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martedì 31 gennaio 2017

Esodati romani ancora in movimento.

Nessun testo alternativo automatico disponibile.MASSIMA ATTENZIONE PER I NON SALVAGUARDATI: 
INIZIATIVA DEGLI ESODATI ROMANI
Daniele Martella
Ieri a ROMA una delegazione di esodati ha partecipato al Convegno Emergenza Lavoro, riuscendo a farsi vedere e.. sentire.. dai segretari generali Camusso, Furlan e Barbagallo.
Con l'occasione hanno anche incontrato e dettagliato la realtà dei fatti, al Ministro POLETTI.
A tutti questi interlocutori la ns. delegazione ha ribadito la reale situazione degli esodati rimasti esclusi anche dalla 8° Salvaguardia.
Domani la delegazione sarà ricevuta alla Camera da tutta la Commissione Lavoro riunita.
Questa sera, di fronte a Palazzo Chigi in Via del Corso angolo via Dei Sabini, la ns. delegazione sarà intervistata da RETE 4 e sara in onda dalle 20,30 durante la trasmissione di BelPietro "Dalla vs. parte".
Per dare maggior risalto a tale intervista, tutti gli esodati disponibili di Roma e d'intorni sono invitati a ritrovarsi alle 20 con la delegazione , in via del Corso angolo via Dei Sabini..con striscioni e magliette.


lunedì 30 gennaio 2017

... un duplice rischio

Pensioni ultime notizie Ape Volontaria, Ape Social, Quota 41 migliaia di esodati con duplice rischio
Con le ultime novità per le pensioni di Ape rischiano di aumentare ancora gli esodati: le ultime notizie sulle conseguenze che potrebbero derivare
Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 22:01): Vi è un doppio rischio, uno persino puramente tecnico e, quindi oggettivo nelle ultime notizie e ultimissime, che si verrebbe a creare senza correzioni. Ci riferiamo a migliaia di esodati che si potrebbero andare a formare con le novità per le pensioni dell'Ape Social, Quota 41, Ape Volontaria 
Sono coloro rimasti senza occupazione e senza pensione, gli esodati, bloccati in una situazione di limbro dall'entrata in vigore delle attuali norme previdenziali. Rappresentano una delle categorie di persone che meriterebbero novità per le pensioni tali da risolvere un errore causato dalle attuali norme previdenziali: sono gli esodati, un esercito di persone per cui sono già state definite diverse soluzioni negli anni ma per cui ora, con l'approvazione delle ultime novità per le pensioni di ape, volontaria, social e quota 41, potrebbero prospettarsi nuovi rischi.

Nuovo duplice rischio per esodati con novità per le pensioni Ape

Ma quali sono i nuovi rischi che potrebbero coinvolgere i lavoratori con le ultime novità per le pensioni di ape e quota 41?
  1. Primo: Incertezza derivante dall'età di pensionamento attuale e calcolo delle aspettative di vita che cambiano dal 2019;
  2. Secondo: Incertezza derivante dalle missive che l'Istituto di Previdenza si prepara ad inviare a chi matura i requisiti per la richiesta dell'Ape e budget realmente disponibile

