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Direzione Centrale Pensioni
Roma, 08/05/2013
Circolare n. 76
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Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO:
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Riepilogo e coordinamento delle
disposizioni normative relative alla c.d. Prima, Seconda e Terza Operazione
Salvaguardia
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SOMMARIO:
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Si riepilogano le disposizioni
riguardanti le tre Operazioni della c.d. Salvaguardia intervenute fino ad
oggi che consentono, a determinate tipologie di lavoratori, l’accesso alla
pensione secondo le regole previgenti la Riforma pensionistica Monti –
Fornero, con l’illustrazione degli aspetti più problematici emersi in sede di
attuazione.
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INDICE:
1. Premessa
2. Prima Salvaguardia (c.d.
salvaguardia 65.000). articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011
2.1. Tipologie dei lavoratori e criteri
di salvaguardia
2.2. Stato delle lavorazioni
3. Seconda Salvaguardia (c.d.
salvaguardia 55.000). articolo 22, comma 1, della legge n. 135 del 2012
3.1. Tipologie dei lavoratori e criteri
di salvaguardia
3.2. Stato delle lavorazioni
4. Aspetti particolari comuni alla
salvaguardia 65.000 e 55.000
4.1. Accertamento sussistenza requisiti
per l’accesso alla salvaguardia
4.2. Adeguamento alla speranza di vita.
Particolari applicazioni.
4.3. Rioccupazione successiva
all’autorizzazione ai versamenti volontari o alla cessazione dal rapporto di
lavoro in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo
5. Terza Salvaguardia (c.d.
salvaguardia 10.130). articolo 1, commi 231 e ss., della legge n. 228 del 2012
5.1. Tipologie dei lavoratori e criteri
di salvaguardia
5.2. Aspetti particolari della
Salvaguardia 10.130
1. PREMESSA
Come è noto,
l’art. 24 del decreto legge n. 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni
urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha
introdotto dal 1° gennaio 2012, con riferimento ai soggetti che, nei regimi
misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, nuove
regole in materia di trattamenti pensionistici modificando, tra l’altro, i
requisiti per il diritto ai trattamenti medesimi (v. in proposito circolare n.
35 del 2012).
Il comma 14
del richiamato art. 24 e successive ulteriori disposizioni normative[1] hanno stabilito al riguardo
che a determinate categorie di soggetti, ancorché maturino i requisiti per
l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, continuano ad
applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle
decorrenze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
legge 201 del 2011. Con i messaggi n. 13343 e n. 20600 del 2012 sono state
illustrate le disposizioni di legge vigenti nonché i relativi criteri
applicativi per i soggetti salvaguardati; tali disposizioni vengono riepilogate
nell’allegato n. 1 della presente circolare.
Ciò
premesso, si riassumono di seguito le caratteristiche proprie delle tre
operazioni di salvaguardia intervenute fino ad oggi e lo stato di attuazione
delle relative lavorazioni.
2. PRIMA
SALVAGUARDIA (C.D. SALVAGUARDIA 65.000). ARTICOLO 24, COMMI 14 E 15, DELLA
LEGGE N. 214 DEL 2011
2.1.
Tipologie dei lavoratori e criteri di salvaguardia
Come già
ricordato in premessa, il comma 14 dell’art. 24 ha stabilito che le disposizioni
in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima
della data di entrata in vigore del decreto 201 del 2011 continuano ad
applicarsi:
- ai
soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011;
- ai
soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge n. 243 del 2004;
- a varie
categorie di lavoratori elencate nel comma 14 stesso, ancorché maturino i
requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
Tale ultima
salvaguardia si applica entro i limiti delle risorse stabilite, fino al 2019,
dal comma 15 del richiamato art. 24.
Il decreto
interministeriale 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171
del 24 luglio 2012 , ha determinato in 65.000 unità il limite massimo numerico
dei beneficiari di detta salvaguardia, nonché le relative modalità di
attuazione, successivamente illustrate da parte dell’Istituto con i messaggi
elencati nell’allegato n. 2.
Le tipologie di lavoratori ed i
criteri di ammissione al beneficio sono:
CATEGORIE
|
CRITERI DI
AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA
|
a) n. 25.590 lavoratori
collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e s.m.i.
