Indirizzo mail

Puoi contattarci scrivendo a: cumpustela@gmail.com

martedì 28 gennaio 2014

Ospitiamo gli esodati del Credito

Pensando di fare cosa gradita agli esodati del credito, ospitiamo questo contributo alla conoscenza del loro problema segnalatoci da F.F.
Tratto da “UNICREDIT BANCA DI ROMA COLLEGHI-IN SERVIZIO- ESODATI E PENSIONATI”

----POSTO UN INTERESSANTISSIMO ED IMPORTANTISSIMO INTERVENTO DELL'AMMINISTRATORE DEL NOSTRO GRUPPO DANIELE LEOPARDO, CHE CON LA SUA CONSUETA PROFONDITA DI INDAGINE CI FA CAPIRE I RISVOLTI DI UN RECENTISSIMO PROVVEDIMENTO DEGLI AMMINISTRATORI DEL NOSTRO FONDO DI SOLIDARIETA, CHE RISCHIAVA DI PASSARE SOTTO SILENZIO

Daniele Leopardo Stefano Morelli ha postato il resoconto della seduta del 19 dicembre 2013 del Comitato amministratore del Fondo di Solidarietà che è passato inosservato, probabilmente perché di non facile comprensione, ma che merita un approfondimento per due significative misure adottate dal Comitato. Gli argomenti sono molto tecnici ma cercherò di spiegarne l’impatto.

1) Riduzione dell’importo dell’assegno straordinario per i lavoratori che accedono alla pensione anticipata con età inferiore a 62 anni

A decorrere dal 1° gennaio 2012 la riforma Monti-Fornero prevede, anche per i beneficiari della salvaguardia, una riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso alla pensione rispetto al compimento dei 62 anni di età, e del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (la riduzione si applica alla quota "retributiva" di pensione calcolata secondo il sistema retributivo e non alla quota "contributiva" calcolata secondo il sistema contributivo). Nella seduta del 19/12/13 il Comitato amministratore del Fondo di Solidarietà ha quindi deliberato la conseguente riduzione dell’assegno straordinario, con decorrenza retroattiva 1° febbraio 2012, per i colleghi già nel fondo di solidarietà alla data del 4 dicembre 2011 in conformità ad accordi stipulati precedentemente a quello del 8 luglio 2011 (ovviamente solo nel caso accedano alla pensione anticipata con un’età anagrafica inferiore a 62 anni). Tali colleghi si devono quindi aspettare una trattenuta per conguaglio che verrà calcolata dall’INPS.
Tale riduzione NON riguarda invece i colleghi entrati nel fondo di solidarietà per effetto di accordi stipulati dopo l’8 luglio 2011, non solo perché già destinatari delle riduzioni dell’8% e dell’11% (precedentemente non applicate) ma anche perché in ogni caso è previsto che restino a carico del fondo fino al compimento di almeno 62 anni di età (questo è un vantaggio perché all’uscita dal fondo, avendo già compiuto i 62 anni, percepiranno una pensione che sarà calcolata senza la riduzione 1%-2%).

2) Ricalcolo dell’assegno straordinario mediante applicazione del coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di USCITA dal (e non di ENTRATA nel) Fondo di Solidarietà

Tale misura adottata dal Comitato riguarda tutti in maniera più o meno significativa in funzione dell’importo del montante contributivo che sarà maturato all’uscita dal fondo (cioè il totale dei contributi versati e rivalutati a partire dal 1° gennaio 1996 per chi è nel sistema “misto”, a partire dal 1° gennaio 2012 per tutti gli altri in base all’applicazione del “pro rata contributivo”).
L’argomento ‐ molto tecnico ‐ è stato oggetto di acceso dibattito con Francesca fin dai primi mesi di esistenza del nostro gruppo, poi accantonato e messo in secondo piano dalle altre ben note emergenze.
Il punto è questo: la quota contributiva dell’assegno viene calcolata moltiplicando il montante contributivo maturato al momento dell’uscita dal fondo (considerando anche i contributi versati dalla banca nel periodo di permanenza nel fondo fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici) per un coefficiente di trasformazione che è funzione dell’età anagrafica (aumenta con l’età) che avremo nel momento in cui si andrà in pensione. A parità di montante, più tardi vado in pensione più alto sarà il coefficiente di trasformazione e quindi più alta la quota contributiva della mia pensione (la speranza di vita d’altra parte si riduce).
Logica quindi vorrebbe che per il calcolo dell’assegno l’INPS applicasse a tale montante contributivo il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età anagrafica alla data di apertura della finestra pensionistica (cioè al momento dell’USCITA dal fondo). E invece no: talmente logico che l’INPS ha fatto esattamente il contrario, ha cioè individuato, in maniera del tutto arbitraria e non concordata con il Comitato amministratore del fondo, il coefficiente corrispondente all’età di ENTRATA nel fondo e pertanto più basso (poiché tra entrata e uscita possono esserci diversi anni di differenza, la differenza in termini economici tra le due ipotesi è significativa, in particolare nel sistema misto dove il montante contributivo è stato alimentato da circa vent’anni di contributi a partire dal 1/1/96). Già nella precedente riunione del 15/3/13 del Comitato Amministratore del Fondo alcuni consiglieri avevano contestato alla Dott.ssa Santoro (Esponente INPS) la non corretta applicazione del coefficiente di trasformazione del montante relativo alla parte contributiva, e ne veniva quindi richiesta la corretta applicazione, in quanto il coefficiente di trasformazione del montante in rendita applicato dall’INPS per il calcolo della quota contributiva dell'assegno non è corrispondente all’età dell’effettivo pensionamento, ma all’età dell’ingresso nel Fondo (cosa che ho sempre evidenziato e contestato anche agli esponenti sindacali).
La conseguenza è che l’INPS dovrà ricalcolare gli importi degli assegni straordinari (a nostro vantaggio). Per chi si trova nel sistema “pro rata contributivo” la differenza netta mensile sarà di poche decine di euro, per chi invece si trova nel sistema misto e quindi ha un montante contributivo importante la differenza può essere significativa (anche oltre 200 euro netti mensili).
La stima del maggior onere per il Fondo stesso (circa 6 milioni di euro fino al 2024) a seguito del ricalcolo degli assegni a vantaggio dei lavoratori.------------------
Spero possa essere utile a tutti.

4 commenti:

  1. Ma non sono postali usate altri mezzi grazie.

    RispondiElimina
  2. Dare un'occhiata anche a ciò che accade agli altri esodati, non disturba, basta che non una tantum, ma taaantum

    RispondiElimina
  3. "Ma non sono postali usate altri mezzi grazie."
    In risposta a questo postale: fai richiesta di una password, fai oscurare il blog, così soltanto gli esodati postali possano inserire articoli, leggerli ed intervenire!
    Un esodato, che non è ne un postale ne un bancario.

    RispondiElimina
  4. casualmente ho raggiunto questo blog , non sono postale ne bancario , ma di un fondo di solidarietà ed ho avuto accesso alla pensione nel mese di settembre 2013 con meno di 62 anni di età e non ho subito alcuna penalizzazione in quanto salvaguardato e titolare di prestazione straordinaria al 4 dicembre 2011. Rispetto la riforma fornero i salvaguardati di tutte le categorie non debbono subire penalizzazioni . Ciò che è accaduto a me è successo anche agli altri colleghi che erano con me nel fondo e sono andati in pensione .

    RispondiElimina