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domenica 20 ottobre 2013

RETE DEI COMITATI DEGLI ESODATI: RELAZIONE A OTTOBRE 2013

Esodati in piazzaRETE DEI COMITATI DEGLI ESODATI: RELAZIONE A OTTOBRE 2013
Il Presidente del Consiglio Letta nel discorso di insediamento in Parlamento aveva posto la soluzione del problema “esodati” quale priorità del programma di Governo con queste parole “In particolare con i lavoratori "Esodati" la comunità ha rotto un patto, e la soluzione strutturale di questo problema èun impegno prioritario di questo governo!”, ribadendolo ancora con queste parole “affronteremo il problema terribile degli esodati, perché lo Stato non ha rispettato un accordo preso con loro e occorre ristabilire un clima di fiducia nel Paese" (Reuter 30/8/2013).
Con il discorso al Parlamento per la prova di fiducia il 1/10/2013 la questione esodati è completamente sparita, senza alcuna ragione!
Le parole del Ministro Giovannini in Commissione Lavoro l’8/10/2013 fanno ritenere che questo esecutivo abbia tradito il suo programma!
Il perché del dramma “esodati”:
  • Causa fondamentale – Assenza di periodo transitorio nella riforma  - La riforma delle pensioni “Fornero” (L. 214/2011 art. 24) per la prima volta nella storia delle riforme pensionistiche (in Europa!) prevede che le norme abbiano immediata applicazione. Non prevede alcun periodo transitorio per la sua introduzione!! La stessa vituperata riforma “Maroni” del 2004, pur essendo meno draconiana, prevedeva un periodo di ben 5 anni! Inoltre la repentinità dell’introduzione delle norme è contro la sentenza della Corte Costituzionale 822/1988 che afferma che modifiche normative in ambito previdenziale non possono .. arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza pubblica che costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto
  • Causa aggravante 1 Unicum normativo in soli 16 mesi - In un periodo di appena 16 mesi, dal luglio 2010 al dicembre 2011, si susseguono ben 4 norme di modifica pensionistica, ma la riforma Fornero tiene conto per la salvaguardia solo di se stessa:
      • L.122/2010 – Modifica della finestra pensionistica da 3 a 12 mesi ma non i requisiti per il diritto; introduce però l’aumento del requisito anagrafico per l’aspettativa di vita dal 2015. Per l’aumento della finestra prevede una salvaguardi solo per 10.000 soggetti (primo precedente di incostituzionalità)
      • L. 111/2011 art. 18 – Introduce l’adeguamento dell’età delle donne nel periodo 2020-2032
      • L. 148/2011 art. 1 comma 20 (14/9/2011) – anticipa l’applicazione dell’aspettativa di vita al 2013 nonché l’applicazione dell’adeguamento dell’età delle donne al 2014-2026
  • Causa aggravante 2 (donne)– Applicazione brutale aumento età per le donne - La L. 214/2011 art. 24 comma 6 prevede l’immediato aumento di 2 anni per le donne dell’età di pensionamento, poi entro il 2018 il raggiungimento dei 66 (in soli 6 anni). Se una donna avesse compiuto i 60 anni nel 2012 non avrebbe raggiunto la nuova età pensionabile prima del 2017 (5 anni)
  • Unificazione INPDAP- INPS - Ha avuto il solo scopo di coprire il deficit del primo, causato anche dai mancati versamenti dello Stato, sottraendo i contributi versati dai lavoratori privati, mentre avrebbe dovuto essere coperto da fiscalità. Si veda relazione annuale INPS 2013 (l’INPS era in pieno attivo!)
Effetti immediati della riforma Fornero per chi non può contare più sul lavoro (per qualsiasi motivo):
  • Per pensione di Vecchiaia – rinvio di almeno 1,5 anni se uomo e di almeno 6 anni se donna
  • Per pensione indipendente età anagrafica (ex-40 anni) – rinvio dialmeno 2,5 anni se uomo e di 1,5 anni se donna
  • Per pensione di anzianità (ex-quote) – aumento fino a 6 anni se uomo,  fino a 7 se donna
Effetti immediati per chi non aveva più lavoro alla data della riforma (per qualsiasi motivo), senza reddito e senza pensione:
  • Agli effetti su un lavoratore attivo va sommato il periodo di privazione del lavoro. Le conseguenze possono arrivare anche a 12 anni per una donna: ad esempio se licenziata unilateralmente prima del 2009 e compiva 60 anni nel 2012. DISCRIMINAZIONE DI GENERE!