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- Accordi
sindacali stipulati anteriormente il 4 dicembre 2011;
-Data cessazione attività entro il 4/12/2011;
-
Perfezionamento requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di
mobilità(art. 7, commi 1 e 2, legge 223/1991).
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b) n.
3.460
lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e s.m.i.
|
- Accordi
collettivi stipulati entro il 4/12/2011;
- Data
cessazione attività entro il 4/12/2011
|
c) n
17.710 titolari
di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di
cui all’articolo 2, comma 28,della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
|
- Titolari
di assegno straordinario alla data del 4/12/2011
NONCHE’ - Titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011, con accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, se l’accesso alla prestazione risulta autorizzato dall’INPS, fermo restando che gli interessati rimangono a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età |
d) n.
10.250 lavoratori
che, prima del 4 dicembre 2011 sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria
della contribuzione
|
-
Autorizzazione antecedente alla data del 4/12/2011;
- non
rioccupati dopo l’autorizzazione;
- almeno
un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011;
-
decorrenza massima pensione entro il 6/12/2013
|
e) n. 950 lavoratori che alla data del 4
dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui
all’articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133
|
- Esonero
in corso al 4/12/2011 ovvero provvedimento di concessione emesso ante
4/12/2011.
|
f) n. 150 lavoratori che alla data del 31
ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità
grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al DL 26
marzo 2001, n. 151
|
- In
congedo al 31/10/2011;
beneficio
solo per pensione con 40 anni di contribuzione;
-
perfezionamento requisito contributivo di 40 anni entro 24 mesi dalla data di
inizio del congedo.
|
g) n. 6890
lavoratori
il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31/12/2011:
-in
ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli
410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;
-in
applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle
organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
|
Data
cessazione entro il 31/12/2011;
-non
rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione del
rapporto di lavoro;
-decorrenza
massima pensione entro il 6/12/2013.
|
Si rammenta
che i lavoratori di cui alle lettere e), f) e g) del presente paragrafo
dovevano presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia presso
le Commissioni istituite presso le DTL competenti entro il 21 novembre 2012 e i
relativi provvedimenti di accoglimento dovevano essere inviati all’INPS per
consentire le successive lavorazioni.
2.2. Stato
delle lavorazioni
E’ in fase
di completamento l’invio a tutti i soggetti interessati della comunicazione
attestante l’accesso alla salvaguardia “65.000”. Tale comunicazione costituisce
certificazione del diritto ad accedere alla pensione in regime di salvaguardia,
ferma restando la necessaria sussistenza dei requisiti richiesti fino alla
relativa decorrenza (msg. n. 2526 del 2013).
I soggetti
con pensione avente decorrenza entro luglio 2013 hanno ricevuto o stanno
ricevendo, oltre a detta comunicazione, una seconda lettera recante
l’informazione precisa sulla data di decorrenza del trattamento pensionistico
con l’invito, ove non si sia già provveduto, a presentare la relativa (?).
Al riguardo,
con messaggio n. 1500 del 2013, le Sedi sono state interessate a riesaminare i
provvedimenti di reiezione delle domande presentate in anticipo rispetto alla
decorrenza della pensione e, ove sussistano tutti i requisiti di legge per il
diritto alla salvaguardia, a riconoscere il diritto alla pensione sulla base
dell’originaria domanda.
Le
liquidazioni delle pensioni dei soggetti che accedono alla salvaguardia
avvengono in modalità provvisoria, in attesa dell’aggiornamento del sistema
UNICARPE. Per la trasformazione in pensione definitiva di queste posizioni
tramite ricostituzione, verranno fornite apposite istruzioni (msg. n. 3516 del
2013).
3. SECONDA
SALVAGUARDIA (C.D. SALVAGUARDIA 55.000). ARTICOLO 22, COMMA 1, DELLA LEGGE N.
135 del 2012
3.1.
Tipologie dei lavoratori e criteri di salvaguardia
Il comma 2
dell’ articolo 22 del DL 95/2012, convertito con legge n. 135 del 2012 ha
stabilito che l'Istituto provvede al monitoraggio, sulla base della data di
cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate
dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime
delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011.
Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico di 55.000
domande di pensione, l’Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci in argomento.
Per tale salvaguardia il successivo articolo 24 ha previsto, per gli anni 2012,
2013 ed a decorrere dal 2014, la copertura finanziaria annuale dei relativi
oneri.
Il decreto
interministeriale 8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del
21 gennaio 2013, ha definito le modalità di attuazione della salvaguardia in
argomento.
Con messaggio
n. 4678 del 18 marzo 2013, sono state fornite le prime istruzioni operative per
l’applicazione delle suddette disposizioni.
Ciò
premesso, si elencano le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione al
beneficio:
CATEGORIE
|
CRITERI DI
AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA
|
a) n.
40.000
lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa accordi
finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di
ammortizzatori sociali
|
-Accordi
stipulati in sede governativa entro il 31.12.2011;
-cessazione dall’attività lavorativa e collocamento in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 in data precedente, pari o successiva al 4.12.2011; -perfezionamento dei requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991, ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991. |
b) n. 1600 lavoratori per i quali era
previsto da accordi l’accesso ai Fondi di solidarietà di settore di cui
all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996
|
-Accordi
stipulati alla data del 4.12.2011;
-titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 da data successiva al 4.12.2011; -permanenza a carico dei Fondi di solidarietà di settore fino a 62 anni di età. |
c) n. 7.400 lavoratori
autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
|
-Autorizzazione
antecedente alla data del 4.12.2011;
-non rioccupati dopo l’autorizzazione; -con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011; -decorrenza della pensione entro il 6.1.2015. |
d) n. 6.000 lavoratori che
hanno risolto il rapporto di lavoro:
- in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articolo 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; - in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. |
-Data di
risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31.12.2011;
-non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro; -decorrenza della pensione entro il 6.1.2015. |
I lavoratori
di cui alla lettera d) del presente punto devono presentare istanza di accesso
al beneficio della salvaguardia presso le Commissioni istituite presso le DTL
competenti entro il 21 maggio 2013 e i relativi provvedimenti di accoglimento
devono essere inviati anche in via telematica all’INPS per consentire le
successive lavorazioni. Le fasi e le modalità di presentazione delle istanze
alle DTL sono state illustrate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali con circolare n. 6 del 2013.
3.2. Stato
delle lavorazioni
E’ in corso
il riesame delle posizioni dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria o
lunga, titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà
di settore, autorizzati alla prosecuzione volontaria e rimasti esclusi dal
beneficio della salvaguardia “65.000”, al fine di verificare la sussistenza dei
requisiti e delle condizioni per il riconoscimento del beneficio della
salvaguardia “55.000”.
Le posizioni
dei titolari di prestazione straordinaria, esclusi dalla salvaguardia “65.000”
poiché la decorrenza della pensione si pone oltre la data del 31 dicembre 2019,
sono state riconsiderate nella salvaguardia “55.000” (che ha previsto la
copertura finanziaria anche oltre tale data).
Sempre con
riguardo a questa categoria, si rammenta che con messaggio n. 5673 del 2013 è
stato comunicato il rilascio di ulteriori autorizzazioni fino alla decorrenza
dell’ assegno straordinario 1° luglio 2013, fatta salva la verifica - a seguito
della prosecuzione dell’attività di monitoraggio - di ulteriori disponibilità
nel plafond assegnato.
Con
messaggio n. 5445 del 2013 le Sedi sono state interessate a riesaminare anche
le posizioni dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione
di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo, le cui domande di
accesso al beneficio, nell’ambito della prima salvaguardia, siano state accolte
dalle competenti Direzioni territoriali del lavoro e che tuttavia siano rimasti
esclusi dal predetto beneficio per incapienza o per maturazione dei requisiti o
della decorrenza successivamente al 2013, nonostante il possesso di tutte le
altre condizioni prescritte per accedere alla salvaguardia “65.000”.
Queste
ulteriori attività vengono svolte in attesa della trasmissione da parte delle
competenti Direzioni territoriali del lavoro dei provvedimenti di accoglimento
delle domande di accesso al beneficio di cui al più volte citato articolo 22
della legge n. 135 del 2012, da presentare come detto entro il 21 maggio 2013.
