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venerdì 12 settembre 2014

Esodati, si riaprono i termini per il pagamento dei volontari

Esodati, si riaprono i termini per il pagamento dei volontari

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Con una norma di interpretazione autentica il ddl sulla sesta salvaguardia riapre i termini - a domanda - per il versamento dei volontari relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità.
L'articolo 3 del disegno di legge sulla sesta salvaguardia (in discussione in Senato) reca alcune norme sulla prosecuzione volontaria della contribuzione pensionistica, con riferimento ad una delle categorie interessate da un precedente contingente di deroga ai requisiti per il trattamento pensionistico.

Nello specifico si tratta della deroga prevista dalla lettera e) dell'art. 1, comma 194, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, quella cioè che concerne i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, perfezionino un diritto a pensione, mediante il versamento di contributi volontari (sempre che il conseguimento di tali requisiti previgenti permetta la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015).
Ebbene i suddetti contributi volontari possono riguardare periodi precedenti la domanda di autorizzazione alla prosecuzione della contribuzione, anche in deroga al limite dei sei mesi precedenti, posto nella disciplina generale in materia .
La novella prevista nel ddl con una interpretazione autentica - avente, quindi, effetto retroattivo - specifica che la deroga suddetta alla disciplina generale sui contributi volontari può concernere solo i versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (in godimento alla data del 4 dicembre 2011) - periodo che, com'è noto, è coperto da contribuzione figurativa.
Qualora siano decorsi, per i soggetti in esame, già autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 1° gennaio 2014, i termini per il pagamento, essi sono riaperti, a domanda - sempre con riferimento ai versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità.

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