Caratteristiche di illegittimità delle salvaguardie previste dalla Legge:
  • Classificazione delle Categorie arbitraria – Non si comprende infatti per quale motivo, nell’ambito della stessa categoria di “salvaguardia” siano posti paletti per poter accedere o meno ad essa. Ad esempio per i mobilitati abbiamo l’esclusione di quelli che non maturano il diritto, con le precedenti norme, entro la fine della mobilità (anche di un solo giorno o poche settimane!!) ed inoltre coloro che avevano accordi non in “sede governativa” ma territoriale. Per quale motivo? Qual è la loro differenza?
  • Lotteria dei Diritti – È assurdo ed incostituzionale che venga posto un limite numerico a quanti possono usufruire della salvaguardia in una singola categoria. A parità di diritti lo Stato si comporta in maniera diversa (art. 3 Costituzione)
  • Negazione di diritti già previsti in precedenti norme – Per i Contributori Volontari, con Autorizzazione ante 20/7/2007, e per lavoratori in Mobilità Lunga (L. 223/1991 art. 4-24 e 7 commi 6 e 7) vengono disconosciute chiare norme esistenti. Per i primi la legge 247/2007 che, modificando la data prevista dal comma 8 dell’art. 1 della L. 243/2004, decreta che ad essi si applicano “le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore” di quella legge, ovvero con la Dini (57 anni e 35 contributi).  Per i secondi invece si dovrebbe applicare  l’art. 1 comma 1189 dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007)[1]. Le conseguenze sono:
    •  privazione del diritto a chi non ha i parametri di salvaguardia previsti dalla “Fornero”
    • Utilizzo dei fondi messi a disposizione per le salvaguardie per soggetti che dovrebbero già avere la copertura. E quindi ingiusta diminuzione delle risorse.  
  • Individuazione dei soggetti a “macchia di leopardo” crea discriminazione – Per tutte le categorie vengono usati “requisiti paletti” assolutamente arbitrari e discriminatori. Basti pensare che sono salvaguardati i licenziati dal 2009 e non quelli precedenti, oppure che sono salvaguardati a parità di altri requisiti i lavoratori in mobilità con accordo in sede Governativa e non quelli con accordo in sede Locale o regionale, etc.
  • Discriminazione sulla base del riferimento per la maturazione della pensione – Infatti l’aver scelto a riferimento, per la caratteristica di accesso alla salvaguardia, la “maturazione del diritto all’erogazione della pensione”, e non “la maturazione del diritto alla pensione”, discrimina chi matura per i 40 anni poiché costoro hanno una finestra di 15 mesi rispetto a chi matura per pensione di anzianità per quote o di vecchiaia, che ha la finestra di 12 mesi.  Quindi 2 soggetti che maturano il diritto a pensione nella stessa data potrebbero non essere entrambi salvaguardati.
  • Discriminazione perché non tiene conto dell’unicum normativo dal luglio 2010 al dicembre 2011 – Il non tener conto di tale realtà comporta per molte persone fuoriuscite dal lavoro prima del luglio 2011 l’applicazione penalizzante di norme di cui alla “causa aggravante 1”, addirittura facendogli perdere il diritto alla salvaguardia. Pensiamo all’applicazione dell’aspettativa di vita o dell’adeguamento dell’età delle donne!
Richiesta di soluzione strutturale del problema da parte della Rete dei Comitati
A fronte di quanto sopra esposto, la Rete ha definito la sua richiesta di soluzione (cfr.  pag. 11 del suo Dossier), espressa dai 2 requisiti che devono possedere le persone meritevoli di giusta salvaguardia:
  1. Non essere più occupati al 31.12.2011 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo, oppure avere entro quella data sottoscritto accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedano il futuro irrevocabile licenziamento.
  2. 2.      Maturare il requisito pensionistico con le previgenti norme entro il 31.12. 2018.
Con il corollario fondamentale che le norme da applicare devono essere almeno quelle precedenti alla L. 111/2011, per non commettere discriminazioni e causare ingiuste perdite di diritto!
Risposte della Rete dei Comitati alle giustificazioni per le mancate soluzioni strutturali