Problemi possibili con novità per le pensioni Ape e nuovi esodati

In ognuno di questi due casi, il rischio sarà quello di ritrovarsi senza occupazione e senza pensione, dando vita ad altre migliaia di esodati. Analizzando il primo rischio, è necessario considerare che scegliendo quest’anno il pensionamento anticipato con l’ape, bisognerà fare i conti con l’età pensionabile, che per effetto dell’aumento dell’aspettativa di vita, dal primo gennaio 2019 aumenterà ancora. Stando a quanto riportano le ultime notizie, infatti, chi ha 64 anni, quest’anno può chiedere l’ape per anticipare la pensione fino a 2 anni ma considerando che il meccanismo dell'aspettativa di vita dal 2019 farà salire ancora l'età pensionabile, aumenterà anche il tempo di anticipo, arrivando a 2 anni e 11 mesi, costringendo il lavoratore, come spiegato dalle ultime notizie, a rischiare di finire in una zona d'ombra perchè non potrà prendere l'Ape, non avrà più un'occupazione, e non avrà la possibilità nemmeno di chiedere la sua pensione vera e propria anticipata. E di fatto, restando senza occupazione e senza pensione, diventerà un esodato. E in tal caso non ci sarà alcuna soluzione per sostenere questo lavoratore.
Esodati potrebbero diventare anche coloro che rientreranno in quel limbo di coloro che hanno i requisiti per richiedere la pensione anticipata quest’anno con ape, volontaria, social e quota 41, ma per cui il budget non sarà disponibile. Stando a quanto riportano le ultime notizie, infatti, l’Istituto di Previdenza si starebbe preparando ad inviare ben 300mila missive a tutti quei lavoratori che quest’anno maturano i requisiti richiesti dall’ape. Il problema è che, considerando il budget disponibile, solo 65mila persone potranno presentare effettivamente la domanda per l’ape per cui gli altri correrebbero il rischio di rimanere senza occupazione e ancora senza pensione. Anch’essi sarebbero un esercito di migliaia di esodati.

lunedì 23 gennaio 2017

Verifica il diritto all'ottava salvaguardia

Esodati, Verifica se hai diritto all'ottava salvaguardia
Domenica, 22 Gennaio 2017
Aggiornato il programma di Pensionioggi.it per controllare in anteprima se si rispettano i requisiti previdenziali per partecipare alla nuova salvaguardia.
Con il nuovo anno è ormai possibile avere un primo quadro relativo alla nuova tranche di 30.700 lavoratori che potranno prepensionarsi in deroga alla Legge Fornero. La novità è degna di nota anche se questa volta passa un pò in secondo piano per via di alcune modifiche alla Legge Fornero che entreranno in vigore il prossimo 1° maggio 2017 come in particolare le agevolazioni per il lavoro precoce e l'APE agevolato, la RITA o l'ape volontario per chi ha raggiunto i 63 anni di età. Per rispondere alle decine di domande che ci pervengono sulla possibilità o meno di accedere alla futura salvaguardia, abbiamo concluso l'aggiornamento del programma che consente di verificare se si rispettano i vari paletti per entrare nella 8° salvaguardia con l'individuazione della prima data utile per accedere alla pensione.
L'ultimo aggiornamento consente di verificare la data di pensionamento anche per chi cumula contribuzione mista da lavoro dipendente nell'assicurazione generale obbligatoria con lavoro autonomo (Artigiani, commercianti e Coltivatori Diretti) e di neutralizzare gli effetti della speranza di vita Istat su coloro che, essendo in mobilità, potrebbero maturare il diritto alla pensione dopo il 2018, entro tre anni dal termine della mobilità stessa. Diversi lettori ci segnalano, giustamente, che essendo gli adeguamenti alla speranza di vita non ancora noti in via ufficiale dal 2019 sarebbe bene presentare comunque istanza di accesso ove l'esclusione dalla salvaguardia dipenda proprio da tali adeguamenti. Il rischio è quello di rimanere esclusi ove gli adeguamenti definitivi risultassero inferiori a quelli stimati negli ultimi scenari demografici Istat (2007 e 2011).
L'aggiornamento contempla, come in passato, anche le deroghe previste in favore dei cd. quindicenni e di coloro che possono mantenere i requisiti agevolati di cui alla legge Dini, 57 anni e 35 di contributi (si tratta soprattutto di autorizzati ai volontari entro il 20 luglio 2007). Nel programma è possibile anche determinare la data di pensionamento, con le vecchie regole, a prescindere dalla salvaguardia sino al 31 dicembre 2023, una funzionalità utile per comprendere anche la ragione per la quale si risulta fuori dal perimetro di tutela (ad esempio per maturazione del diritto alla pensione oltre i 36 mesi dal termine della mobilità o del trattamento edile, oppure a causa della maturazione della decorrenza della pensione oltre il 6 gennaio 2019 o 6 gennaio 2018 per gli altri profili di tutela previsti dalla normativa).
Per accedere alla tutela gli interessati dovranno presentare all'Inps o alla Direzione Territoriale del Lavoro a seconda del proprio profilo di tutela, a pena di decadenza, entro il 2 marzo 2017 istanza di accesso a 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio per produrre domanda di accesso alla salvaguardia all'Inps o alle direzioni territoriali del lavoro.
(Leggi)

