Quindicinale di informazione
previdenziale a cura dell’INCACGIL - Bergamo
12 GIUGNO 2013 - Numero 15
SALVAGUARDATI: TERZO CONTINGENTE (10.130) D. I. 22 APRILE 2013 Pubblicato in G.U. 123 del 28.05.2013
E’ stato pubblicato in GU 123 del 28 maggio 2013 il decreto
interministeriale 22 aprile 2013 che disciplina le modalità di attuazione di
questo terzo contingente di lavoratori salvaguardati, previsto dall’art.1 commi
231 e 233 della legge 24.12.2012 (legge di stabilità), individuando il limite
massimo numerico (10.130) e la ripartizione dei soggetti interessati alla
concessione dei relativi benefici pensionistici.
Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24
del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, anche ai seguenti lavoratori che
maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
LAVORATORI INTERESSATI (art.2 del D.I.)
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Numero
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Lavoratori in mobilità ordinaria o in mobilità in deroga
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2.560
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Autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi
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1.590
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Lavoratori cessati in ragione di accordi all’esodo
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5.130
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Lavoratori in mobilità autorizzati alla prosecuzione
volontaria dei contributi
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850
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TOTALE
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10.130
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1. Lavoratori in mobilità ordinaria o in mobilità in
deroga (lettera a)
lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre
2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi
governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che
abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico
entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di
godimento dell’indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre
2014
Cosa devono fare questi lavoratori
(art4 del D.I)
Per rientrare nei benefici previsti per i lavoratori
salvaguardati, devono presentare istanza, corredata dell'accordo a seguito del
quale sono stati posti in mobilità, alla Direzione territoriale del lavoro
(DTL) competente per territorio, entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale ( entro il
25 settembre 2013), indicando altresì la data di cessazione del rapporto di
lavoro. L’istanza si invia per posta elettronica certificata all’indirizzo dpl.bergamo@mailcert.lavoro.gov.it
Se il soggetto interessato non sia in grado di produrre l'accordo
a seguito del quale è stato posto in mobilità, la DTL provvederà ad acquisire
lo stesso presso il datore di lavoro che ha proceduto al licenziamento o presso
la competente Pubblica Amministrazione.
Entro 45 giorni dall'acquisizione dell'istanza del soggetto
interessato, completa di tutta la documentazione richiesta, la DTL trasmette
l'istanza all'INPS.
Nell’esame delle istanza, INPS, come criterio di precedenza,
tiene conto della data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. Autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi
(lettera b)
lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato
o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, ancorché' abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre
2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a
condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre
2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore
a euro 7.500 annui;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di
entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (entro 6
dicembre 2014) convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011,
n.214;
Cosa devono fare questi lavoratori (art 8 del D.I)
devono presentare all’INPS apposita domanda entro il 25
settembre 2013.
La domanda compilata sul modulo INPS AP 90 dovrà essere inviata:
- “on line”
tramite la sezione “ Servizi per i Patronati” e “Modulistica on line”
- oppure
tramite posta elettronica certificata (pec) al corrispondente indirizzo pec dell’INPS
(direzione.provinciale.bergamo@postacert.inps.gov.it)
Nell’esame delle istanze, INPS, come criterio di precedenza,
tiene conto della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l’autorizzazione
ai versamenti volontari.
3. Lavoratori cessati in ragione di accordi all’esodo
(lettera c)
lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30
giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi
degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in
applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle
organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro
il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività
non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione
che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno
2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore
a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di
entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (entro il 6.12.2014).
Cosa devono fare questi lavoratori (art.5 del D.I.)
Devono presentare istanza di accesso ai benefici dei lavoratori
salvaguardati, corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione
del rapporto di lavoro secondo le seguenti modalità:a) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l'istanza è presentata alla Direzione Territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
b) in tutti gli altri casi, l'istanza è presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.
Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate entro
120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella Gazzetta
Ufficiale, quindi entro il 25 settembre 2013.
L’istanza si invia per posta elettronica certificata all’indirizzo:dpl.bergamo@mailcert.lavoro.gov.it
Come per i precedenti decreti, presso le DTL sono istituite
commissioni per la verifica delle istanze, che quando accolte, verranno
trasmesse all’INPS competente.
Avverso i provvedimenti di diniego delle commissioni , l’interessato
può presentare riesame, entro 30gg dalla data di ricevimento della respinta,
alla DTL presso cui è stata presentata l’istanza.
Nell’esame delle istanze ricevute dalle Commissioni, INPS, come
criterio di precedenza, tiene conto della data di cessazione del rapporto di
lavoro.
4. Lavoratori in mobilità autorizzati alla
prosecuzione volontaria dei contributi
lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla
predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono
attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il
versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese
(entro 6.12.2014) successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
n. 201 del 2011, convertito con, modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
Cosa devono fare questi lavoratori (art 8 del D.I)
devono presentare all’INPS apposita domanda entro il 25
settembre 2013.
La domanda compilata sul modulo INPS AP 91 dovrà essere inviata
:
- “on line”
tramite la sezione “ Servizi per i Patronati” e “Modulistica on line”
- oppure
tramite posta elettronica certificata (pec) al corrispondente indirizzo pec dell’INPS
(direzione.provinciale.bergamo@postacert.inps.gov.it)
Il messaggio INPS n° 008824 del 30 maggio 2013
INPS ha emesso un primo messaggio riguardante le due categorie di
lavoratori autorizzati ai versamenti volontari ( lettera b e d del Decreto) che
dovranno presentare all’INPS apposita domanda entro il 25 settembre
2013. Il messaggio contiene indicazioni operative relativamente ai modelli
da utilizzare e alle procedure di trasmissione.
Si è in attesa della pubblicazione di un secondo messaggio.
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