messaggi INPS e nota del Ministero del Lavoro.
Per i lavoratori con accordi individuali o collettivi di incentivo
all'esodo il termine tassativo di presentazione delle domande alle DTL
è il 21
maggio 2013.
Rita Cavaterra e Sandro Del Fattore
Dipartimento Welfare e Nuovi Diritti
Con messaggio n. 4678 del 18 marzo 2013 la Direzione Generale
dell'INPS ha fornito le prime istruzioni operative per la salvaguardia di
55.000 lavoratori prevista dall'articolo 22, comma 1, del decreto legge 6
luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012 n.
135. Ricordiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n.17 del 21 gennaio 2013 è stato
finalmente pubblicato il decreto interministeriale (Lavoro ed Economia) del 8
ottobre 2012 relativo alla tipologia dei lavoratori interessati e ai criteri di
ammissione alla salvaguardia.
In base a quanto previsto dal decreto risultano salvaguardati 40.000
lavoratori in mobilità ordinaria e mobilità lunga, 1.600 titolari di prestazioni
straordinarie a sostegno del reddito a carico dei Fondi di solidarietà di
settore,7.400 prosecutori volontari, 6.000 lavoratori con accordi individuali,
sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 ter del codice di
procedura civile, o accordi collettivi di incentivo all'esodo.
Lavoratori salvaguardati
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Criteri di ammissione alla salvaguardia
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Lavoratori in mobilità
ordinaria
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Accordi stipulati in sede governativa alla data del 31 dicembre 2011
Cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità in data
precedente, pari o successiva al 4 dicembre 2011
Perfezionamento dei requisiti per il diritto a pensione entro il
periodo di fruizione della mobilità ordinaria
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Lavoratori in mobilità lunga
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Accordi stipulati in sede governativa alla data del 31 dicembre 2011
Cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità in data
precedente, pari o successiva al 4 dicembre 2011
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Titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di
solidarietà di settore
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Accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011
Essere titolari della prestazione da data successiva al 4 dicembre
2011.In tal caso gli interessati restano a carico del Fondo fino al
compimento del 62esimo anno di età
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Prosecutori volontari
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Autorizzati ai versamenti volontari alla data del 4 dicembre 2011
Perfezionamento della decorrenza della pensione entro il 6
Gennaio 2015
Almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla
data del 6 dicembre 2011
Nessuna attività lavorativa prestata dopo l'autorizzazione
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Accordi individuali, sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410,
411 e 412 ter del c.p.c., o accordi collettivi di incentivo all'esodo
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Cessazione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011
Perfezionamento della decorrenza della pensione entro il 6
gennaio 2015
Nessuna attività lavorativa prestata dopo l'esodo.
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Per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o lunga,le imprese
che hanno stipulato accordi governativi entro il 31 dicembre 2011 sono tenute a
comunicare al Ministero del Lavoro entro il 31 marzo di ogni anno l'elenco dei lavoratori
che saranno licenziati e posti in mobilità ordinaria o lunga nel corso dell'anno
stesso, indicando per ogni lavoratore la data del licenziamento. Per i licenziamenti
già avvenuti o che avverranno nell'anno 2013, quindi, le imprese erano tenute a
fornire la predetta comunicazione al Ministero del lavoro entro il 31 marzo
2013. Entro la medesima data le imprese erano tenute a comunicare al Ministero
del lavoro anche i licenziamenti avvenuti entro il 31 dicembre 2012 (la data
del 20 febbraio prevista dal decreto è stata posticipata a seguito di
precisazioni del Ministero del lavoro).
Il Ministero del Lavoro dovrebbe trasmettere all'INPS, entro 15 giorni
dal ricevimento, l'elenco nominativo dei lavoratori licenziati e/o da
licenziare, attestando che detti elenchi scaturiscono da accordi governativi
stipulati entro il 31 dicembre 2011.L'INPS provvederà alla verifica della
posizione assicurativa di ogni lavoratore per controllare il raggiungimento dei
requisiti per il diritto a pensione. Il monitoraggio per l'individuazione dei
potenziali beneficiari della salvaguardia sarà fatto sulla base della data di
cessazione del rapporto di lavoro.
L'Inps, nel messaggio 4678 del 18 marzo 2013, ha precisato che nel
computo dei lavoratori in mobilità ordinaria devono essere considerati anche
quelli per i quali interventi legislativi successivi hanno esteso
l'applicazione della legge 223 del 1991:si tratta dei lavoratori licenziati da
aziende di commercio (con più di 50 dipendenti e fino a 200), da aziende per
l'espletamento di attività logistica(con più di 200 dipendenti o che occupino
da 50 a 200 dipendenti), di lavoratori licenziati da agenzie di viaggio e
turismo compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e da imprese
di vigilanza (articolo 7, comma 7, legge 236/1993); dei lavoratori del
trasporto aereo e delle società derivate (art.1 bis del D.L. 249/2004,
convertito nella legge 291/2004, così come integrato e modificato dal
D.L.134/2008, convertito con modificazioni nella legge 166/2008);dei lavoratori
delle società di gestione aeroportuale e delle società derivate (art.2, comma
37 legge 203/2008).
