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venerdì 27 giugno 2014

Il testo emendativo del governo (VI salvaguardia)

Il Ministro Poletti ha presentato oggi in Commissione Lavoro della Camera la proposta del Governo sugli esodati.
NON è la SOLUZIONE STRUTTURALE, ma una SESTA salvaguardia
Questo il testo che verrà discusso in Aula da Mercoledì 2 luglio 2014.







ULTERIORI INTERVENTI IN MATERIA DI SALVAGUARDIA PENSIONISTICA


(“sesta salvaguardia”)

Ampliamento da 36 a 48 mesi dall’entrata in vigore del d.l. 201/2011 del periodo di maturazione dei previgenti requisiti pensionistici con aggiunta della nuova categoria dei c.d. “cessati a tempo determinato”


Art. 1


  1. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell’accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al predetto articolo 22, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
     


  1. all’alinea, le parole: “ulteriori 55.000 soggetti” sono sostituite dalle seguenti: “ulteriori 35.000 soggetti”;
     
  2. alla lettera a), le parole: “alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall’attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “siano percettori, entro i quindici giorni successivi all’entrata in vigore della presente disposizione, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e il cui rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, ovvero cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al decreto 8 ottobre 2012 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2012, n. 17”;
     


  1. All’articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono ridotti di 198 milioni di euro per l’anno 2016, 380 milioni di euro per l’anno 2017, 495 milioni di euro per l’anno 2018, 240 milioni di euro per l’anno 2019 e 35 milioni di euro per l’anno 2020.
     
  2. Per effetto di quanto disposto al comma 1, lettera a), del presente articolo, è operata una corrispondente diminuzione nel contingente numerico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012 citato al comma 1, lettera b),del presente articolo.
     
  3. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell’accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al predetto articolo 11, comma 2, le parole: “nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno 2018 e di 12 milioni di euro per l'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di 77 milioni di euro per l'anno 2014, di 83 milioni di euro per l'anno 2015, di 63 milioni di euro per l'anno 2016, di 43 milioni di euro per l'anno 2017, di 24 milioni di euro per l'anno 2018 e di 6 milioni di euro per l'anno 2019”. Conseguentemente, all’articolo 1, comma 235 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni gli importi indicati al quarto periodo sono ridotti di 74 milioni di euro per l’anno 2014, 81 milioni di euro per l’anno 2015, 61 milioni di euro per l’anno 2016, 42 milioni di euro per l’anno 2017, 23 milioni di euro per l’anno 2018 e 6 milioni di euro per l’anno 2019.


Art. 2


  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del predetto decreto-legge n. 201 del  2011, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dall’articolo 1, commi da 194 al 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e i relativi decreti ministeriali attuativi del 1º giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
     


  1. nei limiti di 5.500 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionino, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento potrà comunque essere effettuato  solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità sopra indicato;
     
  2. nei limiti di 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere a), e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
     
  3. nei limiti di 8.800 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c)  e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011
     
  4. nei limiti di 1.800 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
     
  5. nei limiti di 4.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.


 


2.       Per i lavoratori di cui al comma 1, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all’entrata in vigore della presente disposizione e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità come specificato nel predetto comma 1.


 


  1. Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo, non può avere decorrenza anteriore all’entrata in vigore della presente legge.
     


  1. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si applicano per ogni singola categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2014, n. 17. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e altresì provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 6, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.


 


  1. Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall’INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce annualmente al Parlamento in ordine all’attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate.


 


  1. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni  di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 331 milioni di euro per l'anno 2017, 203 milioni di euro per l'anno 2018, 173 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l’anno 2020, 49 milioni di euro per l’anno 2021 e 4 milioni di euro per l’anno 2022. Conseguentemente. all’articolo 1, comma 235 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati per gli importi di cui al precedente periodo.

Art. 3


  1. L’articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, potrà essere effettuato solo con riferimento ai sei mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità relativa alla mobilità in cui l’assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.
     
  2. Per i lavoratori di cui al comma 1 che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n.147, e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità relativa alla mobilità in cui l’assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.





Art. 4


  1. Per effetto delle modifiche di cui agli articoli 1 e 2, all’articolo 1, comma 235 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, quarto periodo, le parole “a 1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni di euro per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “a 1.354 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.395 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.877 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.397 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.320 milioni di euro per l'anno 2018, a 626 milioni di euro per l'anno 2019,  a 172 milioni di euro per l'anno 2020, a 49 milioni di euro per l’anno 2021 e a 4 milioni di euro per l’anno 2022”.
     
  2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di 31 milioni di euro per l’anno 2014, 91 milioni di euro per l’anno 2017, 315 milioni di euro per l’anno 2018 e 73 milioni di euro per l’anno 2019.
     
  3. All’onere derivante da quanto previsto dall’articolo 2 e dal comma 2 del presente articolo pari a 74 milioni di euro per l’anno 2014, 218 milioni di euro per l’anno 2015, 378 milioni di euro per l’anno 2016, 422 milioni di euro per l’anno 2017, 518 milioni di euro per l’anno 2018, 246 milioni di euro per l’anno 2019, 128 milioni di euro per l’anno 2020, 49 milioni di euro per l’anno 2021 e 4 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede:
     


  1. quanto a 74 milioni di euro per l’anno 2014, 81 milioni di euro per l’anno 2015, 259 milioni di euro per l’anno 2016, 422 milioni di euro per l’anno 2017, 518 milioni di euro per l’anno 2018, 246 milioni di euro per l’anno 2019, 35 milioni di euro per l’anno 2020 per effetto delle economie derivanti dall’articolo 1;
     
  2. quanto a 137 milioni di euro per l’anno 2015, 119 milioni di euro per l’anno 2016, 93 milioni di euro per l’anno 2020, 49 milioni di euro per l’anno 2021 e 4 milioni di euro per l’anno 2022 mediante …..


NB: Gli oneri complessivi del provvedimento così come la copertura necessaria sono da ritenersi provvisori in attesa di una verifica mediante acquisizione da parte di INPS di elementi di dettaglio relativi alle quantificazione in particolare con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 2, lettera c) (8.800 cessati) il cui onere appare fortemente ridotto rispetto ad analoghe fattispecie già valutate.




2 commenti:

  1. Nelle interviste a Poletti continuo a leggere l'affermazione che:

    "Solo che chi maturerà il diritto nell'arco dell'anno prossimo sarà incluso nelle salvaguardie, cosa che finora non era prevista"

    Nel testo di legge riportato su questo sito invece si continua a parlare di decorrenza del trattamento pensionistico e non di diritto; ricordo che, con la vecchia normativa anteFornero, questo vuol dire 15 mesi di differenza!
    Si possono almeno avere delle certezze? non è accettabile che venga dichiarata una cosa e legiferato tutt'altro!

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  2. Il diritto ante fornero era 40 anni di contributi, la decorrenza ante fornero era di un anno di attesa per ricevere il vitalizio 40 anni +1. Bisogna vedere cosa partoriscono, visto che le parole hanno un senso compiuto. Diritto o decorrenza?
    Un'altro pasticcio?
    Saluti

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