Per quanto
concerne i lavoratori collocati in mobilità (40.000) nel 2012 e negli anni
successivi, le posizioni devono essere fornite dal Ministero del Lavoro come
precisato nel decreto attuativo dell’8.10.2012.
Al riguardo,
è in corso di definizione il flusso amministrativo tra il Ministero e Inps. I
nominativi dei soggetti interessati verranno comunque comunicati dalle aziende
al Ministero anno per anno.
3.3.
Gestione delle domande di pensione presentate dai soggetti potenziali
beneficiari della salvaguardia 55.000
In attesa
della definizione delle attività di monitoraggio relative alla Salvaguardia
“55.000”, le Sedi avranno cura di non adottare provvedimenti di reiezione delle
domande eventualmente già pervenute, o che dovessero pervenire, per l’accesso
al trattamento pensionistico nell’ambito di tale Salvaguardia.
Tali domande
dovranno essere tenute in apposita evidenza, provvedendo a darne formale
comunicazione agli interessati nei termini che seguono: “La sua domanda di
pensione in Salvaguardia verrà definita non appena saranno terminate le
relative operazioni di monitoraggio”.
I
provvedimenti di reiezione adottati sino ad oggi dovranno essere riesaminati ed
eventualmente annullati ove sussistano tutti i requisiti di legge per il
diritto alla c.d. “Salvaguardia”, con riconoscimento del diritto alla pensione
sulla base dell’originaria domanda.
4. Aspetti particolari comuni alla
salvaguardia 65.000 e 55.000
In
riferimento alle operazioni di salvaguardia in argomento e facendo seguito a
quanto illustrato da ultimo con i messaggi n. 2526, n. 4678 e n. 5445 del 2013,
si fa presente quanto segue.
4.1.
Accertamento sussistenza requisiti per l’accesso alla salvaguardia
Con
messaggio n. 6645 del 2013, è stato precisato che per le categorie dei soggetti
cessati dal rapporto di lavoro a seguito di accordi individuali e collettivi di
incentivo all’esodo e dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria
della contribuzione, il requisito della mancata rioccupazione successiva alla
cessazione/autorizzazione, nei termini previsti dai decreti interministeriali
di attuazione delle due salvaguardie rispettivamente del 1° giugno 2012 e dell’
8 ottobre 2012, deve sussistere fino alla decorrenza del trattamento
pensionistico.
4.2.
Adeguamento alla speranza di vita. Particolari applicazioni
Preliminarmente,
si rammenta che la disciplina sull’adeguamento alla speranza di vita dei
requisiti pensionistici sia anagrafici che contributivi si applica anche ai
lavoratori salvaguardati. Ciò premesso, nel presente punto si illustrano alcuni
particolari profili applicativi in merito a tale disciplina.
a)
Perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico in presenza del
requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente
dall’età anagrafica
Per quanto
riguarda l’applicabilità delle disposizioni relative all’adeguamento agli
incrementi della speranza di vita nei confronti dei soggetti destinatari della
Salvaguardia che perfezionano il diritto al trattamento pensionistico in
presenza del requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni,
indipendentemente dall’età anagrafica, si rammenta che tale adeguamento non
trova applicazione nei confronti dei soggetti che continuano ad accedere al
pensionamento sulla base delle disposizioni vigenti prima del 6 dicembre 2011,
come precisato con il messaggio n. 2600 del 2012 sulla base del parere espresso
al riguardo dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 13
agosto 2012 prot. n. 29/0004427/P. Peraltro, ai soggetti beneficiari della c.d.
“Salvaguardia”, i quali accedono al trattamento pensionistico in presenza di
un’anzianità contributiva di 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica,
non si applicano le disposizioni relative all’adeguamento agli incrementi della
speranza di vita.
b) Soggetti
che perfezionano il diritto al trattamento pensionistico con il sistema delle
c.d. “quote”
Come
precisato con il messaggio n. 20600 sopra richiamato, a decorrere dal 2013, il
meccanismo di adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di età per la pensione
di vecchiaia e dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità
contributiva per la pensione di anzianità, opera anche per i soggetti di cui al
comma 15 del richiamato art. 24 che maturano i requisiti pensionistici a
decorrere dal 1° gennaio 2012.
