Atti Parlamentari - Camera dei
Deputati
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
PROPOSTA DI LEGGE N. 224
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI FEDRIGA, CAPARINI
Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe
riguardanti l’accesso al trattamento pensionistico
Presentata il 15 marzo 2013
ONOREVOLI COLLEGHI ! — Abbiamo sempre ritenuto la manovra economica
varata dal Governo Monti con il cosiddetto « decreto salva Italia »
(decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214) ingiusta e iniqua, perché si è scelto di
scaricare il risanamento dei conti pubblici su lavoratori e su pensionati in quanto
categorie certe e facilmente individuabili e, quindi, quantificabili. Le difficoltà
che queste categorie, a seguito delle nuove disposizioni legislative in materia
di trattamenti pensionistici e di costi e di sacrifici. Ma tra loro ci sono due
fattispecie ancora più penalizzate: i lavoratori cosiddetti « esodati » e
quelli in mobilità in cassa integrazione guadagni. I primi sono coloro che
avevano concluso una trattativa, in base alla normativa previgente, per andare
in pensione e che non possono più farlo perché sono cambiati le regole di
accesso e i requisiti richiesti, e che si ritrovano ora senza pensione e senza
stipendio. Gli altri sono i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali
perché espulsi dal ciclo produttivo a causa della crisi, prossimi alla
maturazione dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico secondo
la normativa vigente e ora anch’essi a rischio di ritrovarsi senza alcuna
copertura reddituale quando finirà il trattamento di sostegno al reddito.
Queste due classi di lavoratori – è noto a tutti – il decreto salva
Italia non le ha salvaguardate.
Il successivo intervento legislativo operato con il cosiddetto «decreto
milleproroghe» (decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 15) ha corretto alcune
storture, ampliando la platea dei beneficiari dell’esenzione dall’applicazione della
nuova disciplina previdenziale, ma non è sufficiente, perché la data del 31 dicembre
2011 fa riferimento alla risoluzione del rapporto di lavoro e non agli accordi
individuali stipulati, non contempla, cioè, tutti coloro che hanno stipulato un
accordo entro il 31 dicembre 2011 con la previsione di lasciare il posto di
lavoro a gennaio o febbraio 2012 o comunque nel corso del 2012.
Parimenti, gli interventi operati con l’ultima legge di stabilità
approvata dal Parlamento non hanno dato una soluzione definitiva alla
problematica, bensì la salvaguardia per soli altri 10.130 esodati.
Con la presente proposta di legge si intende, pertanto, riparare a un
evidente errore di quantificazione dei lavoratori in mobilità o esodati
interessati, apportando delle modifiche all’articolo 24, comma 14, del decreto
salva Italia e all’articolo 6, comma 2-ter, del decreto milleproroghe.
Il testo che riproponiamo è quello elaborato dal Comitato ristretto
della Commissione lavoro nella scorsa legislatura ed approdato all’esame
dell’Aula prima del termine della legislatura, sia pur con delle modifiche,
perché intendiamo proseguirne l’iter per non vanificare il lavoro fino ad allora
svolto con il contributo di tutte le forze politiche. La modifica principale è
lo slittamento al 31 gennaio 2012 della data di riferimento per considerare la
platea dei soggetti da salvaguardare, rispetto alla normativa vigente che la
fissa al 4 dicembre 2011. Un’altra modifica, invece, intende eliminare la
previsione di legge « nei limiti delle risorse », al fine di superare le quantificazioni
finanziarie compiute dal Governo Monti rapportate ad una ristretta platea di
lavoratori esodati.
PROPOSTA DI LEGGE
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ART. 1.
(Modifiche all’articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214).
1. All’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
« 10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è
consentito al lavoratore l’accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:
a) in via sperimentale dal 1o gennaio 2013 al 31
dicembre 2015, in presenza di un’anzianità contributiva pari a 35 anni e di
un’età, comprensiva del periodo occorrente per l’esercizio del diritto, pari o superiore
a 57 anni per le lavoratrici dipendenti, a 58 anni per le lavoratrici autonome
e per i lavoratori dipendenti, a 59 anni per i lavoratori autonomi;
b) in via sperimentale dal 1o gennaio 2016 al 31
dicembre 2017, in presenza di un’anzianità contributiva pari a 35 anni e di
un’età, comprensiva del periodo occorrente per l’esercizio del diritto, pari o superiore
a 59 anni per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti e a 60 anni per i lavoratori
e le lavoratrici autonomi.
