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sabato 19 luglio 2014

Ecco chi entra nella sesta salvaguardia

Esodati, ecco chi entra nella sesta salvaguardia
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Sono nata il 3 maggio del 1957 e sono una lavoratrice precoce. Sto versando dal 2010 i contributi per raggiungere, all'inizio i vecchi 40 anni di contributi, ora invece li sto versando per arrivare a 41 anni e mezzo. Non sono riuscita ad accedere alla quinta salvaguardia per via del paletto della decorrenza in quanto raggiungo le 2080 settimane proprio in questo mese e traguarderei la pensione alla fine del 2015. Ora volevo sapere se cambia qualcosa con questa nuova salvaguardia Giulia da Roma.
Si ritiene che la risposta sia positiva. Il disegno di legge in materia di sesta salvaguardia estende infatti di un anno i vari profili di tutela aperti, tra cui anche gli autorizzati ai volontari. Nello specifico l'intervento interessa:
a) (mobilità) i lavoratori collocati in  mobilità ordinaria a seguito  di   accordi  governativi o  non  governativi, stipulati  entro  il 31   dicembre 2011,  cessati dal  rapporto di  lavoro entro il  30  settembre 2012   e  che   perfezionano, entro il periodo di  fruizione dell’indennità di  mobilità, ovvero, anche  mediante  il  versamento  di contributi   volontari,  entro  dodici  mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011 (5.500 posizioni disponibili);

b) (prosecuzione volontaria) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. I lavoratori in questione devono maturare la decorrenza del trattamento pensionistico, con le vecchie regole, entro il 6 gennaio 2016 (12mila posizioni complessive disponibili);
c) (cessati dal servizio) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;  i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. I lavoratori in questione devono maturare la decorrenza del trattamento pensionistico, con le vecchie regole, entro il 6 gennaio 2016 (8.800 posizioni complessive disponibili);
d) (in congedo) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni. I lavoratori in questione devono maturare la decorrenza del trattamento pensionistico, con le vecchie regole, entro il 6 gennaio 2016 (1.800 posizioni complessive disponibili);
e) (a tempo determinato) i lavoratori con  contratto di  lavoro a  tempo determinato  cessati  dal   lavoro tra  il  1° gennaio 2007   e  il  31  dicembre 2011,  non rioccupati a  tempo indeterminato. I lavoratori in questione devono maturare la decorrenza del trattamento pensionistico, con le vecchie regole, entro il 6 gennaio 2016 (4mila posizioni complessive disponibili).
La lettrice maturando un diritto a pensione nel luglio 2014 (con 40 anni di contributi) avrebbe conseguito la rendita pensionistica dal novembre 2015, entro la deadline del 6.1.2016.  Si avverte tuttavia che il disegno di legge attende il via libera del Senato e dunque è necessario attendere. La lettrice dovrà presentare apposita istanza di accesso al beneficio entro 60 giorni dalla conversione in legge del provvedimento.
(Leggi)


7 commenti:

  1. Pazzesco ....lasciato il lavoro, maturavo il diritto alla pensione a Novembre 2014 e la pensione effettiva a Dicembre 2015. Poi la fornero decreta la 111 a luglio 2011 e aumenta la finestra da 12 a 15 mesi. Instancabile, a ottobre 2011 decreta la sua sventurata riforma. Il micidiale effetto combinato dei due provvedimenti sposta la mia pensione effettiva a febbraio 2016....e ZAC! ...sono fuori anche dall'ultima salvaguardia!! Siamo vittime di politici dilettanti e inaffidabili....

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  2. Giusto... tranne che nel luglio 2011 il ministro non era Fornero ma Sacconi, presidente del consiglio era Berlusconi e all'economia c'era Tremonti

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    1. Non mi fate questi paragoni altrimenti mi incazzo....perche' aver alzato di tre mesi in piu' la finestra d'uscita non ha ucciso nessuno....mentre le legge SFORNERO ha affamato l'Italia e distrutto famiglie..

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  3. Si fanno sempre paragoni del cavolo......lo slittamento di TRE MESI finestra legge Sacconi non ha creato danni ingenti pari a quelli della legge 'fornero' .....personalmente io , invece di percepire la pensione a marzo l'ho percepita a luglio...qual e' il problema ?!?!?!?!?! SOFFERMATI un po' ad esaminare la legge 'sfornero' !!!!!!!!! ..........ed impariamo a giudicare e condannare guardando in faccia la realta' per quella che E' .....non per colori di casacche o dalla simpatia o antipatia che si puo' nutrire nei confronti di un politico .....cosi' evitiamo che gli stranieri alleati giudichino l'ITALIANO negativamente anche sull'etica

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  4. Sacconi non ha combinato i guai della fornero. Questa avrebbe fatto meglio a capire cosa stava facendo, piuttosto che creare danni a gò gò. Quanto poi alla salvaguardia, escludere qualcuno per via dell'incremento della finestra di 3 mesi stabilito dalla 111/2011 (indipendentemente da chi l'abbia firmata), è demenziale e profondamente ingiusto. E dimostra che i nostri politici non sono in grado di fare i legislatori ...

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  5. ...ed ora il Senato dovrebbe modificare il provvedimento di questa ennesima salvaguardia per fare rientrare anche quei poveretti esclusi per la 111/2011

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  6. IL SENATO DOVREBBE FARE IN MODO CHE TUTTI GLI ESODATI ESCLUSI DALLA SESTA SALVAGUARDIA A CAUSA DELL'ASPETTATIVA DI VITA SIANO SALVAGUARDATI ANCHE LORO CON LA CONSEGUENTE DECORRENZA DEL PRIMO RATEO PENSIONISITICO TRE MESI PIU' TARDI IN MODO TALE DA SODDISFARE COMUNQUE LA PREESISTENTE NORMATIVA COSIDDETTA :"ASPETTATIVA DI VITA".

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