Il decreto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali del 6 dicembre 2011 ha stabilito che a
decorrere dal 1° gennaio 2013 “i valori di somma di età anagrafica e di
anzianità contributiva di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di 0,3 unità”.
In particolare, il citato decreto ministeriale stabilisce in 3 mesi
l’incremento dei requisiti anagrafici e contributivi per il conseguimento del
diritto al trattamento pensionistico ed in 0,3 unità l’incremento dei valori di
somma di età anagrafica e di anzianità contributiva (c.d. “quote”) per il
conseguimento del diritto al trattamento pensionistico.
Pertanto,
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, i soggetti per i quali continuano a
trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto al
trattamento pensionistico vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto
legge n. 201 del 2011, possono conseguire tale diritto ove in possesso di
un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti
pubblici e privati, di un’età anagrafica minima di 61 anni e 3 mesi, fermo
restando il raggiungimento di quota 97,3, e, se lavoratori autonomi iscritti
all’Inps, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il
raggiungimento di quota 98,3.
Per la
determinazione della c.d. “quota” per il diritto al trattamento pensionistico,
si deve far riferimento alle modalità descritte con circolare n. 60 del 2008,
nella quale sono state illustrate le disposizioni di cui alla legge n. 243/2004
come modificata dalla legge n.247/2007 (msg. n. 20600 del 2012).
c)
Lavoratori collocati in mobilità
L’applicazione
dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita determina per alcuni
lavoratori collocati in mobilità ordinaria l’esclusione dalla salvaguardia; ciò
in quanto l’ adeguamento alla speranza di vita applicato ai requisiti
pensionistici (di età, per la pensione di vecchiaia e i valori di somma di età
anagrafica e di anzianità contributiva, per la pensione di anzianità), pone il
perfezionamento dei requisiti oltre il periodo di fruizione della predetta
mobilità e, pertanto, comporta l’esclusione per tali lavoratori dalla
salvaguardia. La stessa problematica si pone con riferimento all’innalzamento
del requisito anagrafico per le lavoratrici che accedono alla pensione di
vecchiaia secondo il sistema retributivo, misto e contributivo, disposto dalla
legge n. 111 del 2011. Anche in tale caso, infatti, lo spostamento in avanti
del raggiungimento dell’età anagrafica richiesta può comportare che il
perfezionamento dei requisiti pensionistici si collochi al di fuori del periodo
di fruizione della mobilità ordinaria.
Per le
fattispecie sopra richiamate, che allo stato riguardano circa 600 soggetti, il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ufficio Legislativo ha fatto
presente, con la nota prot. n. 29/0006109/L del 29 novembre 2012 che “si può
far leva sull’incremento temporale in deroga della mobilità al fine di
perfezionare i requisiti pensionistici nell’ambito del periodo complessivo di
mobilità con onere a carico del Fondo per l’Occupazione e la formazione”. L’Istituto,
in ossequio a quanto indicato da detto Dicastero con la citata nota, ha richiesto
con nota del 10 aprile 2013 ai competenti Uffici ministeriali l’intervento a
carico del Fondo per l’Occupazione e la formazione (FSOF) a copertura
dell’impegno di spesa necessario per il trattamento di mobilità in deroga di
cui sopra.
Per tali
soggetti è in corso l’invio della comunicazione/certificazione del diritto di
accesso alla pensione in regime di salvaguardia.
4.3.
Rioccupazione successiva all’autorizzazione ai versamenti volontari o alla
cessazione dal rapporto di lavoro in base ad accordi individuali o collettivi
di incentivo all’esodo
Per i
soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione ed i
cessati dal rapporto di lavoro in base ad accordi individuali o collettivi di
incentivo all’esodo, una delle condizioni richieste per l’accesso alla
salvaguardia sia “65.000” che “55.000” è, come è noto, la mancata ripresa di
attività lavorativa successivamente all’autorizzazione/cessazione. Al riguardo
si fa presente che, nell’ambito delle attività di monitoraggio, la ripresa dell’attività
lavorativa nei termini di cui sopra è una delle cause più frequenti di
esclusione dalla platea dei potenziali beneficiari delle salvaguardie in
argomento.
