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sabato 11 gennaio 2014

CGIL: le novità nella legge di stabilità 2014


Lavoratori salvaguardati: le novità contenute nella legge di stabilità 2014
Area welfare
Rita Cavaterra - Nicola Marongiu
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 – Supplemento ordinario n. 87 – è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale (legge di stabilità 2014).
La legge entra in vigore dal 1 gennaio 2014 ed è composta da un solo articolo, con 749 commi.
Si illustrano di seguito i commi che riguardano i lavoratori salvaguardati.
Articolo 1 commi 191 e da 193 a 198
Per le pensioni decorrenti nel 2014 viene incrementato di 6000 unità il contingente numerico dei prosecutori volontari da salvaguardare previsto dal decreto interministeriale del 22 aprile 2013 (attuativo dell'articolo 1, commi 231 e 232 della legge di stabilità 2013). Il numero dei prosecutori volontari passa quindi da 1.590 a 7.590.
Restano tutti i requisiti previsti per ottenere la salvaguardia:
- essere autorizzati alla prosecuzione volontaria alla data del 4 dicembre 2011;
- avere almeno un contributo versato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011;
- perfezionamento della decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2015;
- aver svolto qualsiasi attività lavorativa, a prescindere da qualsiasi reddito, dopo l'autorizzazione ai versamenti volontari ed entro il 4 dicembre 2011,
- aver svolto dopo il 4 dicembre 2011 qualsiasi attività lavorativa a condizione che abbiano conseguito, successivamente a tale data, un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a 7.500 euro.
Il comma 193 ribadisce che le risorse finanziarie complessivamente richiamate dall'articolo 1,comma 235, quarto periodo, della legge 228/2012 sono finalizzate alla copertura delle salvaguardie relative alle diverse categorie dei beneficiari. L'eventuale trasferimento di risorse e relative consistenze numeriche tra le categorie può avvenire esclusivamente previo procedimento di cui all'art.14 delle legge 241/1990, con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia.
Il comma 194 prevede un'ulteriore salvaguardia,di cui potranno beneficiare 17.000 lavoratori, semprechè maturino la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015 e appartengano alle seguenti categorie:
a) autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011, con un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto successivamente alla data del 4 dicembre qualsiasi attività lavorativa purchè non a tempo indeterminato;
b) lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 ter del codice di procedura civile o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo, anche se dopo il 30 giugno 2012 hanno svolto qualsiasi attività lavorativa purchè non a tempo indeterminato;
c) lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 ter del codice di procedura civile o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo, anche se dopo la cessazione hanno svolto qualsiasi attività lavorativa purchè non a tempo indeterminato;
d) lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto per risoluzione unilaterale nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se successivamente alla cessazione hanno svolto qualsiasi attività lavorativa purchè non a tempo indeterminato;
e) lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria successivamente alla predetta data che perfezionino il diritto a pensione con i contributi volontari entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione della mobilità. In deroga alla normativa vigente (articolo 6 del comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997) i versamenti volontari potranno riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione.
f) autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011 anche se non hanno alcun contributo volontario versato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato.
Il trattamento pensionistico per i soggetti sopra individuati non potrà avere decorrenza anteriore al 1 gennaio 2014.
Le modalità di attuazione di questa ulteriore salvaguardia saranno definite da un decreto interministeriale (lavoro e ed economia) da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione (17.000) l'Istituto non deve prendere in esame ulteriori istanze.
Oltre al limite numerico è previsto anche un limite massimo per quanto riguarda le risorse economiche: 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020.
E' da rilevare che l'efficacia delle disposizioni previste dai commi 194 a 197 è subordinata all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, primo periodo del decreto legge 102/2013, convertito con modificazioni nella legge 124/2013 (risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico previste per particolari categorie di lavoratori) e all'effettivo rifinanziamento del Fondo per i salvaguardati previsto dalla legge di stabilità 2013.Il regolamento di armonizzazione è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 settembre scorso ma a tutt'oggi non risulta ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri previsti per questa salvaguardia, il Fondo istitutito dalla legge di stabilità 2013, rifinanziato con i risparmi sopra indicati, viene ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 12 milion di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017, 37 milioni di euro per l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020.
Siamo ormai alla quinta salvaguardia e ogni salvaguardia ha previsto categorie di lavoratori e requisiti diversi per ottenere il beneficio della deroga: siamo insomma in presenza di un ginepraio di norme rispetto alle quali anche gli esperti in materia previdenziale cominciano ad avere seri problemi. Noi continuiamo a pensare che l'emergenza sociale dei lavoratori salvaguardati debba essere risolta in maniera definitiva e strutturale con una norma di principio che riconosca il diritto di tutti alla pensione.
Cogliamo l'occasione per inviarvi anche il messaggio INPS n. 21116 del 24 dicembre 2013 relativo al decreto sul prolungamento della tutela del sostegno al reddito per l'anno 2013 ed il riepilogo fatto dall'INPS in merito ai requisiti ed ai numeri dei beneficiari delle prime quattro salvaguardie. Il messaggio INPS purtroppo non dice nulla di più rispetto a quanto da noi scritto nella nota del 18 dicembre, pubblicata sul sito della CGIL alla voce previdenza. Il riepilogo dei requisiti ed il riepilogo dei beneficiari (numeri previsti, certificazioni rilasciate e pensioni liquidate) alla data del 24 dicembre 2013, è invece,utile anche se ci fa capire che l'Istituto è in profondo ritardo soprattutto per quanto riguarda la seconda salvaguardia relativa a 55000 lavoratori.
Continueremo a tenervi informati.
Roma 7 gennaio 2014


