha, pertanto, modificato quanto aveva scritto nel precedente messaggio 3771 del 4 marzo 2013, comunicando che il contingente complessivo previsto per la categoria non è stato raggiunto e che l'Istituto provvederà ad autorizzare -previa verifica dei requisiti prescritti dalla legge – le domande di assegno straordinario fino alla decorrenza 1 luglio 2013 (cessazione del rapporto di lavoro il 30 giugno 2013).

Con l'anzidetto messaggio,inoltre,l'INPS ha precisato che continuerà ad effettuare l'attività di monitoraggio con cadenza mensile, anche oltre la decorrenza dell'assegno straordinario 1 luglio 2013, al fine di tenere conto delle eventuali disponibilità che si dovessero verificare nel plafond assegnato.

Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari.

Per gli autorizzati ai versamenti volontari il monitoraggio sarà fatto in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro precedente alla domanda di autorizzazione.

Per la mancata ripresa dell'attività lavorativa successivamente alla data di autorizzazione i lavoratori devono sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità ai sensi del DPR 445/2000. Tale dichiarazione sarà verificata dall'INPS sulla base delle informazioni contenute nelle banche dati dell'Istituto.

Rispetto allo svolgimento dell'attività lavorativa fanno eccezione soltanto i lavori socialmente utili dal momento che tali lavori non comportano l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

L'INPS nel messaggio 4678 ha, inoltre, precisato che le autorizzazioni ai versamenti volontari relative a periodi di lavoro part-time nonché a periodi di sospensione del rapporto di lavoro non coperti da contribuzione (esempio aspettative non retribuite) non consentono ai lavoratori di beneficiare della deroga, visto che tali fattispecie non possono essere equiparate alle autorizzazioni alla prosecuzione volontaria relative a periodi di cessazione del rapporto di lavoro.

E' da rilevare che per i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari e per i lavoratori con esodi individuali o collettivi l'INPS, nel messaggio 4678, ha stabilito che la data in cui deve essere maturata la decorrenza del trattamento pensionistico è quella del 6 gennaio 2015. Nella nostra precedente nota sull'argomento noi avevamo scritto 6 dicembre 2014. L'INPS da noi interpellato al riguardo afferma di poter dare questa interpretazione in base alla dizione letterale della norma che recita “ entro il trentaseiesimo mese successivo al 6 / 12 /2011, data di entrata in vigore della legge n.201 del 2011” Si tratta di un'interpretazione favorevole ai lavoratori, ci auguriamo soltanto che l'INPS non abbia futuri ripensamenti al riguardo.

Lavoratori con accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo

Per i lavoratori con accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo è di nuovo prevista (così come è stato per i 65.000) la domanda per l'accesso ai benefici da presentarsi alle Direzioni territoriali del lavoro entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale sulla Gazzetta ufficiale.

Le domande in questione quindi devono essere presentate entro il 21 maggio 2013. Solo in caso di accordi sottoscritti ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 ter la domanda va presentata alla Direzione territoriale del lavoro presso cui è stato sottoscritto l'accordo, mentre in tutti gli altri casi la domanda va presentata alla Direzione territoriale di residenza del lavoratore.

Resta confermata la possibilità di presentare richiesta di riesame entro 30 giorni dal ricevimento di una risposta negativa da parte delle Direzioni territoriali del Lavoro. La richiesta di riesame deve essere presentata alla Direzione presso cui è stata presentata l'istanza. In alternativa alla richiesta di riesame è possibile presentare ricorso al Tar.

Vi ricordiamo che il Ministero del lavoro ha emanato la circolare applicativa del decreto il 25 gennaio (circolare n. 6 del 2013.) Con tale circolare il Ministero ha dato indicazioni per la costituzione delle Commissioni che dovranno esaminare le domande. Il Ministero del lavoro ha ribadito che le domande devono essere presentate entro e non oltre il 21 maggio 2013 e che le Commissioni dovranno assumere le decisioni sulle istanze presentate dai lavoratori entro e non oltre il 20 giugno 2013 (trenta giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle istanze.) La circolare contiene anche tutta la modulistica. Alla domanda presentata dai lavoratori deve essere sempre allegata una copia di un documento di identità.

Con nota n. 0021011 del 4 aprile 2013 il Ministero del lavoro ha precisato che le domande relative alla salvaguardia dei 55000 non devono essere presentate da coloro che hanno già presentato domanda per i 65000 e che hanno ricevuto accoglimento della domanda stessa da parte delle DTL ma non sono rientrati nella salvaguardia per incapienza numerica.

Con il messaggio n.5445 del 2 aprile l'INPS aveva invece affermato che il riesame delle posizioni dei lavoratori con accordi individuali o collettivi le cui domande di accesso al beneficio siano state accolte dalle DTL sarebbe stato fatto non solo in caso di incapienza nel contingente numerico (nonostante il possesso di tutti i prescritti requisiti), ma anche nel caso di maturazione della decorrenza del trattamento pensionistico successivamente al 6 dicembre 2013 ed entro il 6 gennaio 2015.