Con il
citato messaggio n. 1500 del 2013 sono state fornite istruzioni in merito alle
modalità di verifica della mancata rioccupazione ed è stato precisato che le
Sedi devono esaminare le posizioni degli interessati presenti nel monitoraggio
anche con l’ausilio delle informazioni contenute nel Casellario degli attivi.
Alcuni
potenziali salvaguardati, inoltre, risultano iscritti presso casse
professionali o enti privatizzati che prevedono, anche in assenza di
svolgimento effettivo dell’attività professionale, il versamento obbligatorio
di una “contribuzione minima” al fine di poter mantenere l’iscrizione
all’albo/ente di appartenenza. Anche per tali fattispecie le istruzioni circa
le attività di verifica da parte delle Sedi sono state fornite col suddetto
messaggio n. 1500.
Con il
messaggio n. 3890 del 2013 è stato inoltre precisato, sulla base del parere
fornito al riguardo Ministero del Lavoro con la nota C.d.g. 7774 prot. N.
0071196 del 22-11-2012, che le istanze di cui all’articolo 2, comma 1 lettera
g) del D. I. 1 giugno 2012 presentate da lavoratori cessati entro il 31
dicembre 2011 per accordi individuali che si siano rioccupati antecedentemente
all’entrata in vigore della normativa in argomento in qualità di lavoratori
subordinati in mobilità, vanno accolte in quanto all’epoca dei fatti i
lavoratori in questione risultavano obbligati ad accettare l’offerta di lavoro
per non perdere lo status di lavoratore in mobilità come espressamente indicato
dall’articolo 9, comma 1 lettere b) e lettera c) della legge n. 223 del 1991.
Pertanto le
certificazioni di salvaguardia dei “65.000”, relative ai lavoratori cessati e
che si trovano nelle condizioni sopra indicate devono essere definite senza
tener conto delle eventuali rioccupazioni a tempo determinato intervenute entro
il 24 luglio 2012 (data di pubblicazione del Decreto Interministeriale 1 giugno
2012).
Ne consegue
che l’indicazione dell’assenza di rioccupazione prevista nell’articolo 2, comma
1 lettera g) del richiamato D. I. 1 giugno 2012 non deve essere applicata ai
lavoratori di che trattasi.
5. TERZA
SALVAGUARDIA (C.D. SALVAGUARDIA 10.130). ARTICOLO 1, COMMA 231 E SS., DELLA
LEGGE N. 228 del 2012
5.1.
Tipologie dei lavoratori e criteri di Salvaguardia
La Legge di Stabilità 2013 prevede,
a determinate condizioni, l’ampliamento della platea dei soggetti salvaguardati
(10.130 unità) rientranti nelle seguenti categorie di lavoratori:
CATEGORIE
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CRITERI DI
AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA
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a)
Lavoratori cessati
dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità
ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati
entro il 31 dicembre 2011.
|
-
perfezionamento dei requisiti utili al trattamento pensionistico entro il
periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria o in deroga, e in
ogni caso entro il 31 dicembre 2014.
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b)
Lavoratori
autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4
dicembre 2011 con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile
alla data del 6.12.2011 ancorché abbiano svolto, successivamente al 4
dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione
volontaria.
|
-
conseguimento successivamente alla data del 4 dicembre 2011 di un reddito
annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
-
perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data
di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).
|
c) Lavoratori che hanno
risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi
individuali ovvero di accordi collettivi di incentivo all‘ESODO stipulati
entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione,
qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato.
|
-
conseguimento successivamente alla data del 30 giugno 2012 di un reddito
annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
-
perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data
di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).
|
d) Lavoratori autorizzati
alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011e
collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto
fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della
fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario.
|
-
perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data
di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).
|
Le modalità
di attuazione della salvaguardia 10.130 saranno definite con decreto interministeriale,
firmato dai Ministri competenti in data 22 aprile 2013 ed in fase di
registrazione presso la Corte dei Conti.
5.2.