sabato 21 gennaio 2017

L'INPS corregge la svista sull'ottava salvaguardia

Esodati, L'Inps corregge la svista sull'ottava salvaguardia
Errata corrige Inps sulle istanze di accesso per i lavoratori autorizzati ai volontari entro 4 dicembre 2011 che non risultavano in possesso di un contributo al 6 dicembre 2011.
Svista dell'Inps sulle domanda di accesso all'ottava salvaguardia. L'istituto corregge con il messaggio 289 pubblicato oggi dall'istituto un passaggio erroneo contenuto nella Circolare 193 dei giorni scorsi, documento in cui erano state fornite le istruzioni per la verifica dei requisiti di accesso all'ottava salvaguardia. Nelle predetta Circolare era stato indicato che i soggetti di cui alla lettera c), comma 214, art.1, L. 232/2016 (autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011,ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013) avrebbero dovuto presentare l'istanza di accesso alla Direzione Territoriale del lavoro invece che all'istituto di previdenza, come richiesto dalla normativa di legge (Dm 14 febbraio 2014 richiamato dal suddetto comma 214 della citata disposizione di legge).Il messaggio pubblicato oggi ripara alla svista indicando, correttamente, che i lavoratori appartenenti a tale profilo di tutela devono produrre l'istanza di accesso all'Inps e non alla DTL, a pena di decadenza entro il 2 marzo 2017. L'Inps precisa, pertanto, che i lavoratori di cui all’art. 1, comma 214, lettera d) (soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale), lettera e) (in congedo ai sensi dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001), lettera f) (con contratto a tempo determinato) devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 2 marzo 2017, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 41 del 29 dicembre 2016 a cui si rimanda integralmente. Chi si trova nel seguente profilo deve, pertanto, fare attenzione ad aver inoltrato correttamente l'istanza di accesso. 
(Leggi)

Ancora su modalità per l'8^ salvaguardia



Riceviamo e volentieri pubblichiamo
MASSIMA ATTENZIONE: OTTAVA SALVAGUARDIA CONFERMA AVVIO PRESENTAZIONE ISTANZE ALL'INPS.

Con mail odierna il Direttore Centrale Pensioni dell'INPS Dr. Antonello Crudo ci conferma che sono regolarmente iniziate le procedure di accettazione delle istanze di salvaguardia che TUTTI potete iniziare a presentare o direttamente con il vostro PIN o tramite un Patronato accreditato. Parrebbe pertanto che l'Istituto non diffonderà alcuna circolare in merito sostituita da tale messaggio.

Ricopio qui di seguito la mail di Crudo, il messaggio odierno n. 289 ed un utile promemoria sulle procedure di presentazione dell'istanza.
Per i meno esperti suggeriamo di farsi assistere da un Patronato ed allegare alla domanda ogni utile documento si ritenga necessario consegnare all'INPS (es.: copia dell'accordo di cessazione, copia dell'accordo di messa in mobilità, copia di valido documento attestante la data di avvio delle procedure di fallimento dell'azienda ecc.). PER EVITARE INCOMPRENSIONI CON I PATRONATI SUGGERISCO DI PRESENTARVI CON IL MESSAGGIO INPS N.289 E CON LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO N. 38 DEL 29.12.17 CHE TROVATE NELLA MAIL PRECEDENTE RICOPIATA IN CALCE ALLA PRESENTE.

In considerazione del fatto che le risposte alle Istanze sulla 8’ Salvaguardia non arriveranno prima del mese di aprile/maggio TUTTI i beneficiari di questa Ottava DEVONO inoltrare la domanda di pensione entro e non oltre i 30 giorni precedenti la data della decorrenza (chi ha decorrenza a febbraio DEVE presentarla entro questo mese) al fine di non perdere mensilità della pensione. Sottolineo che le domande di pensione verranno esaminate successivamente all’esame delle istanze di salvaguardia e, se accolte entrambe, si riceveranno le mensilità arretrate dalla data di decorrenza.

