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domenica 16 giugno 2013

Quindicenni ed Esodati, due deroghe diverse

Quindicenni ed Esodati, due deroghe diverse
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Sono un contributore volontario con data licenziamento 31/12/2007, 60 anni da dic.2012 con mat. diritto pensione dic.2012 e trattamento da 1/1/2014. Ovviamente sempre che rientri nella sfera dei 55000. Questo perchè, mentre all'Inps si sono dimostrati pressochè sicuri della mia presenza in elenco, al patronato mi hanno segato dicendomi che potrei star fuori in quanto c'è una valanga di cosiddetti "quindicenni" che maturano in questi tempi e potrebbero occupare la maggior parte dei posti disponibili. Ma i quindicenni che c'entrano con gli esodati e soprattutto non vanno per vecchiaia e quindi fuori dalle regole dell'ex anzianità?
Francesco da Mantova
Come osserva il lettore si tratta di due deroghe diverse.
Ai quindicenni è stato riconosciuto - o meglio ribadita con la circolare Inps numero 16 del 1° Febbraio 2013 – la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia (66 anni e 3 mesi) con 15 anni di contribuzione in deroga alla nuova disciplina "ordinaria" che prevede il perfezionamento di almeno 20 anni di contributi. Questi lavoratori non fanno pertanto salva la vecchia disciplina di pensionamento (vigente sino al 6 Dicembre 2011) ma ottengono il solo vantaggio di conseguire la vecchiaia con un requisito contributivo piu' basso di quello vigente.
Ai lavoratori esodati invece viene riconosciuta la possibilità di mantenere le previgenti regole di pensionamento. Per il godimento di tale beneficio esiste qui un preciso vincolo numerico (130mila soggetti) e determinati paletti e condizioni per ciascuna categoria di lavoratori (mobilitati, cessati con accordo, prosecutori volontari eccetera). Si ricorda che le categorie beneficiarie sono quelle indicate nell'articolo 24, comma 14 del Dl 201/2011 (1° salvaguardia), nell'articolo 22 del Dl 95/2012 (2° salvaguardia) e nell'articolo 1, comma 231 della legge 228/2012 (3° salvaguardia).  Le graduatorie per l'accesso alla salvaguardia sono effettuate dall'Inps sulla base – nella stragrande maggioranza dei casi - della data di cessazione del rapporto di lavoro.
In altri termini la condizione di essere un lavoratore cd. quindicenne (articolo 2, comma 3 del Dlgs 503/1992) non consente – di per sé - di partecipare alla lotteria dei 130mila (e dunque di concorrere con i lavoratori salvaguardati all'esaurimento del predetto contingente). Ciò detto si condivide pertanto la posizione dell'Inps.
(Leggi)

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