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venerdì 16 dicembre 2016

Riforma pensioni e LdB 2017

Riforma pensioni e LdB2017, focus al 16 dicembre su esodati e 8va salvaguardia
Le ultime novità sulla riforma delle pensioni per gli esodati ad oggi 16/12: scadenza per la domanda al 2 marzo 2017, ecco le info da conoscere.
16 dicembre 2016 STEFANO CALICCHIO - Esperto di Lavoro
Torniamo ad aggiornare i lettori della nostra rubrica "#Parola ai comitati" approfondendo i criteri di accesso e le scadenze destinate ai lavoratori #esodati. Scatterà infatti al prossimo 2/03 del 2017 il termine ultimo per poter effettuare la domanda di accesso all'8va salvaguardia parlamentare, la nuova misura di tutela destinata a lavoratori in mobilità (11mila posti), prosecutori volontari (10400 posti), cessati dal servizio (7000 posti), in congedo di assistenza disabili (700 posti) e a tempo determinato (800 posti). Questi pensionandi si troveranno ad effettuare una valutazione di merito per decidere se dare seguito alla propria domanda, visto che la richiesta di pensionamento avviene su base volontaria. Da notare che alcune delle misure che sono state prodotte con la nuova Legge di bilancio potrebbero essere disponibili contemporaneamente. Si pensi ad esempio all'Ape Social, che risulta però sconveniente in una valutazione di merito rispetto ai benefici garantiti dall'8va salvaguardia. Fatta questa considerazione, passiamo ad approfondire i profili dei lavoratori coinvolti.

Esodati e lavoratori in mobilità: i criteri di accesso
Per quanto concerne i già citati lavoratori in mobilità, l'8va salvaguardia parlamentare prevede la possibilità di pensionamento per circa 11000 soggetti. Si tratta di lavoratori che hanno siglato specifici accordi con le proprie controparti e che si sono trovati improvvisamente spiazzati dall'irrigidimento dei requisiti di accesso alla pensione decisi con la Manovra Fornero del 2011. Per questi soggetti, i requisiti chiedono che gli accordi risultino stipulati al 31 dicembre 2011, oppure in mancanza degli accordi (vedere specifiche riportate in LdB2017) sarà possibile l'accesso per coloro che avranno cessato l'attività lavorativa entro il 2014 e che avranno contemporaneamente maturato il diritto alla quiescenza sulla base delle precedenti regole previdenziali, entro i tre anni dal termine della mobilità oppure del trattamento edile. Resta inoltre aperta la possibilità di ricorrere ai versamenti volontari al fine di maturare i requisiti, seppure con il limite dei tre anni successivi all'utilizzo dell'indennità di mobilità. Per mobilitati delle aziende fallite (o in iter di Fallimento ) entro il 31.12.2011 anche in mancanza degli accordi (vedere specifiche riportate in LdB 2017) si potrà accedere alla 8^ salvaguardia.

Legge di bilancio 2017 e 8va salvaguardia: gli altri lavoratori coinvolti

Abbiamo detto che oltre ai lavoratori in mobilità, l'8va salvaguardia rende disponibile un meccanismo di quiescenza anche per altri profili. Tra questi troviamo coloro che sono stati autorizzati ai versamenti volontari prima del 4 dicembre 2011, a coloro che sono stati ammessi alla prosecuzione volontaria senza effettivamente proseguire, cioè anche senza aver versato alcun contributo, e che possono far valere allo stesso tempo almeno 12 mesi di versamenti al 6 dicembre del 2011, oltre a coloro che sono stati ammessi alla prosecuzione volontaria senza effettivamente proseguire, ma che abbiano almeno un contributo da attività lavorativa tra il 1 gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013 (non essendo dipendenti a tempo indeterminato a quest'ultima scadenza). Anche i cessati dal servizio a seguito di accordi singoli o collettivi (ad es. con l'incentivazione all'esodo) potranno avere accesso alla salvaguardia. Infine, nella platea rientrano coloro che risultano essere in congedo di assistenza per disabili dal 2011 e i lavoratori a tempo determinato cessati tra il primo gennaio del 2007 ed il 31 dicembre del 2011 (con esclusione del settore agricolo e degli stagionali). Per tutti il consiglio è di rivolgersi ad un patronato, al fine di verificare la propria posizione. 
Questo articolo, che aveva destato preoccupazioni tra i lettori, è stato stato modificato dall'autore.
(Leggi)

Invitiamo tutti a verificare la propria posizione presso un patronato.

3 commenti:

  1. Buona sera, ho letto l’articolo del 16/12 e a mio avviso c’è un errore (almeno spero). Nella seconda parte dell’articolo quando si parla degli esodati che potranno accedere all’ 8 salvaguardia ed in particolare dei prosecutori volontari, è riportata la seguente frase: Tra questi troviamo coloro che sono stati autorizzati ai versamenti volontari prima del 4 dicembre 2011 e che possono far valere allo stesso tempo almeno 12 mesi di versamenti al 6 dicembre del 2011 (ho usato il copia/incolla quindi non l’ho riportata male). Io sapevo che si trattava di 1 contributo (una settimana) versato e non 12 mesi.
    Vi prego di farmi sapere perché io sono proprio interessato a questo tipo di salvaguardia e naturalmente ora sto sulle spine.

    Cordialmente

    E. B.

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  2. STEFANO CALICCHIO - Esperto di Lavoro
    articolo 16 dicembre 2016 ha una informazione SBAGLIATA
    l'articolo che riporti è SBAGLIATO
    ....qui
    Tra questi troviamo coloro che sono stati autorizzati ai versamenti volontari prima del 4 dicembre 2011
    e ... da qui.. è SBAGLIATO che possono far valere allo stesso tempo almeno 12 mesi di versamenti al 6 dicembre del 2011,.. è SBAGLIATO .
    ESATTO è da qui oltre a coloro che sono stati ammessi alla prosecuzione volontaria senza effettivamente proseguire, ma che abbiano almeno un contributo da attività lavorativa tra il 1 gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013

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  3. 7 salvaguardia con 2000 posti per lavoratori in congedo per figli disabili (domande accettate 160!!!) 8va salvaguardia con 700 posti per lavoratori in congedo per figli disabili. Ma che senso ha? La prima salvaguardia ne certificò 98!!!! Chiamate un contabile vero e AGGIORNATE I REPORT INPS FERMI AL 10/08/2016!!!!

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