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giovedì 10 luglio 2014

Esodati, un anno in piu' per i lavoratori in mobilità

Esodati, un anno in piu' per i lavoratori in mobilità
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I lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che   perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine della mobilità, i requisiti di pensionamento previgenti Dl 201/2011 potranno mantenere le vecchie regole pensionistiche nel limite di 5.500 unità.
E' quanto prevede l'articolo 2, comma 1, lettera a) del nuovo disegno di legge in materia di esodati (qui il testo del provvedimento) che darà il via libera ad ulteriori 32mila salvaguardie.
Per il profilo di tutela riguardante i lavoratori in mobilità pertanto la misura consentirà, per la prima volta, anche a chi non è riuscito a perfezionare entro la fine dell'indennità di mobilità un diritto a pensione con le vecchie regole la possibilità di accedere al regime derogatorio a condizione che il diritto a pensione sia raggiunto entro i successivi 12 mesi dalla fine dell'ammortizzatore sociale. In passato infatti molti lavoratori hanno visto sfumare la tutela proprio per non essere riusciti a rispettare questo particolare parametro. Con l'approvazione del nuovo disegno di legge invece anche chi, per esempio, avrà raggiunto il requisito anagrafico utile per la pensione di anzianità (61 anni e 3 mesi) entro i 12 mesi dalla fine dell'indennità di mobilità potrà presentare istanza di accesso alla salvaguardia.
Qualora fosse il requisito contributivo a non essere perfezionato entro la mobilità i lavoratori in questione potranno procedere al versamento dei volontari in modo da perfezionarlo comunque entro i successivi 12 mesi dal termine della mobilità. In tal caso il versamento potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti  la domanda di  autorizzazione stessa. Il versamento potrà comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità. Pertanto un lavoratore che abbia raggiunto, ad esempio, 39 anni e 3 mesi di contributi al termine della mobilità potrà farsi autorizzare ai volontari per versare i rimanenti 9 mesi al fine di raggiungere 40 anni di contributi ed accedere alla salvaguardia.
(Leggi)

14 commenti:

  1. Dottor Bernardo Diaz, siamo sicuri che i 12 mesi successivi al termine della mobilità valgono anche per il raggiungimento del requisito anagrafico? Sarebbe troppo bello, ma io ho timore di no. Lei ne è proprio sicuro o no? Da cosa lo desume?

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    1. Ha ragione l'autore dell'articolo. Il testo dice che la salvaguardia interessa ; Lavoratori collocati in mobilità ordinaria .......... ......................che perfezionano i requisiti entro
      il periodo di fruizione del'indennità di mobilità , o, ANCHE,
      mediante il versamento di contributi volontari entro dodici mesi dalla fine della mobilità . Quindi il requisito può essere raggiunto o con i volontari o senza purchè sia raggiunto entro i 12 mesi dalla fine della mobilità. Stop. Se poi vogliono limitarlo questi governanti lo dovranno indicare chiaramente.

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    2. Ulteriori paletti incostituzionali che hanno la sola
      giustificazione di contenere la spesa di restituzione
      dei risparmi ai diretti proprietari c.d."esodati ".
      Mettiamola così, mediante il versamento di contributi volontari entro dodici mesi successivi dalla fine della mobilità ovvero anche perfezionando i requisiti entro
      il periodo di fruizione del'indennità di mobilità .
      Requisiti o entro dodici mesi versando i contributi volontari o con tutti i requisiti entro la mobilità ,
      non dice di conseguire il requisiti
      entro dodici mesi anche con l'età ma con i contributi
      come nella precedente quinta salvaguardia.
      Però come da regole della legge precedente non è previsto da conseguire entro un limite di tempo ma
      in questo caso non c'è un limite di tempo entro la
      quale raggiungere i requisiti al diritto alla pensione
      ( non parla di maturazione della decorrenza) .


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    3. E chi aveva i contributi ma
      per dieci giorni di età anagrafica
      mancanti non ha i requisiti
      alla fine della mobilità
      continua ad essere escluso
      da qualsiasi salvaguardia
      per il gravissimo reato
      di aver pensato di conseguirli
      come era possibile regolarmente
      nella legge precedente l'illuminata
      retroattiva incostituzionale"riforma"
      monti/fornero condannati a sette
      anni di povertà totale.

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  2. Sul blog di Cesare Damiano, nell'area "agenda", c'è scritto che i dodici mesi successivi alla fine della mobilità sono utili solo per il raggiungimento del requisito contributivo e non anche di quello anagrafico. Anche io chiedo a Bernardo Diaz se è vero quello che ha scritto nel suo articolo o se anche lui scrive soltanto per fare vetrina sulle nostre disgrazie. Grazie per la risposta..........se ha argomenti per rispondere.....

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  3. se nei dodici mesi successivi al termine della mobilità hai 61 e 3 mesi e almeno 35 anni di contributi sei un salvaguardato in quanto raggiungi quota 96.
    Giuseppe 53

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    1. Giuseppe 53, da quello che ho potuto capire, la famosa "quota 96" non esiste più. Mi auguro di sbagliarmi.

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  4. Cesare Damiano dice che non è vero quello che tu dici. I dodici mesi dopo la mobilità non servono per raggiungere il requisito anagrafico ma solo quello contributivo. In poche parole se alla fine della mobilità non hai 61 anni e 3 mesi non sei un salvaguardato.......neanche se hai 39 anni di contributi

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    1. HAI PERFETTAMENTE RAGIONE: PRIMA DEVI RAGGIUNGERE L'ETA'
      ANAGRAFICA E POI QUELLA CONTRIBUTIVA.
      ALLA FINE DI QUESTO ITER, DEVI DOPO AGGIUNGERE 1 ANNO DI FINESTRA, SEMPRE CHE NON CI SIANO I MESI PER L' ASPETTATIVA
      DI VITA.

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  5. Il testo dice che la salvaguardia interessa ;
    Lavoratori collocati in mobilità ordinaria ..........
    ......................che perfezionano i requisiti entro
    il periodo di fruizione del'indennità di mobilità ,
    o, ANCHE,
    mediante il versamento di contributi volontari
    entro dodici mesi dalla fine della mobilità .
    NESSUN RIFERIMENTO ALL'ETÀ ANAGRAFICA.




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    1. Perfezionare i requisiti, è insito, che bisogna avere sia i contributi che l' età
      anagrafica, relativamente alle regolei previgenti la legge Fornero.
      Bisogna anche tener conto della finestra di 1 anno, dopo aver acquisito i requisiti.

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  6. Raggiungendo i 40 anni di contributi nell'anno successivo alla fine della mobilità, anche attraverso il versamento dei contributi volontari, si può andare in pensione con le vecchie regole a prescindere dall'età? Alla fine della mobilità io avrò 59 anni e 39 anni e mezzo di contributi. Se versassi 6 mesi di contributi raggiungerei i 40 anni. Potrò accedere alla 6° salvaguardia?.......pur avendo circa 60 anni di età?

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    1. Non sono un esperto in materia, ma il 1° gennaio 2011, esisteva già la finestra di 1 anno dopo aver raggiunto sia l' età che i contributi.
      Ti consiglio di rivolgerti ad un patronato e ti faccio i migliori auguri.

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  7. Quanto tempo impiegherà il senato per trasformare il legge? Avete idea?

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