MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 aprile 2013
Modalità di attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Estensione platea salvaguardati. Terzo contingente. (13A04566)
(GU n.123
del 28-5-2013)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
Visto l'articolo 1, comma 231, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede che le disposizioni in materia di requisiti
di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in
vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le
salvaguardie di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro delle finanze del 1° giugno 2012 e di cui
al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro delle finanze, sottoscritto in data 8 ottobre 2012, si applicano anche
ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente
al 31 dicembre 2011:
a)
ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e
collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o
non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano
perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di
fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento
dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;
b)
ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o
accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011,
qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato
dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:
1)
abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito
annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
2)
perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
c)
ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012,
in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli
410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi
collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente
più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano
svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di
lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
1)
abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito
annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
2)
perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214 del 2011;
d)
ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i
quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine
della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione
che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214 del 2011;
Visto
l'articolo 1, comma 232, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede che
le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al sopra riportato comma
231 vengano definite sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell'art. 24
del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214 e all'art. 22 del decreto legge 6 luglio 2012, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione del relativo
schema, e che pertanto l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di
pensionamento dei lavoratori interessati, prevedendo che, nel caso di raggiungimento
del limite numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dal comma 234 del
citato articolo 1 della legge n. 228 del 2012, non sono prese in considerazione
ulteriori domande nel caso di raggiungimento del predetto limite numerico;
Visto
il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° giugno 2012, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2012, n. 171, che ha determinato in
sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio
di cui alle predette disposizioni;
Visto
il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 ottobre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2013, n. 17;
Visto
l'articolo 1, comma 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede che
l'Inps provveda al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori
di cui al comma 231 sopraindicato che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in
vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base:
a)
per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, della data di
cessazione del rapporto di lavoro;
b)
della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai
versamenti volontari;
c)
della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui
alla lettera c) del comma 231;
Visto
l'articolo 1, comma 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede che il
beneficio di cui al comma 231 sopra illustrato è riconosciuto nel limite
massimo di € 64 milioni per l'anno 2013, di € 134 milioni per l'anno 2014, di €
135 milioni per l'anno 2015, di € 107 milioni per l'anno 2016, di € 46 milioni per
l'anno 2017, di € 30 milioni per l'anno 2018, di € 28 milioni per l'anno 2019 e
di € 10 milioni per l'anno 2020;
Vista
la nota dell'INPS n. 1885 in data 7 marzo 2013 che, sulla base delle risorse
finanziarie individuate al capoverso precedente, ha consentito di verificare la
congruità del contingente numerico programmato con riferimento ai lavoratori
rientranti nelle categorie riportate alle lettere a), b), c), d) del citato
articolo 1, c. 231;
Acquisito
il parere della Commissione speciale per l'esame degli atti del Governo della
Camera dei Deputati adottato nella seduta del 3 aprile 2013 e il parere della
Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge
e di altri provvedimenti urgenti presentati dal Governo del Senato della Repubblica
adottato nella seduta dell'11 aprile 2013;
Decreta:
Art. 1
1.
Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione dell'articolo 1, commi
231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, individuando alla tabella di
cui al successivo articolo 9 del presente decreto, il limite massimo numerico e
la ripartizione dei soggetti interessati alla concessione dei benefici di cui
al presente decreto, tra le singole tipologie di soggetti interessati, nel
limite delle risorse indicate al comma 234 del medesimo articolo 1.
Art. 2
1.
Ai lavoratori di cui alle categorie indicate in premessa continuano ad
applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
ancorché maturino il requisito per il pensionamento successivamente al 31
dicembre 2011, che versano nelle seguenti condizioni:
a)
lettera a) del citato art. 1 c. 231
lavoratori
cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in
mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non
governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti
utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità
di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in
deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;
b)
lettera b) del citato art. 1 c. 231
lavoratori
autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4
dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile
alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorché abbiano svolto,
successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione
alla prosecuzione volontaria, a condizione che:
1)
abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito
annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500
annui;
2)
perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
c)
lettera c) del citato art. 1 c. 231
ai
lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in
ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410,
411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi
collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni
comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011,
ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile
a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
1)
abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito
annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
2)
perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214 del 2011;
d)
lettera d) del citato art. 1 c. 231
ai
lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro
il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali,
in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione
della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino
i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico
entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
n. 201 del 2011, convertito con, modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
Art. 3
1.
Ai sensi del comma 233 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nell'esame
delle istanze presentate dai soggetti interessati di cui al precedente articolo
2, l'Inps tiene conto dei seguenti criteri di precedenza:
a)
per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga: data di
cessazione del rapporto di lavoro;
b)
per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione: data
di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti
volontari;
c)
per i lavoratori di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del presente decreto:
data di cessazione del rapporto di lavoro.