"Dottor Flore,
evidentemente c’è qualche equivoco:
il messaggio 193 del 2017 contiene le istruzioni e il rilascio delle procedure di domanda di certificazione che, quindi, possono essere già presentate e che, infatti, stiamo ricevendo da tutte le categorie di salvaguardati.
Dello stesso messaggio è uscita in data odierna l’errata corrige (messaggio n. 289) per l’errato inserimento della lettera c) con riferimento alle categorie contemplate, invece, alle lettere d), e) ed f).
Cordiali saluti.
Antonello Crudo"



Messaggio n. 289 del 20 gennaio 2017


Oggetto:

Domande di verifica del diritto a pensione ai sensi dell’articolo 1, commi da 214 a 218, della legge n. 232 del 2016 (c.d. ottava salvaguardia). Errata corrige del messaggio n. 193 del 2017.

 
Si comunica che il sistema di gestione delle domande è stato aggiornato con la tipologia relativa alla verifica del diritto a pensione ai sensi dell’articolo 1, commi da 214 a 218, della legge n. 232 del 2016 (c.d. ottava salvaguardia).
 
Il servizio è disponibile, fino al 2 marzo 2017, sia per i patronati, con le consuete modalità, che per i cittadini in possesso delle credenziali di accesso.
 
I cittadini possono accedere ai servizio on line -
Domanda di Prestazioni previdenziali: Pensione, Ricostituzione, Ratei matur.
 
Nella sezione delle DICHIARAZIONI è possibile selezionare dal menù a tendina:

  • nel campo GRUPPO, la dicitura Certificazione;
  • nel campo PRODOTTO, la dicitura Diritto a pensione;
  • nel campo TIPO, la dicitura Salvaguardia legge 232/2016;
  • nel campo TIPOLOGIA la tipologia di lavoratore:
    • Lavoratori in mobilità o trattamento speciale edile;
    • Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari;
    • Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari senza versamenti (accreditati o accreditabili) al 6/12/2011;
    • Lavoratori cessati entro il 30/06/2012;
    • Lavoratori cessati dopo il 30/06/2012;
    • Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale;
    • Lavoratori in congedo per figli con disabilità;
    • Lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione cessati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.

 
Si rammenta che i lavoratori di cui all’art. 1, comma 214, lettera d) (soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale), lettera e) (in congedo ai sensi dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001), lettera f) (con contratto a tempo determinato) devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 2 marzo 2017, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 41 del 29 dicembre 2016 a cui si rimanda integralmente.

Pertanto, la presentazione dell’istanza all’INPS non sostituisce quella da presentare, comunque, alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Il presente messaggio annulla e sostituisce il messaggio n. 193 del 17 gennaio 2017.
 
IL DIRETTORE CENTRALE IL DIRETTORE CENTRALE
 PENSIONI SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI
 Crudo Blandamura

 







PROMEMORIA COMPLESSIVO SULLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI SALVAGUARDIA (in collaborazione con Pasquale Venafro ):

1)    l'INPS ha emesso il msg 289 il 20 gennaio (che sostituisce il precedente n. 193 del 17 ) in cui sono riportate le info per la trasmissione delle istanze all'Istituto (tramite pin on line dispositivo o Patronato).
Le categorie a) b) c) come da Legge 232/2016, articolo 1, comma 214, ovvero mobilitati, CV autorizzati con contributo versato o CV autorizzati e con almeno un contributo da lavoro dal 2007 al 2013, DEVONO presentare l’istanza solo all’INPS;

2)    l'istanza alla DTL va OBBLIGATORIAMENTE TRASMESSA all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di riferimento per le categorie d) e) f) come dal Legge 232/2016, articolo 1, comma 214, ovvero cessati con accordi individuali e collettivi, beneficiari dei congedi ai sensi della Legge 104, e cessati con risoluzione unilaterale anche se a tempo determinato;