Presentazione istanze di accesso al beneficio della Salvaguardia
Sulla base
di quanto previsto dal suddetto decreto interministeriale, i lavoratori cessati
dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità
ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi,
stipulati entro il 31 dicembre 2011 (lettera (a) dell’ art. 1, comma 231, della
legge n. 228 del 2012) e i lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro
entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali ovvero di accordi
collettivi di incentivo all‘esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 (lettera
(c) dell’ art. 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012) che intendano
usufruire del beneficio della salvaguardia, devono presentare istanza alla DTL
competente entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto
interministeriale in argomento.
I lavoratori
autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4
dicembre 2011 (lettera (b) dell’ art. 1, comma 231, della legge n. 228 del
2012) e i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla
predetta data (lettera (d) dell’ art. 1, comma 231, della legge n. 228 del
2012) devono presentare istanza di accesso a tale beneficio all’Inps, anche in
tal caso entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.
Al fine di
agevolare i tempi di definizione del monitoraggio relativo alla Salvaguardia
dei 10.130, in attesa della presentazione della suddetta istanza, si provvederà
comunque a processare le posizioni dei prosecutori volontari note all’
Istituto.
5.3. Gestione
delle domande di pensione presentate dai soggetti potenziali beneficiari della
salvaguardia 10.130
In merito
alla gestione delle domande già presentate o che dovessero essere presentate
prima della definizione delle attività di monitoraggio relative alla
salvaguardia in argomento, si rinvia a quanto già precisato al punto 3.3. della
presente circolare con riferimento alla gestione delle domande presentate
nell’ambito della Salvaguardia “55.000”.
5.4. Aspetti
particolari della Salvaguardia 10.130
Allo stato, le posizioni dei
soggetti esclusi dalle salvaguardie 65.000 e 55.000, in quanto hanno ripreso
l’attività lavorativa successivamente all’autorizzazione alla prosecuzione
volontaria o alla cessazione del rapporto di lavoro, saranno riesaminate al fine
di verificare se siano in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni
relative al contingente della terza salvaguardia “10.130”, per la quale è
consentita la rioccupazione entro determinati vincoli temporali e reddituali.
Il Direttore Generale
Nori
[1] - Articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, come modificato ed integrato dall’articolo 6, commi 2-ter, 2- quater e 2-septies del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sulla c.d. salvaguardia 65.000.
- Articolo 22, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sulla c.d. salvaguardia 55.000.
- Articolo 1, comma 231 e ss., della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, sulla c.d. salvaguardia 10.130.
BASTA CON LA LOTTERIA, NON SIAMO PIU' A DICEMBRE 2011 DEL QUALE SIAMO FIGLI NOI ESODATI ATTRAVERSO UN DECRETO FATTO IN FRETTA PER SALVARE L'ITALIA SENZA CONSIDERARE I DANNI CHE STAVA DETERMINANDO SULLA PELLE DI QUEI LAVORATORI IGNARI AL MOMENTO DI QUEGLI ACCORDI GIA' FATTI E CON LE LEGGI DELLO STATO CHE LI AVREBBE ACCOMPAGNATI ALLA PENSIONE.BASTA CON LA LOTTERIA CHE LASCIA UN AMARO IN BOCCA PER CHI PUR SALVAGUARDATO SA DI AVER MASTICATO UN'INGIUSTIZIA DETERMINATA DA CHI, PUR AVENDO PRETESO I CONTRIBUTI NON E' RIUSCITO A RESTITUIRLI CON LA PENSIONE A TUTTI MA SOLO A UNA PARTE DI LORO CHIAMANDOLI I 130.000.NON E' UN ROMANZO,MA UNA CRUDELE REALTA' AVER LAVORATO UNA VITA PAGATO I CONTRIBUTI SENZA SAPERE CHE PER ANDARE IN PENSIONE AD UN CERTO PUNTO DELLA VITA SI DOVEVA VINCERE LA LOTTERIA.RICONOSCERE A TUTTI GLI ESODATI POSTALI NESSUNO ESCLUSO LA PENSIONE SECONDO LA LEGGE VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA FORNERO SENZA PARTECIPARE A NUOVE LOTTERIE.SPERIAMO CHE SIA LA VOLTA BUONA!
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