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giovedì 31 ottobre 2013

Terza salvaguardia. Riceviamo e pubblichiamo

PER I BENEFICIARI DELLA 3' SALVAGUARDIA
Messaggio INPS sulle procedure di certificazione della salvaguardia
 
 DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI

DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI

AI DIRETTORI REGIONALI

AI DIRETTORI
DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

Oggetto: Salvaguardia ai sensi dell'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 22 aprile 2013 (c.d. salvaguardia dei 10.130). Aggiornamento del sistema UNICARPE.

Premessa
Si fa seguito al messaggio n. 16.830 del 21 ottobre 2013 per comunicare che sono state rilasciate le procedure per la gestione delle certificazioni della salvaguardia in oggetto.
Con il presente messaggio vengono fornite le relative istruzioni.

1. Sistema UNICARPE. Verifica del diritto a pensione in salvaguardia.
Il sistema UNICARPE è stato implementato per la verifica del diritto a pensione in applicazione della salvaguardia in argomento, in funzione:
del requisito anagrafico/contributivo previsti per l’accesso alla pensione in salvaguardia;
delle ulteriori condizioni previste per ciascuna tipologia di lavoratore.
Nel menù ‘Certificazione’ è stata aggiunta la voce ‘Salvaguardia L. 228’ per la trattazione delle relative domande caricate in procedura WebDom.

1.1 Prelievo della domandaLa procedura UNICARPE effettua il controllo sulla tipologia di contribuzione presente sul conto assicurativo e consente di gestire con modalità non automatica casistiche non gestite dalla procedura:
accertamento diritto in regime internazionale;
contribuzione da pescatore autonomo;
contribuzione da lavoro agricolo dipendente con segnalazioni di errore sul conto;
liquidazione con il sistema contributivo;
liquidazione nella gestione ex INPDAI, ex IPOST e FS.

Le posizioni dei soggetti per i quali la verifica dei requisiti è da effettuare con le regole del sistema contributivo devono essere segnalate alla casella di posta elettronica: salvaguardia10130@inps.it
Nella fase di prelievo della domanda viene controllata su Felpe la presenza di altra certificazione in salvaguardia già accolta.

1.2 Pannello istruttoria
In base alla tipologia di lavoratore viene richiesta l’acquisizione delle informazioni istruttorie, alcune delle quali obbligatorie. Nel medesimo pannello, vengono riepilogate le condizioni per l’accesso al beneficio della salvaguardia:
Lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga:
accordi sindacali stipulati in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011;
cessazione dell’attività lavorativa entro il 30 settembre 2012;
perfezionamento dei requisiti di età e /o di contribuzione per il pensionamento, secondo le disposizioni vigenti prima del 6 dicembre 2011, durante il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria ovvero in deroga e comunque entro il 31 dicembre 2014.

Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria:
autorizzazione alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011;
decorrenza del trattamento pensionistico, secondo le disposizioni vigenti prima del 6 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2015;
anche in caso di svolgimento entro il 4 dicembre 2011 di qualsiasi attività lavorativa dopo la data di autorizzazione ai VV, a prescindere dal reddito percepito per tale attività;
anche in caso di svolgimento dopo il 4 dicembre 2011 di qualsiasi attività lavorativa dopo la data di autorizzazione ai VV, con reddito annuo lordo percepito per tale attività non superiore a euro 7.500,00;
esistenza di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011.

Lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 (innanzi alle commissioni di conciliazione presso le direzioni territoriali del lavoro), e 412-ter del c.p.c. (a seguito di procedura arbitrale), o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale:
data di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012;
decorrenza del trattamento pensionistico, secondo le disposizioni vigenti prima del 6 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2015.
anche in caso di svolgimento entro il 30 giugno 2012 di qualsiasi attività lavorativa dopo la data di cessazione, a prescindere dal reddito percepito per tale attività;
anche in caso di svolgimento dopo il 30 giugno 2012 di qualsiasi attività lavorativa dopo la data di cessazione, con reddito annuo lordo percepito per tale attività non superiore a euro 7.500,00;

lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria in attesa di concludere la mobilità:
autorizzazione alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011;
decorrenza del trattamento pensionistico, secondo le disposizioni vigenti prima del 6 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2015;
mancato svolgimento di attività lavorativa successivamente al periodo di fruizione della mobilità e presenza di contribuzione volontaria accreditata successivamente alla data di cessazione della mobilità che consenta il perfezionamento dei requisiti per il diritto con decorrenza entro il 6 gennaio 2015.

