Indirizzo mail

Puoi contattarci scrivendo a: cumpustela@gmail.com

sabato 19 aprile 2014

Esodati. Domande al via

Esodati. Domande al via
Commenta per primo

È possibile inviare le istanze per accedere alla quinta platea di salvaguardia
Tutto pronto per la quinta platea di esodati. Infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto (Lavoro-Economia) 14 febbraio 2014 che amplia la platea dei salvaguardati (pari a 17.000 unità), stabilendo il limite massimo numerico e la ripartizione dei soggetti interessati alla concessione dei benefici. Per poter rientrare in tale contingente, i potenziali beneficiari dovranno presentare all’INPS istanza di accesso ai benefici, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Legge di Stabilità 2014
In particolare, stiamo parlando della salvaguardia addizionale prevista dalla Legge di Stabilità 2014 (art. 1, c. 194-198 della L. n. 147/2013), che ha quantificato in 17.000 le unità che possono accedere al pensionamento, con una decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2014. A tal proposito, si rammenta che la manovra finanziaria ha esteso il contingente dei prosecutori volontari di altre 6.000 unità, arrivando così complessivamente a 23.000 unità.

D.M. 14 febbraio 2014
Il D.M. 14 febbraio 2014 all’art. 8 ha stabilito che la ripartizione dei soggetti interessati ai benefici previsti dal decreto stesso, tra le tipologie dei soggetti interessati e nel limite delle risorse indicate. Nel dettaglio, i soggetti interessati sono:
  • i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011;
  • i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012;
  • i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012;
  • i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011;
  • i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
  • i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
In tutti i casi, ad eccezione dell’ultimo, non si decade dal diritto se i suddetti lavoratori abbiano svolto successivamente, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Monitoraggio
Le domande di pensionamento dei lavoratori saranno monitorati direttamente dall’INPS sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, prevedendo che, nel caso di raggiungimento del limite numerico, non siano prese in considerazione ulteriori domande. L’esame delle istanze viene effettuato invece da apposite commissioni che comunicheranno l’accoglimento delle stesse in maniera tempestiva all’INPS. Il lavoratore può proporre eventuale richiesta di riesame entro 30 giorni dalla data di ricevimento della decisione.
 
Leggi anche: Blasting News

Nessun commento:

Posta un commento