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lunedì 3 giugno 2013

Il terzo decreto estende la salvaguardia

Esodati, il terzo decreto estende la salvaguardia
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Ho iniziato a lavorare dal 01/04/1975 e sono stata licenziata il 18/12/2008, con la procedura della legge 23 luglio 1991 nr. 223 artt. 4 24. Sono stata iscritta nelle liste della mobilità che ho percepito per 3 anni dal 25/04/2009 (mancato preavviso) e in mobilità in deroga da aprile 14/04/2012 fino dicembre dell'anno stesso. Non sono riuscita a trovare un lavoro dal giorno del licenziamento ad oggi. Sono in possesso dei requisiti rientrare nella lista dei salvaguardati?
Antonina
La risposta è negativa. L'articolo 1, comma 231, lettera a) della legge 228/2012 ha esteso la salvaguardia ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 con perfezionamento dei requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria o in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014. Nel caso di specie il diritto a pensione non viene perfezionato nei termini indicati dal predetto articolo e dunque non è possibile accedere alla salvaguardia.
Disoccupato dal 31/12/2010 ho inoltrato domanda di pensione che risulta giacente in attesa del terzo decreto di salvaguardia. Avevo inoltrato la domanda tramite il dipartimento del lavoro di milano in base al primo decreto perché cessato ai sensi dell'art. 411 cpc e la domanda fu respinta perché avevo lavorato con contratto a termine per 17 settimane appunto fino al 31/12/2012. Dovrò inoltrare nuovamente la domanda corredata di tutta la documentazione al dtl? Piero
Si ritiene che sia utile presentare nuovamente l'istanza alla DTL competente secondo quanto stabilito dal recente decreto.
Sono nato il 15 aprile del 1953.Sono un ex INPDAP. Alla data del 20.05.2013 ho maturato contributi per 35 anni 4 mesi e 15 giorni. Pur avendo chiesto all'INPS non riesco ad avere risposta al mio quesito. La mia mobilità è cessata il 8 gennaio del 2010. Successivamente avendo a tale data 34 anni 7 mesi e 15 gg. di contributi versati ho fatto domanda di contribuzione volontaria per raggiungere i 35 anni di contributi. La domanda è stata autorizzata nel 2012 con decorrenza dal 9 maggio 2011. Purtroppo avendo la legge 22 dicembre 2011 n. 214 previsto la salvaguardia per coloro che avevano la domanda autorizzata (antecedente al 4 dicembre 2011) mi sono sentito sicuro e non non ho versato alcunché, salvo cominciare a versare nel 2012 ma per il 2012. A luglio2012 hanno cambiato la norma aggiungendo "almeno un contributo accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011. Ora la domanda la legge 214 originariamente parla solo di autorizzazione alla contribuzione volontaria, solo successivamente per diminuire il numero degli aventi diritto hanno inserito dei paletti quale il contributo accreditato od accreditabile ed quindi sono fuori. Ma è giusta questa interpretazione quando la legge originariamente non prevedeva il paletto del contributo versato. Paolo
Il lettore ha ragione. La condizione della presenza di almeno un contributo accreditato o accreditabile al 6 Dicembre 2011 è stata effettivamente apposta "occultamente" con il Decreto Ministeriale del 1° giugno 2012 ed è rimasta immutata anche nei successivi 2 decreti attuativi.
(Leggi)

1 commento:

  1. Ma a chi la estende la salvaguardia ! ! ! Togliete un piccolo paletto e alzate un muro! ! ! Lo ripeto...: I POSTALI , QUELLI CHE VOI CHIAMATE ESODATI , MA CHE ESODATI NON POSSONO ESSERE CONSIDERATI PERCHE' HANNO FIRMATO UN LICENZIAMENTO CONSENSUALE CON L'AZIENDA, DI FRONTE A CONFINDUSTRIA, PRIMA DELLA RIFORMA FORNERO, DEVONO PERCEPIRE IMMEDIATAMENTE LA PENSIONE E NON PARTECIPARE A NESSUN TIPO DI GRADUATORIA.......CI SIAMO CAPITIIIIII ...........

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