Esodati, a giorni il via libera alla sesta salvaguardia
Ancora qualche giorno e la sesta salvaguardia per gli esodati non
tutelati dalle precedenti operazioni di garanzia diventerà legge. La
Commissione Lavoro del Senato approverà definitivamente in settimana la
proposta già varata a fine luglio alla Camera.
Per evitare «navette» tra i due rami del Parlamento, con inevitabili
rinvii e allungamenti di tempi, il pacchetto definito due mesi fa su
iniziativa del governo non è stato modificato nel passaggio a Palazzo
Madama. E, anzi, per fare più in fretta sarà licenziato direttamente in
commissione, senza il voto dell’aula.
Ricapitoliamo, dunque, i termini della nuova salvaguardia che
riguarderà ben 32.100 lavoratori rimasti senza stipendio e senza
pensione in questi ultimi anni per effetto della stretta della riforma
Fornero. Diciamo meglio: la sesta salvaguardia contempla, in realtà,
8.100 nuovi posti, con la riassegnazione di 24 mila posizioni avanzate
nell'ambito della seconda e della quarta salvaguardia. La somma, come
accennato, fa 32.100.
I lavoratori potenzialmente interessati alla nuova protezione, che
permette di andare in pensione con i requisiti pre-riforma, appartengono
alle seguenti categorie:
- a) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria
della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far
valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla
data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla
data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- b) lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30
giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai
sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile,
ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo
stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a
livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo
il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di
lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- c) lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30
giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi
individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e
412-ter del Codice di procedura civile, ovvero in applicazione di
accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni
comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31
dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi
attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato;
- d) lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione
unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31
dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di
cessazione, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato;
- e) lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in
congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n.
151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai
sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e
successive modificazioni;
- f) lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato
cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre
2011, non rioccupati a tempo indeterminato;
- g) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre
2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile
alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo
accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo
compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data
del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- h) lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di
accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31
dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre
2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità
di mobilità, ovvero, anche mediante il versamento di contributi
volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i
requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011.
I lavoratori indicati fino alla lettera g) potranno ottenere il
pensionamento secondo le vecchie regole a condizione che la data di
decorrenza del loro trattamento previdenziale cada entro il 6 gennaio
2016.
Per i lavoratori individuati alla lettera h) la condizione richiesta è
diversa: i precedenti requisiti previdenziali devono essere maturati
entro la data di scadenza dell'indennità di mobilità. Anzi, il
lavoratore potrà, attraverso il versamento dei contributi volontari,
perfezionare il diritto a pensione anche entro i 12 mesi successivi alla
scadenza dell'indennità stessa.
Chiarite le regole della sesta salvaguardia, si può osservare che tre sono le linee lungo le quali opera il nuovo intervento.
In primo luogo si stabilisce che sarà possibile maturare la
decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2016 per alcune tipologie
di lavoratori individuate dalle precedenti operazioni (lavoratori in
congedo per assistere i figli disabili, lavoratori autorizzati ai
contributi volontari e lavoratori cessati dal servizio con accordi o con
risoluzione unilaterale).
In secondo luogo, si introduce per la prima volta una nuova
categoria: quella dei lavoratori che hanno concluso un contratto a tempo
determinato tra il 2007 e il 2011 e che non abbiano più trovato
un’occupazione a tempo indeterminato.
In terzo luogo, si prevede la tutela anche di altri lavoratori
collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non
governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto
di lavoro entro il 30 settembre 2012 che perfezionano, entro il periodo
di fruizione dell’indennità di mobilità ovvero, anche mediante il
versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello
stesso periodo, i precedenti requisiti di pensionamento. E in questo
caso si estende, per la prima volta, la possibilità di tutela anche a
coloro che non sono riusciti a maturare il diritto entro gli stretti
tempi della mobilità.
Vediamo ora i nuovi posti disponibili assegnati alle diverse
categorie: 1.800 per i lavoratori in congedo per assistere parenti
disabili; 12mila per i prosecutori volontari; 4mila per i lavoratori con
contratto a tempo determinato; 8.800 per i cessati con risoluzione o
accordo con il datore; 5.500 per lavoratori collocati in mobilità
ordinaria.
Quanto alle posizioni eliminate e riassegnate, vengono eliminati
20mila dei 40mila posti che la seconda salvaguardia aveva previsto per i
lavoratori destinati alla mobilità a seguito di accordi siglati in sede
governativa entro il 2011: si stabilisce che la tutela è attivabile in
favore dei lavoratori percettori di cassa integrazione guadagni che
cessano dall'attività entro il 31 dicembre 2016 e di coloro che cessano
entro il 31 dicembre 2014 i cui nominativi siano comunicati al Ministero
del Lavoro entro il 31 dicembre prossimo. Fermo restando la condizione
che tali soggetti maturino i requisiti per il pensionamento entro la
fruizione dell'indennità di mobilità.
Altri 4.000 posti vengono
recuperati dal 6.500 indicati nella quarta salvaguardia
per i
lavoratori licenziati o dimessisi a seguito di accordi.
Per la copertura degli oneri il provvedimento attinge, in buona
misura, alle risorse stanziate per le precedenti salvaguardie e in parte
non utilizzate (in quanto le effettive richieste di pensionamento si
sono rivelate inferiori alle attese), con conseguente riduzione, come
abbiamo visto, delle platee ivi previste.
A conti fatti, il numero dei lavoratori complessivamente
salvaguardati sale a 170.100 (a fronte dei 162.000 previsti a
legislazione vigente).
Raffaele Marmo
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