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mercoledì 18 febbraio 2015

Sesta Salvaguardia: serve una proroga della scadenza del 2 marzo

Esodati / Sesta Salvaguardia, serve una proroga della scadenza del 2 marzo
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I sindacati ricordano che l'Inps non riuscirà ad inviare la certificazione a tutti gli aventi diritto entro la data del 2 marzo. "Serve una proroga a giugno della scadenza".
"Una proroga della scadenza del 2 marzo per la presentazione delle domande cartacee di cessazione dal servizio per i prof destinatari della sesta salvaguardia." E' quanto chiede una nota della Cisl Scuola. Il sindacato ricorda che il personale della scuola che entro il 5 gennaio 2015 aveva chiesto alla competente direzione territoriale del lavoro di poter rientrare tra i 1.800 lavoratori che potevano beneficiare, in deroga alla normativa in vigore (riforma Fornero), delle disposizioni riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico con i requisiti anagrafici e contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 2011  prevista dall'art. 2, comma 1, lett. d) della legge 10 ottobre 2014, n. 147 ha tempo fino al 2 marzo 2015 per presentare al ministero dell'istruzione la domanda, in modalità cartacea, di cessazione dal servizio (nota 4441 del 9 febbraio 2015 del Miur).
Questa data - ricordano dalla Cisl - appare non congrua in quanto l'inps sta iniziando solo in questi giorni ad inviare le lettere di certificazione e, pertanto, c'è il concreto rischio che molti docenti non la riceveranno in tempo utile per poter produrre la domanda di cessazione dal servizio. Sarebbe opportuno, quindi, che il ministero proroghi tale termine a giugno in modo da consentire a tutti gli aventi diritto di presentare la domanda.
I destinatari. Per poter beneficiare della deroga, il personale della scuola ha dovuto dimostrare di aver fruito, nel corso del 2011, del congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001(per l'assistenza di un parente in situazione di handicap in stato di gravità) o dei permessi (tre giorni al mese) di cui all'art. 33, comma 3, delle legge 104/1992, sempre per l'assistenza di parenti disabili in situazione di gravità. Era richiesto, inoltre, di aver maturato un diritto a pensione (di anzianità), con le vecchie regole, entro il 31 Dicembre 2014 (cioè con i 40 anni di contributi oppure  con la quota 97,3 con almeno 61 anni e 3 mesi di età e 35 di contributi) e di risultare incluso nella graduatoria stilata dall'Inps in funzione della data di maturazione del diritto a pensione.
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