Vengono richiesti:
la data di autorizzazione ai VV, se mancante;
la data di cessazione dell’attività lavorativa per i lavoratori cessati e per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria; si precisa che per quest’ultima tipologia di lavoratore la data di cessazione dell’attività lavorativa da acquisire è quella antecedente la data di autorizzazione;
la data degli accordi, la data del provvedimento di accoglimento della DTL per i lavoratori cessati e per i lavoratori in mobilità ordinaria/mobilità in deroga.

1.3 Pannello “Conto calcolato”
Nel pannello del “Conto calcolato”:
per i lavoratori in mobilità ordinaria/mobilità in deroga, per i lavoratori cessati e collocati in mobilità ordinaria e per i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari in attesa di concludere la mobilità, verranno costruiti in automatico i periodi di mobilità fittizia tenendo conto dell’ultimo contributo presente sul conto assicurativo e delle date di inizio e di cessazione della mobilità;
per i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari verranno costruiti in automatico i periodi di contribuzione volontaria a partire dal primo trimestre solare non scaduto come pagamento e fino al:
31 dicembre 2013 per l’accertamento dei requisiti per il diritto a pensione nei fondi FPLD, Speciali;
5 gennaio 2014 per l’accertamento dei requisiti per il diritto a pensione nei fondi FS, ex IPOST".
Ai fini del calcolo di detti periodi contributivi, deve essere valutata la data in cui la domanda è in corso di definizione.
Esempio:
il 25 ottobre 2013 è possibile proiettare la contribuzione volontaria a partire dal 1 luglio 2013;
dal 1 gennaio è possibile proiettare a partire dal 1 ottobre dell’anno precedente;
dal 1 aprile è possibile proiettare dal 1 gennaio.

Ai fini del calcolo della decorrenza senza salvaguardia viene effettuata la proiezione della contribuzione fino al raggiungimento dell’età pensionabile secondo le norme vigenti. Tali periodi decorrono a partire dall’ultimo contributo in estratto ovvero dall’ultimo contributo proiettato tenendo conto dell’ultima attività lavorativa presente in estratto.
Viene verificato il versamento di almeno un contributo volontario dopo la data di cessazione della mobilità.

1.4 Pannello “Verifica del diritto”
La verifica viene effettuata in base alla tipologia di lavoratore nella quale il soggetto è ricompreso e riguarda sia il diritto a pensione sia per anzianità che per vecchiaia.
La decorrenza della pensione in salvaguardia non può essere successiva al 31 dicembre 2020.
Il riferimento a tale anno, peraltro contenuto nel messaggio n. 12577 del 2013, non attiene ai requisiti minimi per l’accesso al pensionamento con le più favorevoli norme vigenti antecedentemente alla riforma Fornero, ma è relativo a quanto previsto dal comma 234 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2011 per la copertura finanziaria della norma.

1.5 Quantificazione dell’onerePer le posizioni dei soggetti per i quali risultano accertati i requisiti per l’accesso al pensionamento in salvaguardia la procedura effettua la quantificazione dell’onere.
L’onere della salvaguardia per ciascun lavoratore si ottiene moltiplicando il numero dei mesi compreso tra la decorrenza della pensione con e senza salvaguardia, per l’importo di pensione, e aggiungendo i ratei di tredicesima.
Sul pannello del “Calcolo pensione” viene visualizzata una tabella riepilogativa del calcolo effettuato.

1.6 DefinizioneL’attivazione del bottone “Definisci” dal pannello di ‘Verifica diritto’ consente per ciascuna domanda:
la trasmissione dei dati per la memorizzazione su Felpe;
la chiusura in automatico su WebDom sia per l’accolta che per la respinta;
la creazione della riga di riferimento su Arca per l’accolta;
la stampa, per il solo uso interno, dell’estratto conto sintetico e dell’estratto conto analitico.

2. Felpe
2.1 Visualizzazione dati In Felpe vengono memorizzate le seguenti informazioni:
la tipologia del lavoratore;
l’esito della verifica;
la tipologia della certificazione (vecchiaia o anzianità);
la data di cessazione del rapporto di lavoro;
la data di cessazione effettiva della mobilità;
la finestra con la salvaguardia L. 228/2012;
la scadenza del beneficio (pari alla decorrenza pensione con il regime pensionistico attualmente in vigore).
Per tutte le posizioni sarà visualizzato lo stato domanda, che potrà essere:
soggetto in attesa di graduatoria;
soggetto salvaguardato lettera non inviata;
soggetto non salvaguardato;
soggetto salvaguardato lettera generica inviata;
soggetto salvaguardato lettera inviata, quando è stata inviata la comunicazione con l’indicazione della decorrenza.