L'INPS ha altresì precisato che la salvaguardia non opera nei
confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità di mobilità in deroga e dei
lavoratori per i quali le imprese hanno sottoscritto accordi in sede non
governativa (ad esempio accordi aziendali o regionali o comunque locali).
Inoltre l'INPS per i lavoratori in mobilità ordinaria ha precisato che
il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, entro la quale deve
avvenire la maturazione dei requisiti per il pensionamento, deve essere
verificato alla data del 21 gennaio 2013, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale
del 8 ottobre 2012. Ciò vuol dire che l'INPS terrà in considerazione eventuali
periodi di lavoro svolti prima del 21 gennaio 2013 ai fini del prolungamento
del periodo di fruizione della mobilità entro il quale deve essere maturato il
diritto a pensione, mentre eventuali periodi di lavoro a tempo determinato
svolti successivamente al 21 gennaio serviranno, comunque, a prolungare la
mobilità ma non verranno presi in considerazione ai fini della verifica del
diritto a pensione.
Lavoratori
titolari di assegno straordinario a carico dei fondi di settore da data
successiva al 4 settembre 2011.
Per tali lavoratori l'INPS ha precisato che gli assegni erogati dal
Fondo di solidarietà del personale del credito e del personale del credito
cooperativo, nonché del personale del gruppo Ferrovie dello Stato possono
superare – per consentire la maturazione dei 62 anni di età -il periodo massimo
individuale di permanenza nel Fondo di settore, avendo i relativi Comitati
Amministratori dei fondi stessi assunto in merito apposite delibere.
L'INPS ha inoltre ribadito quanto detto nel messaggio 20944 del 19
dicembre 2012: le domande presentate con decorrenza dell'assegno dal 1 febbraio
2013 hanno carattere di prenotazione e vengono acquisite dalle sedi solo dopo l'autorizzazione
da parte della Direzione centrale pensioni.
Con messaggio n. 5673 del 5 aprile 2013 l'INPS ha preso atto di quanto
è stato detto nella riunione che si è svolta il 25 marzo scorso tra ABI,
Organizzazioni sindacali del credito e INPS. In tale riunione l'ABI ha
illustrato i suoi dati: il numero complessivo delle posizioni salvaguardate sarebbe
di 6223 persone, così suddivise: 5007 in uscita al 31 marzo, 950 in uscita al
30 aprile, 88 in uscita dopo il 30 aprile. Sostanzialmente i numeri delle
uscite previste coinciderebbero con quelli delle posizioni salvaguardate dal
decreto interministeriale. Con il predetto messaggio l'Istituto ha, pertanto,
modificato quanto aveva scritto nel precedente messaggio 3771 del 4 marzo 2013,
comunicando che il contingente complessivo previsto per la categoria non è stato
raggiunto e che l'Istituto provvederà ad autorizzare -previa verifica dei requisiti
prescritti dalla legge – le domande di assegno straordinario fino alla decorrenza
1 luglio 2013 (cessazione del rapporto di lavoro il 30 giugno 2013).
Con l'anzidetto messaggio,inoltre,l'INPS ha precisato che continuerà
ad effettuare l'attività di monitoraggio con cadenza mensile, anche oltre la decorrenza
dell'assegno straordinario 1 luglio 2013, al fine di tenere conto delle
eventuali disponibilità che si dovessero verificare nel plafond assegnato.
Lavoratori
autorizzati ai versamenti volontari.
Per gli autorizzati ai versamenti volontari il monitoraggio sarà fatto
in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro precedente alla domanda
di autorizzazione.
Per la mancata ripresa dell'attività lavorativa successivamente alla
data di autorizzazione i lavoratori devono sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità
ai sensi del DPR 445/2000. Tale dichiarazione sarà verificata dall'INPS sulla
base delle informazioni contenute nelle banche dati dell'Istituto.
Rispetto allo svolgimento dell'attività lavorativa fanno eccezione
soltanto i lavori socialmente utili dal momento che tali lavori non comportano l'instaurazione
di un rapporto di lavoro.
