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domenica 7 settembre 2014

Esodati, Miur: dimissioni entro il 7 Ottobre per la quarta salvaguardia

Esodati, Miur: dimissioni entro il 7 Ottobre per la quarta salvaguardia
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I lavoratori del comparto scuola interessati alla quarta salvaguardia dovranno presentare domanda di dimissioni entro 20 giorni dall'avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico 2014/2015.
I lavoratori del comparto scuola fruitori della legge 104/1992 nel corso del 2011 che hanno ricevuto le lettere che autorizzano il pensionamento con i requisiti ante 2012 ai sensi del Dl 102/2013 dovranno presentare domanda di cessazione dal servizio entro 20 giorni dall'avvio delle lezioni. E' quanto ha precisato una nota del Miur.
Nella nota (disponibile in allegato a fondo pagina) si avvisa che la sede centrale dell'INPS ha già inviato a gran parte del personale del comparto la comunicazione di poter fruire del diritto a pensione in regime di salvaguardia. Per molti altri soggetti, i cui elenchi sono stati già trasmessi agli Uffici Scolastici Regionali, tuttavia l'Inps comunicherà tale diritto solo dopo l'avvio dell'anno scolastico 2014/2015, cioè dopo il 1° settembre.

Per tale ragione l'Inps ha chiesto agli USR di avvisare gli interessati del loro diritto a pensione nelle more dell'invio della certificazione da parte dell'Inps. Del resto, ricorda la nota, per accedere al trattamento di pensione è necessario presentare domanda di cessazione dal servizio. La domanda di cessazione dovrà essere presentata quanto prima e comunque non oltre il 20° giorno dall'inizio delle lezioni (ultime regioni 17 settembre) e quindi in un arco di tempo che va dal 28 Settembre al 7 ottobre 2014 a seconda delle regioni. Le lezioni inizieranno infatti l’8 settembre 2014 in Alto Adige; il 10 Settembre in Trentino e Molise; l'11 Settembre in Val D'Aosta ed Abruzzo; il 15 settembre in tutte le altre regioni con l'eccezione delle Sicilia e della Puglia in cui la data è fissata al 17 Settembre.
Interessati alla procedura sono i lavoratori del comparto scuola che hanno presentato istanza di accesso ai benefici della quarta salvaguardia ai sensi del decreto legge 102/2013. Come si ricorderà il provvedimento ha ampliato di 2.500 unità la platea dei lavoratori salvaguardati dalle nuove regole in favore di coloro che risultavano in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001 (noto anche come congedo straordinario biennale) o fruitori di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 nel corso del 2011.

1 commento:

  1. VEDIAMO IN QUANTI, ENTRO IL 20° GIORNO DOPO L' INIZIO DELL' ANNO SCALASTICO, AVRANNO IL CORAGGIO DI PRESENTARE LE DIMISSIONI PER POTER PRESENTARE DOMANDA DI PENSIONE ANTICIPATA!

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