a)      In merito all’indisponibilità di dati numerici sugli “esodati”
  • Impossibile che non ci siano i numeri degli esodati – L’INPS è l’Ente che DEVE averli per Legge, anche con il concorso delle DTL. Se non li ha è inefficiente ed il Ministro DEVE intervenire sui responsabili! Resta comunque l’unico dato ufficiale fornito al Parlamento dall’INPS ad aprile 2012: 390.200, di cui solo 136.630 salvaguardati!
  • Se non si conoscono i numeri, come fanno il Ministro ed il Governo ad affermare che le risorse non sarebbero sufficienti?
  • Se, come affermato più volte, sono rimasti ancora pochi casi di esodati, perché si continua allora a  mantenere i limiti numerici dei salvaguardati?
  • Perché il Ministro non risponde all’interrogazione parlamentare 4/01541 a firma on. Formisano del 1/8/2013 che chiede i numeri per le singole categorie?
 
b)     In merito alla asserita indisponibilità di risorse
  • La Corte Costituzionale (sent. 822/1988) ha sancito che “sono di ordine secondario le altre ragioni, quali il conseguimento di gettito..”, e conclude che “……non possono
  •  
  • effettuarsi riforme o conseguire risultati a danno di categorie di lavoratori in genere, ed in specie di quelli che sono prossimi alla pensione o sono già in pensione. 
  • La pretesa applicazione dell’art. 81 della Costituzione (obbligo del pareggio di bilancio) non può essere opposto ai diritti sanciti dagli art. 3 (uguaglianza dei cittadini), art. 25 (non retroattività delle norme), art. 35 (tutela del lavoro), art. 36 (retribuzione giusta), art. 38 (sicurezza sociale), art. 47 (tutela del risparmio, qual è la contribuzione previdenziale)
  • I contributi versati dalla quasi totalità dei soggetti copre pienamente l’ammontare complessivo della pensione fino all’età dell’aspettativa di vita!
  • Senza i numeri non possono che essere inattendibili i dati della Ragioneria, che nelle sueSenza i numeri non possono che essere inattendibili i dati della Ragioneria, che nelle sue relazioni tecniche invece bocciano i provvedimenti per la soluzione?
  • Perché INPS e RGS certificano valori diversi in merito alle statistiche delle pensioni? Ad esempio la pensione media di anzianità vale per INPS 19.000 euro mentre per RGS 26.000
  • Il Ministro del Lavoro ha dichiarato, l’8/10/2013 in Commissione Lavoro, che risparmi prodotti dalla riforma “Fornero”sono ad oggi stimati in 93 MLD fino al 2021, mentre al momento dell’approvazione della norma erano stati stimati in circa 45 MLD. Esiste un surplus di risparmio dalla riforma fino al 2021,rispetto alle previsioni,  di quasi 40 MLD! Che fine fanno questi soldi? Perché non sono usati per la soluzione strutturale? Non dimostrano l’accanimento compiuto verso i lavoratori?
  • Con qualche anno di IMU prima casa si risolve problema degli esodati
  • Con i 3 MLD di euro, scontati nel Decreto IMU, alle società di giochi online che hanno frodato il fisco, si avevano risorse sufficienti per la salvaguardia circa 40-50.000 persone
  • Il Ministro del Lavoro ha dichiarato, l’8/10/2013 in Commissione Lavoro, che risparmi prodotti dalla riforma “Fornero”sono ad oggi stimati in 93 MLD fino al 2021, mentre al momento dell’approvazione della norma erano stati stimati in circa 45 MLD. Esiste un surplus di risparmio dalla riforma fino al 2021,rispetto alle previsioni,  di quasi 40 MLD! Che fine fanno questi soldi? Perché non sono usati per la soluzione strutturale? Non dimostrano l’accanimento compiuto verso i lavoratori?
  • Con qualche anno di IMU prima casa si risolve problema degli esodati
  • Con i 3 MLD di euro, scontati nel Decreto IMU, alle società di giochi online che hanno frodato il fisco, si avevano risorse sufficienti per la salvaguardia circa 40-50.000 persone 
LA RETE DEI COMITATI DEGLI ESODATI
 
 


2 commenti:

  1. UN RINGRAZIAMENTO ALLA RETE DEI COMITATI DEGLI ESODATI.SIETE LA NOSTRA SPERANZA AFFINCHE' TRIONFI LA GIUSTIZIA E LO STATO DI DIRITTO.MA COME E' POSSIBILE CHE IO DOPO AVERE LAVORATO 37 ANNI DELLA MIA VITA PER COSTRUIRMI UNA PENSIONE E DOPO AVERE CONCORDATO CON POSTE LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO E L'INCENTIVO ALL'ESODO CHE MI CONSENTISSE L'AGGANCIO ALLA PENSIONE CON LE LEGGI IN ESSERE AL MOMENTO E CIOE' PRIMA DELLA RIFORMA PENSIONISTICA RITROVARMI DOPO DUE ANNI DI ANGOSCIA CON LA PROSPETTIVA DI ESSERE SULL'ASTRICO.ROBA DA FARMI VENIRE L'ULCERA COME MINIMO. ESODATO DEL 53

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