L'INPS nel messaggio 4678 ha, inoltre, precisato che le autorizzazioni
ai versamenti volontari relative a periodi di lavoro part-time nonché a periodi
di sospensione del rapporto di lavoro non coperti da contribuzione (esempio aspettative
non retribuite) non consentono ai lavoratori di beneficiare della deroga, visto
che tali fattispecie non possono essere equiparate alle autorizzazioni alla
prosecuzione volontaria relative a periodi di cessazione del rapporto di
lavoro.
E' da rilevare che per i lavoratori autorizzati ai versamenti
volontari e per i lavoratori con esodi individuali o collettivi l'INPS, nel
messaggio 4678, ha stabilito che la data in cui deve essere maturata la
decorrenza del trattamento pensionistico è quella del 6 gennaio 2015. Nella
nostra precedente nota sull'argomento noi avevamo scritto 6 dicembre 2014.
L'INPS da noi interpellato al riguardo afferma di poter dare questa interpretazione
in base alla dizione letterale della norma che recita “ entro il trentaseiesimo
mese successivo al 6 / 12 /2011, data di entrata in vigore della legge n.201
del 2011” Si tratta di un'interpretazione favorevole ai lavoratori, ci auguriamo
soltanto che l'INPS non abbia futuri ripensamenti al riguardo.
Lavoratori
con accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo
Per i lavoratori con accordi individuali o collettivi di incentivo
all'esodo è di nuovo prevista (così come è stato per i 65.000) la domanda per
l'accesso ai benefici da presentarsi alle Direzioni territoriali del lavoro
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale
sulla Gazzetta ufficiale.
Le domande in questione quindi devono essere presentate entro
il 21 maggio 2013. Solo in caso di accordi sottoscritti ai sensi
degli articoli 410, 411 e 412 ter la domanda va presentata alla Direzione
territoriale del lavoro presso cui è stato sottoscritto l'accordo, mentre in
tutti gli altri casi la domanda va presentata alla Direzione territoriale di
residenza del lavoratore.
Resta confermata la possibilità di presentare richiesta di riesame
entro 30 giorni dal ricevimento di una risposta negativa da parte delle
Direzioni territoriali del Lavoro. La richiesta di riesame deve essere
presentata alla Direzione presso cui è stata presentata l'istanza. In
alternativa alla richiesta di riesame è possibile presentare ricorso al Tar.
Vi ricordiamo che il Ministero del lavoro ha emanato la circolare
applicativa del decreto il 25 gennaio (circolare n. 6 del 2013.) Con tale
circolare il Ministero ha dato indicazioni per la costituzione delle Commissioni
che dovranno esaminare le domande. Il Ministero del
lavoro ha ribadito che le domande devono essere
presentate entro e non oltre il 21 maggio 2013 e che le Commissioni dovranno
assumere le decisioni sulle istanze presentate dai lavoratori entro e non oltre
il 20 giugno 2013 (trenta giorni dalla data di scadenza prevista
per la presentazione delle istanze.) La circolare contiene anche tutta la
modulistica. Alla domanda presentata dai lavoratori deve essere sempre allegata
una copia di un documento di identità.
Con nota n. 0021011 del 4 aprile 2013 il Ministero del lavoro ha
precisato che le domande relative alla salvaguardia dei 55000 non
devono essere presentate da coloro che hanno già
presentato domanda per i 65000 e che hanno ricevuto accoglimento della domanda
stessa da parte delle DTL ma non sono rientrati nella salvaguardia per incapienza
numerica.
Con il messaggio n.5445 del 2 aprile l'INPS aveva invece affermato che
il riesame delle posizioni dei lavoratori con accordi individuali o collettivi
le cui domande di accesso al beneficio siano state accolte dalle DTL sarebbe
stato fatto non solo in caso di incapienza nel contingente numerico (nonostante
il possesso di tutti i prescritti requisiti), ma anche nel caso di maturazione
della decorrenza del trattamento pensionistico successivamente al 6 dicembre
2013 ed entro il 6 gennaio 2015.
Poiché
il messaggio dell'INPS prevede cose diverse rispetto alla nota del Ministero
del lavoro (che peraltro da informazioni assunte non condivide la posizione
espressa dall'INPS) riteniamo che per tutelare i lavoratori sia necessario
ripresentare la domanda alle DTL competenti entro il 21 maggio 2013 anche per
coloro che hanno già ottenuto l'accoglimento dell'istanza ma maturano la
decorrenza del trattamento pensionistico nel periodo che va dal 6 dicembre 2013
al 6 gennaio 2015. Alla nuova domanda deve essere allegato l'accoglimento
relativo alla precedente istanza.