Poiché il messaggio dell'INPS prevede cose diverse rispetto alla nota del Ministero del lavoro (che peraltro da informazioni assunte non condivide la posizione espressa dall'INPS) riteniamo che per tutelare i lavoratori sia necessario ripresentare la domanda alle DTL competenti entro il 21 maggio 2013 anche per coloro che hanno già ottenuto l'accoglimento dell'istanza ma maturano la decorrenza del trattamento pensionistico nel periodo che va dal 6 dicembre 2013 al 6 gennaio 2015. Alla nuova domanda deve essere allegato l'accoglimento relativo alla precedente istanza.
 

Riunione delle Commissioni Entrate e Prestazioni del CIV dell'INPS con la Direzione pensioni (16 aprile 2013)

Nella riunione la Direzione Pensioni ha dato le seguenti informazioni:

1) Il monitoraggio dei 65000 lavoratori salvaguardati è stato completato. Sono state inviate circa 60000 lettere. Non ci sono problemi di incapienza per nessuna categoria di lavoratori. Sono state spedite le lettere di certificazione della salvaguardia (l'INPS ha di nuovo ribadito che si tratta di lettere che certificano il diritto a pensione) a tutte le categorie di lavoratori ivi compresi gli esonerati dal servizio, i lavoratori in congedo per disabilità grave di un figlio, i lavoratori con accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo.

2) L'INPS sta ora procedendo a risolvere i casi individuali di lavoratori che non hanno ricevuto la lettera di salvaguardia e che invece hanno fatto presente all'Istituto di rientrare nelle fattispecie previste dalla deroga per i 65000. Risultano, inoltre, ancora in sospeso circa 300 pratiche di lavoratori IPOST per le quali l'Istituto sta procedendo manualmente.

3) Sono state liquidate 3950 pensioni a lavoratori salvaguardati, venerdì scorso sono partite le lettere per la decorrenza delle pensioni 1 luglio 2013.

4) Per quanto riguarda i lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo, la Direzione ci ha detto che è alla firma del Direttore Generale un ulteriore messaggio di chiarimento alle sedi. L'INPS ha affermato che anche per questa categoria non c'è un problema di incapienza, ma solo di lavoratori che non hanno raggiunto la decorrenza del trattamento entro il 6 dicembre 2013.Nel messaggio di chiarimento che l'INPS sta per inviare alle sedi territoriali dovrebbe anche essere precisato che i lavoratori con esodi individuali e collettivi che hanno ricevuto o che riceveranno la lettera di certificazione della salvaguardia non devono più rioccuparsi fino alla decorrenza della pensione, altrimenti perdono il diritto alla deroga.

5) Per quanto riguarda i lavoratori in mobilità che non raggiungono il diritto a pensione durante il periodo di fruizione della mobilità a causa dell'aumento dei requisiti relativo alla speranza di vita l'INPS è ancora in attesa della soluzione ministeriale (prolungamento della mobilità senza contributi). L'INPS ha anche chiesto al Ministero di trovare una soluzione per le donne che a causa dell'aumento dell'età pensionabile maturano i requisiti per il diritto a pensione fuori dal periodo di percezione della mobilità. Anche su questa questione il Ministero non ha ancora dato risposta.

6) Per quanto riguarda il decreto sui 55000 l'INPS ha affermato di aver cominciato il monitoraggio ma anche di non aver ancora ricevuto da parte del Ministero del lavoro gli elenchi dei lavoratori licenziati fino al 31 dicembre 2012 né quello dei lavoratori già licenziati o da licenziare entro il 31 dicembre 2013. L'impegno assunto da Confindustria per facilitare il monitoraggio è quello di spedire gli elenchi anche all'INPS. L'INPS, in attesa della validazione degli elenchi da parte del Ministero del lavoro, potrà comunque cominciare a verificare le posizioni assicurative dei singoli lavoratori.

7) Abbiamo chiesto notizie in merito al decreto sui 10130 lavoratori salvaguardati, dopo il parere positivo espresso sul decreto stesso dalle Commissioni speciali della Camera e del Senato che hanno richiesto modifiche.. Ci hanno detto di non avere alcuna notizia e di essere in attesa delle decisioni dei Ministeri competenti.

8) Abbiamo chiesto anche se avessero notizie in merito al decreto sul prolungamento dell'indennità di mobilità e degli assegni straordinari per l'anno 2013. Ci hanno detto che il Ministero del lavoro ci sta lavorando, ma ci hanno anche confermato che il MEF ha intenzione di ribadire l'interpretazione restrittiva già data nel decreto sul prolungamento relativo all'anno 2012. Ricordiamo che in tale decreto non si parlava più di accordi sottoscritti entro la data del 30 aprile 2010, così come scritto nella legge 122/2010, bensì di lavoratori cessati dal lavoro alla data del 30 aprile 2010. L'anno scorso la cosa poteva essere ininfluente vista la durata del periodo di mobilità (tre anni per il Nord e quattro per il Sud), ma se anche per il 2013 restasse tale ulteriore vincolo imposto dal MEF sarebbero moltissimi i lavoratori che resterebbero anche per lunghi periodi senza alcun sostegno economico e senza pensione, esempio tutti i lavoratori cessati dal 1 maggio 2010 in poi.

Roma 22 aprile 2013


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