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martedì 27 agosto 2013

Esodati iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, come accedere alla salvaguardia

Esodati iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, come accedere alla salvaguardia
Tutte le istruzioni sui tempi e le modalità di accesso alla salvaguardia per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici fornite dall'Inps con il messaggio n. 12998 del 12 agosto 2013
Esodati iscritti alla  Gestione dipendenti pubblici oggetto di salvaguardia con il decreto 22 aprile 2013 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze.
Esodati iscritti Gestione dipendenti pubblici: le istruzioni Inps
 Ora l’Inps con il messaggio n. 12998 del 12 agosto 2013 fornisce le istruzioni operative per accedere alla salvaguardia proprio per quegli esodati iscritti alla Gestione dipendenti pubblici. Si ricorda in primo luogo che il decreto del 22 aprile scorso ha previsto che l’accesso al beneficio è subordinato alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati, stabilendo criteri diversi per ciascuna tipologia di lavoratore. Tutte le domande devono essere presentate entro 120 gg. dalla pubblicazione del decreto, e quindi entro il 25 settembre 2013.
Lavoratori esodati in mobilità entro il 31.12.2011
 Partendo dai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori, in cui sono ricompresi proprio anche gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, è stato fissato in 2.560 unità. Tali soggetti sono i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che perfezionino i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.
Quando e come presentare domanda accesso salvaguardia
 Secondo l’Inps, tali lavoratori devono presentare le istanze di accesso al beneficio alla salvaguardia, corredate dell’accordo a seguito del quale sono stati posti in mobilità, alla Direzione territoriale del lavoro  competente per territorio, entro il 25 settembre 2013, indicando anche la data di cessazione del rapporto di lavoro. Se tali lavoratori non possono  produrre l’accordo a seguito del quale sono stati collocati in mobilità, sarà cura della Direzione territoriale del lavoro competente acquisire lo stesso presso i datori di lavoro che hanno proceduto ai licenziamenti o presso le competenti Pubbliche Amministrazioni.
Esodati in ragione di accordi per l’incentivo all’esodo 
 Nel suo messaggio del 12 agosto scorso, l’Inps fornisce istruzioni anche per la salvaguardia di altri esodati, ossia quei lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo. Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori, in cui sono ricompresi anche gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici,  è stato fissato in n. 5.130 unità.
 Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012:
 - in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c., ovvero, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, entro il 31 dicembre 2011, anche se abbiano svolto, dopo la cessazione,  qualsiasi attività a condizione che:
- abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
- perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2015 (entro il trentaseiesimo mese successivo al 6.12.2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011).
Quando e come presentare domanda accesso salvaguardia
 Tali soggetti possono presentare l’istanza di accesso al beneficio alle Direzioni Territoriali del Lavoro insieme agli accordi che hanno dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro. Le predette istanze devono essere presentate entro il 25 settembre 2013 alle Direzioni territoriali del lavoro innanzi alle quali sono stati sottoscritti gli accordi individuali, ovvero, in caso di accordi collettivi, alle Direzioni territoriali del lavoro competenti in base alla residenza dei lavoratori cessati. Tali lavoratori, precisa sempre l’Inps, che sono rimasti esclusi dalle precedenti salvaguardie (65.000 e 55.000), le cui domande di accesso al beneficio siano state accolte dalle competenti Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro,sono tenuti a presentare istanza per l’accesso al beneficio della salvaguardia, alle competenti Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro entro il 25 settembre 2013.
Esodati autorizzati alla prosecuzione volontaria
 Sono ricompresi nei lavoratori esodati  che necessitano di tutela anche quelli autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, il cui contingente numerico, in cui sono ricompresi anche gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, è stato fissato in n. 1.590 unità.
 Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 i quali:
 - possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011;
 - anche se abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che abbiano conseguito successivamente al 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500 annui;
 - perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2015 (entro il trentaseiesimo mese successivo al 6.12.2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011).
Quando e come presentare domanda accesso salvaguardia
 Tali lavoratori devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla norma in esame all’INPS, sempre entro il 25 settembre 2013. Le istanze presentate dagli iscritti Inps Gestione dipendenti pubblici devono essere inoltrate alla casella di posta elettronica certificata della D.C.  Previdenza dell’ex Inpdap (dcprevidenza@postacert.inpdap.gov.it), utilizzando il modello AP90 (prosecuzione volontaria della contribuzione)pubblicato nella sezione “MODULI” presente nella pagina iniziale del sito istituzionale dell’INPS.
Esodati in attesa di autorizzazione ai versamenti volontari
 Infine l’Inps si sofferma anche su quei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria e collocati in mobilità ordinaria, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario. Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori, in cui sono ricompresi anche gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, è stato fissato in  n. 850 unità. Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che:
 - dopo la cessazione del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità effettuino i versamenti volontari che consentano il perfezionamento dei  requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2015 (data di scadenza del trentaseiesimo mese successivo al 6.12.2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011).
Quando e come presentare domanda accesso salvaguardia
 Tali soggetti, come gli altri di cui sopra, devono presentare all’INPS istanza di accesso al beneficio previsto dalla norma in esame entro il 25 settembre 2013, alla casella di posta elettronica certificata della D.C.  Previdenza dell’ex Inpdap, utilizzando il modello AP91 (prosecuzione volontaria della contribuzione e collocati in mobilità ordinaria) pubblicato nella sezione “MODULI” presente nella pagina iniziale del sito istituzionale dell’INPS.
(Leggi)

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