Riunione
delle Commissioni Entrate e Prestazioni del CIV dell'INPS con la Direzione
pensioni (16 aprile 2013)
Nella riunione la Direzione Pensioni ha dato le seguenti informazioni:
1) Il monitoraggio dei 65000 lavoratori salvaguardati è stato
completato. Sono state inviate circa 60000 lettere. Non ci sono problemi di
incapienza per nessuna categoria di lavoratori. Sono state spedite le lettere
di certificazione della salvaguardia (l'INPS ha di nuovo ribadito che si tratta
di lettere che certificano il diritto a pensione) a tutte le categorie di lavoratori
ivi compresi gli esonerati dal servizio, i lavoratori in congedo per disabilità
grave di un figlio, i lavoratori con accordi individuali o collettivi di
incentivo all'esodo.
2) L'INPS sta ora procedendo a risolvere i casi individuali di
lavoratori che non hanno ricevuto la lettera di salvaguardia e che invece hanno
fatto presente all'Istituto di rientrare nelle fattispecie previste dalla
deroga per i 65000. Risultano, inoltre, ancora in sospeso circa 300 pratiche di
lavoratori IPOST per le quali l'Istituto sta procedendo manualmente.
3) Sono state liquidate 3950 pensioni a lavoratori salvaguardati,
venerdì scorso sono partite le lettere per la decorrenza delle pensioni 1
luglio 2013.
4) Per quanto riguarda i lavoratori cessati per accordi individuali o
collettivi di incentivo all'esodo, la Direzione ci ha detto che è alla firma
del Direttore Generale un ulteriore messaggio di chiarimento alle sedi. L'INPS ha
affermato che anche per questa categoria non c'è un problema di incapienza, ma
solo di lavoratori che non hanno raggiunto la decorrenza del trattamento entro
il 6 dicembre 2013.Nel messaggio di chiarimento che l'INPS sta per inviare alle
sedi territoriali dovrebbe anche essere precisato che i lavoratori con esodi
individuali e collettivi che hanno ricevuto o che riceveranno la lettera di
certificazione della salvaguardia non devono più rioccuparsi fino alla
decorrenza della pensione, altrimenti perdono il diritto alla deroga.
5) Per quanto riguarda i lavoratori in mobilità che non raggiungono il
diritto a pensione durante il periodo di fruizione della mobilità a causa dell'aumento
dei requisiti relativo alla speranza di vita l'INPS è ancora in attesa della
soluzione ministeriale (prolungamento della mobilità senza contributi). L'INPS
ha anche chiesto al Ministero di trovare una soluzione per le donne che a causa
dell'aumento dell'età pensionabile maturano i requisiti per il diritto a
pensione fuori dal periodo di percezione della mobilità. Anche su questa
questione il Ministero non ha ancora dato risposta.
6) Per quanto riguarda il decreto sui 55000 l'INPS ha affermato di
aver cominciato il monitoraggio ma anche di non aver ancora ricevuto da parte
del Ministero del lavoro gli elenchi dei lavoratori licenziati fino al 31 dicembre
2012 né quello dei lavoratori già licenziati o da licenziare entro il 31
dicembre 2013. L'impegno assunto da Confindustria per facilitare il monitoraggio
è quello di spedire gli elenchi anche all'INPS. L'INPS, in attesa della
validazione degli elenchi da parte del Ministero del lavoro, potrà comunque
cominciare a verificare le posizioni assicurative dei singoli lavoratori.
7) Abbiamo chiesto notizie in merito al decreto sui 10130 lavoratori salvaguardati,
dopo il parere positivo espresso sul decreto stesso dalle Commissioni speciali
della Camera e del Senato che hanno richiesto modifiche.. Ci hanno detto di non
avere alcuna notizia e di essere in attesa delle decisioni dei Ministeri
competenti.
8) Abbiamo chiesto anche se avessero notizie in merito al decreto sul prolungamento
dell'indennità di mobilità e degli assegni straordinari per l'anno 2013. Ci
hanno detto che il Ministero del lavoro ci sta lavorando, ma ci hanno anche
confermato che il MEF ha intenzione di ribadire l'interpretazione restrittiva
già data nel decreto sul prolungamento relativo all'anno 2012. Ricordiamo che
in tale decreto non si parlava più di accordi sottoscritti entro la data del 30
aprile 2010, così come scritto nella legge 122/2010, bensì di lavoratori
cessati dal lavoro alla data del 30 aprile 2010. L'anno scorso la cosa poteva
essere ininfluente vista la durata del periodo di mobilità (tre anni per il
Nord e quattro per il Sud), ma se anche per il 2013 restasse tale ulteriore
vincolo imposto dal MEF sarebbero moltissimi i lavoratori che resterebbero
anche per lunghi periodi senza alcun sostegno economico e senza pensione,
esempio tutti i lavoratori cessati dal 1 maggio 2010 in poi.
Roma 22 aprile 2013
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