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domenica 4 agosto 2013

Estesa la salvaguardia anche a chi è stato reimpiegato

Esodati, estesa la salvaguardia anche a chi è stato reimpiegato
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Nel messaggio inps 12577 sparisce il vincolo di non essere stato reimpiegato in contratti a tempo indeterminato. Irrilevante inoltre l'eventuale superamento del limite reddituale dei 7500 euro prima del 30.6.2012 per i cessati dal servizio e per i prosecutori volontari
L'Inps ha concesso una interpretazione leggermente piu' favorevole ai lavoratori interessati alla terza salvaguardia. Viene infatti ammesso alla terza lotteria anche chi ha ripreso l'attività lavorativa con un contratto a tempo indeterminato. E' questa la novità principale contenuta nel messaggio 12577 diffuso ieri dall'Inps che illustra criteri di ammissione alla salvaguardia di cui alla legge 228/2012.
Nell'illustrare i requisiti previsti per due delle quattro categorie di lavoratori coinvolti dal provvedimento, l'istituto di previdenza effettua una lettura delle disposizioni più favorevole per gli interessati. Legge e decreto, infatti, prevedono che sono ammessi alla salvaguardia gli autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre «ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato...». In modo analogo, il divieto di attività lavorativa a tempo indeterminato è previsto anche per gli esodati, cioè chi ha sottoscritto un accordo individuale o collettivo di incentivo all'esodo.
Tuttavia, nel messaggio dell'Inps non è più presente il riferimento all'impiego a tempo indeterminato. Dunque anche chi ha sottoscritto un contratto di questo tipo può fare domanda per accedere alla salvaguardia. E nel messaggio si chiarisce altresì che il vincolo reddituale dei 7500 euro annui previsto per i prosecutori volontari e per i cessati dal servizio deve essere rispettato solo per il periodo successivo - rispettivamente - al 4 Dicembre 2011 e al 30 Giugno 2012. Pertanto chi abbia conseguito redditi da lavoro superiori a 7500 euro annui dopo il conseguimento dell'autorizzazione ai volontari ed entro il 4.12.2011 (oppure, per i cessati dal servizio, dopo la cessazione dell'attività lavorativa ed entro il 30.6.2012) non rischia - come si temeva in un primo momento - l'esclusione dalla salvaguardia.
C'è stato dunque un ammorbidimento dei requisiti che potrebbe essere oggetto di ricorso in quanto si allarga la base dei potenziali salvaguardati mentre i posti disponibili restano invariati. Nello stesso messaggio l'Inps ha anche annunciato che a breve arriveranno nuove indicazioni destinate ai prosecutori volontari e agli esodati esclusi dalle precedenti salvaguardie per aver ripreso l'attività lavorativa e per i prosecutori volontari che non avevano un contributo accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011. Tali lavoratori dovrebbero anche essere contattati dalle sedi Inps in merito alle modalità per presentare una nuova richiesta.
Infine, in merito ai lavoratori cessati entro il 30 settembre 2012 e in mobilità ordinaria o in deroga che devono perfezionare i requisiti entro la durata della mobilità e comunque entro il 2014, l'Inps precisa che per la mobilità in deroga eventuali periodi di sospensione non fanno slittare il periodo di fruizione e in tal caso non ha rilievo la data di pubblicazione del Dm 22 aprile 2013, mentre per la mobilità ordinaria lo slittamento del periodo di fruizione potrà essere applicato tenendo conto solo delle sospensioni intervenute entro il 28 maggio 2013.
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