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venerdì 23 ottobre 2015

I Comitati chiedono tutele per tutti i 49mila esodati

Settima Salvaguardia, I Comitati chiedono tutele per tutti i 49mila esodati

Venerdì, 23 Ottobre 2015
Scritto da redazione

Nella richiesta anche l'eliminazione delle restrizioni apposte dal Governo al testo unitario proposto dalla Commissione Lavoro il 1° Ottobre.
Estendere la settima salvaguardia a tutti i 49mila lavoratori ancora da salvaguardare ed eliminare alcuni paletti inseriti dal Governo alla proposta unitaria elaborata dalla Commissione Lavoro lo scorso 1° Ottobre. Sono le richieste che provengono dai Comitati degliEsodati che ieri hanno emesso un comunicato unitario a valutazione delle iniziative proposte dal Governo con la legge di stabilità.

Il nuovo provvedimento, il settimo a distanza di pochi anni, è un passo avanti importante che conferma come il problema fosse tutt'altro che risolto come alcuni esponenti politici ritenevano sino a pochi mesi fa e come vada, quindi, chiuso in via definitiva. I Comitati ricordano come, nonostante la proposta governativa, restino ancora esclusi un numero pari a circa 24mila lavoratori. "Ci attendiamo pertanto che, nell’immediato, quell’impegno di credibilità venga prontamente onorato dal Governo, salvaguardando anche le 23.200 persone mancanti all'appello, utilizzando anche tutti gli ulteriori risparmi delle precedenti 6 provvedimenti di deroga" ricordano i Comitati.

Dubbi anche sulla formulazione del testo della 7° salvaguardia che si accinge a "migrare" dalla proposta unitaria della Commissione Lavoro lo scorso 1° ottobre, nella legge di stabilità per essere tradotto in legge entro fine anno. Un testo che non riproduce pedissequamente quanto elaborato dalla Commissione ma inserisce diversi limiti e paletti già anticipati su pensionioggi.it nei giorni scorsi. Che secondo i Comitati devono essere sanati durante l'iter parlamentare del disegno di legge.

In particolare i Comitati denunciano:
1) la grave discriminazione prevista sulla categoria dei mobilitati in quanto la data limite di cessazione dal lavoro per questa categoria (lettera a) viene anticipata al 31/12/2012 invece che al 31/12/2014, come previsto nel testo unitario della VII° salvaguardia proposto dalla Commissione Lavoro della Camera. Tale discriminazione comporta l’inaccettabile esclusione dalla salvaguardia di molti di coloro che, a causa della stipula di accordi entro il 31 dicembre 2011 finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali da parte delle aziende in crisi, prima di essere licenziati e messi in mobilità avevano usufruito di un periodo di cassa integrazione anche di alcuni anni “a cavallo” dell’entrata in vigore della “riforma” Fornero. Questi lavoratori sono stati licenziati e posti in mobilità certamente anche ben oltre il 31/12/2012!

2) Alla lettera b), comma 2, Art.23 della bozza, rispetto alle tabelle allegate alla risposta data dal Sottosegretario Bobba alla interrogazione parlamentare n. 5-03439 sul numero dei non salvaguardati, risultano inseriti in salvaguardia 10.000 Contributori Volontari contro i 12.000 certificati allora dal Ministero del Lavoro in risposta alla interrogazione in oggetto. Vorremmo capire se la differenza è dovuta ad un errore iniziale di calcolo dell’INPS, e quindi questo dato di 10.000 è il risultato di un ricalcolo, oppure una ingiustificata limitazione dei beneficiari della salvaguardia per la categoria dei C.V.

3) Manca tutta la parte di riconoscimento del lavoro domestico legalmente inquadrato (che è fruibile solo a tempo indeterminato), con la quale nel testo unitario della Commissione Lavoro (cifr. Art.2, comma 1-bis) si intendeva includere in salvaguardia soprattutto quelle donne che hanno svolto qualsiasi altra occupazione dopo aver perso il lavoro. Chiediamo che tale mancanza venga sanata nel provvedimento di salvaguardia predisposto nella L.S. per evitare un'ulteriore prevedibile spinta verso il lavoro nero, già molto alto in questo settore.

4) Manca il congelamento dell’applicazione degli incrementi dell’età anagrafica sia per l’innalzamento dell’aspettativa di vita che per l’adeguamento dell’età delle donne: riteniamo infatti che tale norma non debba essere applicata per i salvaguardati poiché essendo essa stata emanata appena 3 mesi prima della riforma Fornero non può non considerarsi un unicum normativo di tale riforma. Essa, allungando progressivamente i tempi di maturazione del diritto pensionistico, comporta così l’ingiusta esclusione dalla salvaguardia per molti soggetti appartenenti a tutte le categorie, ancor più discriminante per le donne. Basti pensare che tale incremento per l’anno 2016 per le donne è di ben 13 mesi!