10-ter. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del
comma 10-bis il trattamento pensionistico è liquidato interamente con il sistema
di calcolo contributivo, anche con riferimento all’anzianità contributiva maturata
prima del 1o gennaio 1996. Entro il 31 settembre 2017 il Governo trasmette alle
Camere una relazione sugli effetti della sperimentazione di cui al medesimo comma
10-bis, ai fini di una sua eventuale prosecuzione »;
b) al comma 14:
1) all’alinea, dopo le parole: «in vigore del
presente decreto» sono inserite le seguenti: «, escludendo in ogni caso l’applicazione
della disciplina delle decorrenze di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
e successive modificazioni, », dopo le parole: «che maturano i requisiti entro
il 31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: « ai soggetti di cui
all’articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni,
e » e le parole: «nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma
15 e sulla base della procedura ivi disciplinata» sono soppresse;
2) le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2012»;
3) alla lettera a), le parole: «entro il periodo di
fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro
mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di
conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi
sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto
da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni»;
4) alla lettera b) sono aggiunte, infine, le
seguenti parole: «, a prescindere dall’effettivo collocamento in mobilità entro
tale data»;
5) alla lettera c):
5.1) dopo le parole: «23 dicembre 1996, n. 662,»
sono inserite le seguenti: «o per i quali non siano trascorsi ventiquattro mesi
dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria»;
5.2) le parole: «; in tale secondo caso gli
interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di
almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta
età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata
in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, ferme restando
le condizioni previste dall’articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.
14, e successive modificazioni »;
5.3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta
salva la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo quanto
previsto dai commi 10, 10-bis e 10-ter»;
6) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa
domanda alla data del 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino i requisiti
utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018.
Ai fini della fruizione dei benefìci di cui alla presente lettera non rilevano l’eventuale
prestazione lavorativa successiva all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria
della contribuzione né l’eventuale mancato versamento, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o
accreditabile»;
7) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«e-ter) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre
2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino i
requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente prima della
data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del
trattamento di sostegno al reddito ovvero entro quarantotto mesi successivi al
termine del trattamento medesimo»;
c) al comma 15-bis, alinea, dopo le parole: «del
settore privato» sono inserite le seguenti: «e del settore pubblico»;
d) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti
al Fondo speciale istituito presso l’INPS ai sensi dell’articolo 43 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli
addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto
il carattere usurante della relativa attività».
ART. 2.
(Modifiche all’articolo 6 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14).
1. All’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.
14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter, le parole: «nei limiti delle
risorse e » sono soppresse; le parole: « il cui rapporto di lavoro si sia risolto
entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche
ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in
applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati» sono
sostituite dalle seguenti: « il cui rapporto di lavoro si risolva
unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell’impresa o in ragione di accordi
individuali sottoscritti entro il 31 gennaio 2012 o in applicazione di accordi collettivi
di incentivo all’esodo stipulati anche a livello provinciale entro la medesima
data del 31 gennaio 2012,»; le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo»
sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico
» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della concessione dei
benefìci di cui al presente comma non rileva l’eventuale prestazione di
un’altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi
individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all’esodo
ai sensi del periodo precedente»;
b) al comma 2-quater sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonché i periodi di fruizione dei permessi di cui all’articolo
33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e i periodi
di cui all’articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
ART. 3.
(Validità degli
accordi per la gestione di eccedenze occupazionali).
1. Ai fini dell’accesso al regime previdenziale
vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze
occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese,
entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.
ART. 4.
(Monitoraggio degli effetti del nuovo sistema
previdenziale).
1. Ai fini di una puntuale verifica degli effetti
previdenziali e finanziari determinatisi a seguito delle modifiche alla disciplina
del sistema pensionistico di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come
da ultimo modificato dall’articolo 1 della presente legge, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta semestralmente alle
competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al numero
complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento
pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe
previste dall’ordinamento e ai relativi effetti finanziari.
ART. 5.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle
disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa
al Fondo per lo sviluppo e la coesione, così rinominato dall’articolo 4 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
2. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui
all’articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell’economia
e delle finanze — Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure in
materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni
di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in
essere alla medesima data di entrata in vigore della presente legge, il
reperimento delle maggiori entrate di cui al comma 1. A decorrere dall’anno 2013,
le maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per essere destinate alle finalità di cui al
presente articolo.
Che senso ha postare questa vecchia PDL 224 Fedriga,Camparini assorbita dal nuovo testo unificato c.224 Fedriga e abbinate .
RispondiEliminaMe l'ero chiesto anch'io.
EliminaParlando con altri esodati ho sentito dire che è calendarizzata per la discussione di lunedì prossimo
Calendarizzata in Assemblea il 23 /27 Giugno 2014
Eliminarisulta il nuovo testo unificato c.224 Fedriga e abbinate
che è una proposta di Legge molto diversa dalla sola vecchia abrogata PDL 224 Fedriga/Camparini .