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martedì 18 giugno 2013

10130: una circolare INCA

INCA INFORMA
Quindicinale di informazione previdenziale a cura dell’INCACGIL - Bergamo

12 GIUGNO 2013 - Numero 15

SALVAGUARDATI: TERZO CONTINGENTE (10.130) D. I. 22 APRILE 2013 Pubblicato in G.U. 123 del 28.05.2013

E’ stato pubblicato in GU 123 del 28 maggio 2013 il decreto interministeriale 22 aprile 2013 che disciplina le modalità di attuazione di questo terzo contingente di lavoratori salvaguardati, previsto dall’art.1 commi 231 e 233 della legge 24.12.2012 (legge di stabilità), individuando il limite massimo numerico (10.130) e la ripartizione dei soggetti interessati alla concessione dei relativi benefici pensionistici.
Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. 

LAVORATORI INTERESSATI (art.2 del D.I.)

 
Numero
Lavoratori in mobilità ordinaria o in mobilità in deroga
2.560
Autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi
1.590
Lavoratori cessati in ragione di accordi all’esodo
5.130
Lavoratori in mobilità autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi
850
TOTALE
10.130

1. Lavoratori in mobilità ordinaria o in mobilità in deroga (lettera a)
lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014

Cosa devono fare questi lavoratori (art4 del D.I)

Per rientrare nei benefici previsti per i lavoratori salvaguardati, devono presentare istanza, corredata dell'accordo a seguito del quale sono stati posti in mobilità, alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente per territorio, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale ( entro il 25 settembre 2013), indicando altresì la data di cessazione del rapporto di lavoro. L’istanza si invia per posta elettronica certificata all’indirizzo dpl.bergamo@mailcert.lavoro.gov.it
Se il soggetto interessato non sia in grado di produrre l'accordo a seguito del quale è stato posto in mobilità, la DTL provvederà ad acquisire lo stesso presso il datore di lavoro che ha proceduto al licenziamento o presso la competente Pubblica Amministrazione.
Entro 45 giorni dall'acquisizione dell'istanza del soggetto interessato, completa di tutta la documentazione richiesta, la DTL trasmette l'istanza all'INPS.
Nell’esame delle istanza, INPS, come criterio di precedenza, tiene conto della data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. Autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi (lettera b)
lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorché' abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500 annui;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (entro 6 dicembre 2014) convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214;
Cosa devono fare questi lavoratori (art 8 del D.I)
devono presentare all’INPS apposita domanda entro il 25 settembre 2013.
La domanda compilata sul modulo INPS AP 90 dovrà essere inviata:
- “on line” tramite la sezione “ Servizi per i Patronati” e “Modulistica on line”
- oppure tramite posta elettronica certificata (pec) al corrispondente indirizzo pec dell’INPS (direzione.provinciale.bergamo@postacert.inps.gov.it)
Nell’esame delle istanze, INPS, come criterio di precedenza, tiene conto della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l’autorizzazione ai versamenti volontari.
3. Lavoratori cessati in ragione di accordi all’esodo (lettera c)
lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (entro il 6.12.2014).

Cosa devono fare questi lavoratori (art.5 del D.I.)
Devono presentare istanza di accesso ai benefici dei lavoratori salvaguardati, corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro secondo le seguenti modalità:
a) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l'istanza è presentata alla Direzione Territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
b) in tutti gli altri casi, l'istanza è presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella Gazzetta Ufficiale, quindi entro il 25 settembre 2013.
L’istanza si invia per posta elettronica certificata all’indirizzo:
dpl.bergamo@mailcert.lavoro.gov.it
Come per i precedenti decreti, presso le DTL sono istituite commissioni per la verifica delle istanze, che quando accolte, verranno trasmesse all’INPS competente.
Avverso i provvedimenti di diniego delle commissioni , l’interessato può presentare riesame, entro 30gg dalla data di ricevimento della respinta, alla DTL presso cui è stata presentata l’istanza.
Nell’esame delle istanze ricevute dalle Commissioni, INPS, come criterio di precedenza, tiene conto della data di cessazione del rapporto di lavoro.
4. Lavoratori in mobilità autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi
lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese (entro 6.12.2014) successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con, modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
Cosa devono fare questi lavoratori (art 8 del D.I)
devono presentare all’INPS apposita domanda entro il 25 settembre 2013.
La domanda compilata sul modulo INPS AP 91 dovrà essere inviata :
- “on line” tramite la sezione “ Servizi per i Patronati” e “Modulistica on line”
- oppure tramite posta elettronica certificata (pec) al corrispondente indirizzo pec dell’INPS (direzione.provinciale.bergamo@postacert.inps.gov.it)
Il messaggio INPS n° 008824 del 30 maggio 2013
INPS ha emesso un primo messaggio riguardante le due categorie di lavoratori autorizzati ai versamenti volontari ( lettera b e d del Decreto) che dovranno presentare all’INPS apposita domanda entro il 25 settembre 2013. Il messaggio contiene indicazioni operative relativamente ai modelli da utilizzare e alle procedure di trasmissione.

Si è in attesa della pubblicazione di un secondo messaggio.

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