2.2 Annullamento della “certificazione”La certificazione può essere annullata nel caso in cui venga successivamente verificata una delle seguenti situazioni:
il decesso;
la mancanza del diritto;
la titolarità di pensione diretta;
la rinuncia al beneficio;
il mancato raggiungimento dei requisiti entro il periodo di mobilità;
la decadenza dalla mobilità;
nel caso dei prosecutori volontari, lo svolgimento di attività lavorativa con il conseguimento, dopo il 4 dicembre 2011, di un reddito annuo lordo riferito a tale attività superiore a 7.500,00 euro;
nel caso dei lavoratori cessati, lo svolgimento di attività lavorativa con il conseguimento, dopo il 30 giugno 2012, di un reddito annuo lordo riferito a tale attività superiore a 7.500,00 euro;
nel caso dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria in attesa di concludere la mobilità, la ripresa dell’attività lavorativa.

3. Comunicazioni
3.1 Comunicazioni predisposte dal sistema UnicarpeAi lavoratori interessati saranno inviate a livello centrale le comunicazioni:
lettera di certificazione della salvaguardia;
lettera con l’indicazione della decorrenza;
lettera di reiezione da stampare a cura della sede tramite apposita funzione presente su FELPE (in corso di predisposizione).
Comunicazioni specifiche sono previste:
per coloro che hanno in corso il pagamento di un riscatto/ricongiunzione (periodo acquisito in Arpa con il tipo documento 9 per la generalità dei lavoratori. Per i fondi speciali l’acquisizione andrà effettuata in FSPA con i codici:
1S per i riscatti;
2S per le ricongiunzioni.
per i titolari di AOI.
per i prosecutori volontari che raggiungono il requisito contributivo con la proiezione sull’estratto conto di contribuzione volontaria teorica per la quale i termini per il versamento contributivo sono ancora in corso.
La lettera di comunicazione dell’annullamento della certificazione, predisposta dalla procedura, deve essere inviata, come di consueto, a cura della sede.

3.2 Comunicazioni predisposte da WebDomE’ in corso di aggiornamento la procedura WebDom per consentire di respingere le istanze di certificazione relative ai lavoratori autorizzati ai versamenti volontari o lavoratori autorizzati ai versamenti volontari in mobilità nel caso in cui, in fase istruttoria, siano accertate le seguenti motivazioni:
ha svolto attività lavorativa dopo l’autorizzazione al versamento volontario della contribuzione conseguendo, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a tale attività superiore a euro 7.500,00;
ha svolto attività lavorativa successivamente alla conclusione del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità.
non ha effettuato il versamento volontario dopo la conclusione del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità.
è già salvaguardato ad altro titolo.
Al riguardo, in attesa del rilascio della procedura aggiornata, le istanze dovranno essere tenute in apposita evidenza evitando la chiusura con altra motivazione.
Le domande relative ai lavoratori cessati e ai lavoratori in mobilità da non accogliere in fase istruttoria, devono essere chiuse in procedura web-dom con la motivazione “chiusura senza esito”

4. Visualizzazione su portale internetIl cittadino in possesso di PIN può visualizzare la situazione relativa all’esito della certificazione in salvaguardia con le modalità in uso per le domande di prestazione:
Sito istituzionale --> servizi per l’utente Cittadino -->Fascicolo Previdenziale Cittadino --> Prestazioni --> Richieste Presentate.
Anche per i patronati è disponibile la visualizzazione dell’esito relativa alle domande inviate.

5. Conclusione delle attivitàLe attività di gestione delle certificazioni di cui alla salvaguardia “10.130”, compresa la sistemazione dei conti individuali necessaria per l’inserimento in procedura, andranno definite da parte delle strutture territoriali con la massima priorità e urgenza, al fine di consentire il successivo invio delle relative comunicazioni ai soggetti interessati.
Al riguardo, si evidenzia l’importanza del caricamento in procedura di tutte le posizioni dei soggetti che hanno presentato, a seconda della categoria di appartenenza, istanza di ammissione alla salvaguardia in argomento alle DTL o all’Istituto, compresi i casi di reiezione. Tale ultimo aspetto assume particolare rilevanza in quanto, a differenza delle precedenti operazioni, per la salvaguardia in argomento è previsto, come indicato al punto 3.1 del presente messaggio, l’invio delle lettere di comunicazione della reiezione dell’istanza di accesso al beneficio della salvaguardia con l’ indicazione del motivo di esclusione.

IL DIRETTORE CENTRALE IL DIRETTORE CENTRALE
PENSIONI SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI

Uselli Blandamura

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