4 commenti:

  1. Vogliamo delle risposte concrete tutti coloro che abbiamo fatto accordi con Poste Italiane ai sensi degli articoli 410--4011--4012 prima del Dicembre 2011 (mese in cui e' stata sfornata la riforma delle pensioni e che ci ha catapultati.... non sull'orlo del burrone come tante volte ci hanno fatto credere a tutti gli Italiani !!! Addirittura dentro lo stesso !!! Con pareti liscie a strapiombo, senza possibilita' di venirne fuori ) con maturazione dei requisiti dopo il 6 Gennaio. SIAMO O NON SIAMO FIGLI DELLA STESSA ITALIA ???? Che tanto abbiamo onorato con il nostro lavoro onesto pagando tutte le tasse !!! Ci avete congelato la buon'uscita !!! Ci avete rubato la rivalutazione della stessa per anni !!! Volete rubarci pure la pensione che dovrebbe sostentarci in un periodo che oltre a non essere piu' in un 'eta' lavorativa idonea non c'e' piu' neanche la possibilta' di ritornarvi !!! perche' l'azienda .....! Lei si che e' fedele agli accordi stipulati con i propri dipendenti , tanto da lavarsene le mani per la tragedia che stanno vivendo. Del resto abbiamo sentito ieri nohh !!! Vogliono vendere parte di Poste Italiane al miglior offerente !!! Ed ecco che salta fuori che Poste non e' privata come hanno voluto farci credete per anni, e' semplicemente dello Stato. Hanno infierito facendoci sputare sangue (questo lo dico per tutti quelli che credono che gli statali sono parassiti) abbiamo fatto grande la stessa !!! E ora riecco ricomparire lo Stato a beneficiarne alla faccia di chi si vede sottratto il diritto alla SUA pensione dallo stesso LADRONE. Ci rimane solo l'anima !!! Quanto prima ci chiedete anche quella...Siete dei SANGUISUGA... VERGOGNATEVI TUTTI !!!! POLITICI e SINDACATI.....Esodata poste 17 DI..SGU..STA..TA

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  2. Dove' la signora Camuzzo?????????????????

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    1. Cammina sotto braccio di Letta e di tutto il PD....

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