2.
I lavoratori di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del presente decreto conseguono
il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti
da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni
Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla
base di disposizioni normative o regolamentari. La documentazione da produrre
per comprovare quanto precede è indicata al successivo articolo 5.
3.
In attuazione dell'articolo 1, comma 232, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori
di cui all'articolo 2 del presente decreto prevedendo che, nel caso di raggiungimento
del limite numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dal comma 234 del citato
articolo 1 della legge n. 228 del 2012, non siano prese in considerazione
ulteriori domande.
Art. 4
1.
I soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 del presente decreto, che
intendono usufruire del beneficio presentano istanza, corredata dell'accordo a seguito
del quale sono stati posti in mobilità, alla Direzione territoriale del lavoro (DTL)
competente per territorio, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto sulla Gazzetta Ufficiale, indicando altresì la data di cessazione del
rapporto di lavoro.
2.
Qualora il soggetto interessato non sia in grado di produrre l'accordo a
seguito del quale è stato posto in mobilità, la DTL provvederà ad acquisire lo
stesso presso il datore di lavoro che ha proceduto al licenziamento o presso la
competente Pubblica Amministrazione.
3.
Allo scopo di attribuire una data certa all'accordo di messa in mobilità, la
Direzione territoriale competente si avvale, tra gli altri, dei documenti relativi
alla procedura di mobilità, ivi inclusi la comunicazione di cui all'articolo 4,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché il versamento di cui al
comma 3 del medesimo articolo.
4.
Entro 45 giorni dall'acquisizione dell'istanza del soggetto interessato,
completa di tutta la documentazione richiesta, la DTL trasmette l'istanza
all'INPS.
Art. 5
1.
I soggetti di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del presente decreto, presentano
istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione
del rapporto di lavoro secondo le seguenti modalità:
a)
nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi
degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l'istanza è
presentata alla Direzione Territoriale del lavoro innanzi alla quale detti
accordi sono stati sottoscritti;
b)
in tutti gli altri casi, l'istanza è presentata alla Direzione Territoriale del
Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.
2.
Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate entro 120
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 6
1.
Sono competenti all'esame delle istanze di cui agli articoli che precedono le
Commissioni di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze del 1°
giugno 2012 e di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, sottoscritto
in data 8 ottobre 2012.
2.
La partecipazione alle Commissioni di cui al comma 1 non dà luogo alla corresponsione
di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi di spese. Dal funzionamento delle
medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 7
1.
Le decisioni di accoglimento emesse dalle Commissioni di cui all'articolo 6,
comma 1, del presente decreto vengono comunicate con tempestività all'INPS,
anche con modalità telematica.
2.
Avverso i provvedimenti delle Commissioni di cui all'articolo 6, comma 1, del
presente decreto l'interessato può presentare riesame, entro 30 giorni dalla
data di ricevimento dello stesso, innanzi alla Direzione Territoriale del
Lavoro presso cui è stata presentata l'istanza.
Art. 8
1.
I soggetti di cui alle lettere b) e d) dell'articolo 2 del presente decreto,
presentano all'Inps istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 1, comma
231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
Art. 9
1.
In conformità agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il numero dei
lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio di cui all'articolo 1,
comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, è determinato
in 10.130 unità, ripartite come segue:
Tipologia di soggetti
|
Contingente Numerico
|
Mobilità
ordinaria od in deroga, lettera a) del comma 231:
lavoratori
cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in
mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non
governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato
i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione
dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell’indennità di
mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.
|
2560
|
Prosecutori
volontari, lettera b) del comma 231:
lavoratori
autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4
dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o
accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011,
n.214, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4
dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente
a tempo indeterminato dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a
condizione che:
1)
abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito
annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
2)
perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico
entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
|
1590
|
Lavoratori
cessati, lettera c) del comma 231:
lavoratori
che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione
di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e
412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi
collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente
più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché
abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
1)
abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito
annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
2)
perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2011.
|
5.130
|
Prosecutori
volontari in attesa di concludere la mobilità, lettera d) del comma 231:
lavoratori
autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4
dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali,
in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine
della fruizione della stessa per poter
effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i
requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro
il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto
legge n. 201 del 2011, convertito con, modificazioni, dalla legge n. 214 del
2011.
|
850
|
TOTALE
|
10.130
|
Art. 10
Il
presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
22 aprile 2013
Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali: Fornero
Il Ministro dell'economia e delle
finanze: Grilli
Registrato alla Corte dei conti il
17 maggio 2013 - Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e
Min. Lavoro, registro n. 6, foglio n. 356