5) alla lettera d), comma 2, Art. 23 della bozza, contrariamente a quanto previsto nella corrispondente lettera del testo della Commissione Lavoro, vengono esclusi i fruitori della legge 104, ammettendo a salvaguardia solo coloro che assistono i figli gravemente disabili ed escludendo coloro che assistono coniuge, genitori e parenti stretti gravemente disabili. Ricordiamo che la Corte Costituzionale aveva riconosciuto il lavoro di cura per i coniugi, i genitori ed altri parenti stretti parificandolo al lavoro di cura per i figli; non si capisce quindi perché introdurre in L.S. una ulteriore discriminazione che sarà certamente foriera di ricorsi e contenziosi, con certo danno per lo Stato. Non c’è inoltre chiarezza sulla attivazione dei vasi comunicanti fra la IV e VI salvaguardia, più volte promessa, che risolverebbe il problema degli esclusi dalle precedenti salvaguardie per superamento del numero previsto di soggetti.

6) Riteniamo debba essere eliminato il passaggio, nel comma 4, Art. 2, che prevede che il trattamento pensionistico, per i beneficiari di questa salvaguardia, non possa avere decorrenza antecedente l’entrata in vigore della Legge di Stabilità. Tale misura infatti penalizzerebbe gravemente i soggetti con decorrenza pensionistica già maturata negli anni/mesi precedenti, appartenenti a categorie fino ad ora escluse dai precedenti provvedimenti di deroga e privi di reddito anche già ormai da alcuni anni e coloro che non hanno potuto accedere alle precedenti salvaguardie a causa di errori formali nella compilazione delle istanze.

7) Deve essere sanata l’incongruenza contenuta nella lettera a), comma 2, Art. 23, ove nel primo periodo è prevista la possibilità di versare contribuzione volontaria, ai fini del raggiungimento del “requisito pensionistico”, entro i 24 mesi dal termine della mobilità, e nel secondo periodo dello stesso comma, poche righe dopo, tale possibilità viene limitata ai soli 12 mesi successivi la fine della mobilità. La stessa incoerenza che limita ai 12 mesi successivi la fine della mobilità la possibilità di versare C.V. per il raggiungimento del “requisito” pensionistico è presente anche nel comma 3 del medesimo articolo 23. La richiesta di adeguamento coerente ai 24 mesi avvicinerebbe quanto contenuto nella L.S. a quanto richiesto dall’on. Incerti (relatrice della PdL della VII° salvaguardia in Commissione Lavoro) nell’emendamento da lei presentato in Commissione che prevedeva un termine ancora maggiore (36 mesi) per l’utilizzo della C.V. .

8) alla lettera e) del comma 2 Art. 23 della citata bozza il numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato passa da 1000 a 3000, ma escludendo inspiegabilmente i lavoratori agricoli e quelli con la qualifica di stagionali, come previsto dalla proposta della Commissione Lavoro della Camera, in quanto tipologie lavorative tra le più faticose ed usuranti. Quindi è una penalizzazione con conseguenze pesantissime a favore esclusivamente di un incremento del lavoro nero e di altre forme di sfruttamento come il caporalato, una piaga già incancrenita in questo comparto produttivo.

Infine, ai fini della trasparenza promessa, chiediamo venga resa pubblica la documentazione e la relazione finale della Conferenza dei Servizi insieme alla relazione di monitoraggio in modo da rendere chiare le ragioni che hanno limitato nel comma 1 dell’art. 23 l’utilizzo di tutte le risorse come da impegno del Governo. Inoltre sarà possibile conoscere, anno per anno, l’ammontare del risparmio calcolato sulle precedenti salvaguardie e messo a disposizione per il nuovo intervento di salvaguardia.
Contestiamo infine la circostanza che le coperture finanziarie normate all’art. 23 e 24 prevedono l’utilizzo dei risparmi delle risorse accantonate sul Fondo Esodati per categorie che “esodati” non sono, non avendo perso il posto di lavoro, o firmato accordi entro la data del 31.12.2011 che lo prevedevano anche successivamente. Queste categorie di lavoratori in attività hanno pieno diritto a una forma di tutela, ma riteniamo che le coperture finanziarie per assicurare loro tale diritto debbano essere ricercate ed assicurate con altre fonti di finanziamento.
(Leggi)

2 commenti:

  1. Finché sussiste ancora un solo iota della monti/fornero che provoca un lavoratore c.d. esodato non c'è la vera giustizia.

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    1. Peppe, forse sei l' unico iota rimasto in circolazione.

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