3)    per le categorie di cui al punto 2 è possibile (NON OBBLIGATORIO) presentare l'istanza anche all'INPS al fine di accelerare il procedimento di gestione della pratica. Si consiglia di farlo;

4)    coloro che hanno decorrenza pensione gennaio o febbraio 2017 DEVONO presentare domanda di pensione IMMEDIATAMENTE, al fine di evitare la perdita di ratei. La domanda di pensione, infatti, va presentata entro il mese precedente la decorrenza. Le istruzioni per questa tipologia di domanda sono riportate nel msg INPS 5266 del 29 dicembre 2016;

Concludendo:

a) gli esodati di cui alle lettere d) e) f) possono inoltrare, anzi sono invitati a farlo celermente, l’istanza di salvaguardia e la relativa documentazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di riferimento, così come previsto dalla Circolare 41 del 29 dicembre 2016 emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e reperibile nella precedente mail che ricopio sotto.Le istanze possono essere presentate tramite PEC, mail, raccomandata A/R o rivolgendosi ai Patronati;

b) La decorrenza della pensione per i salvaguardati con la 8’ non potrà essere riconosciuta per periodi precedenti al mese di gennaio 2017 e ricordo a tutti che l’INPS riconosce la pensione SOLO dal mese successivo della data di presentazione della domanda.

In considerazione del fatto che le risposte alle Istanze sulla 8’ Salvaguardia non arriveranno prima del mese di aprile/maggio TUTTI i beneficiari di questa Ottava DEVONO inoltrare la domanda di pensione entro e non oltre i 30 giorni precedenti la data della decorrenza (chi ha decorrenza a febbraio DEVE presentarla entro questo mese) al fine di non perdere mensilità della pensione.

Sottolineo che le domande di pensione verranno esaminate successivamente all’esame delle istanze di salvaguardia e, se accolte entrambe, si riceveranno le mensilità arretrate dalla data di decorrenza.

La scadenza per la presentazione delle istanze è il 2 marzo 2017.

Le istanze possono essere presentate all’INPS tramite pin on line dispositivo o Patronato.

In bocca al lupo a tutti gli interessati

Ultima mail da questo indirizzo. Buona fortuna a tutti.
20-gen-2017
Francesco Flore



mercoledì 18 gennaio 2017

INPS - Messaggio n. 193 del 17 gennaio 2017

MASSIMA ATTENZIONE: MESSAGGIO INPS OTTAVA SALVAGUARDIA. 
Con messaggio n. 173 di oggi 17.1.17 l'INPS conferma l'avvenuta attivazione della procedura informatica per la presentazione on-line delle istanze di salvaguardia.
SIAMO ANCORA IN ATTESA DELLA CIRCOLARE ESPLICATIVA CHE VERRA' PUBBLICATA A GIORNI

Messaggio n. 193 del 17 gennaio 2017


DIREZIONE CENTRALE PENSIONI

DIREZIONE CENTRALE SISTEMI
INFORMATIVI E TECNOLOGICI
                                                                                                             AI DIRETTORI REGIONALI

                                                                                                             AI DIRETTORI
                                                                                                             DELLE STRUTTURE TERRITORIALI



Si comunica che il sistema di gestione delle domande è stato aggiornato con la tipologia relativa alla verifica del diritto a pensione ai sensi dell’articolo 1 commi da 214 a 218 della Legge 232 /2016 (ottava salvaguardia).

Il servizio è disponibile, fino al 2 marzo 2017, sia per i patronati, con le consuete modalità, che per i cittadini in possesso delle credenziali di accesso.

I cittadini possono accedere ai servizio on line - Domanda di Prestazioni previdenziali: Pensione, Ricostituzione, Ratei matur.

Nella sezione delle DICHIARAZIONI è possibile selezionare dal menù a tendina:
  • nel campo GRUPPO, la dicitura Certificazione;
  • nel campo PRODOTTO, la dicitura Diritto a pensione
  • nel campo TIPO, la dicitura Salvaguardia legge 232/2016;
  • nel campo TIPOLOGIA la tipologia di lavoratore:
  • Lavoratori in mobilità o  trattamento speciale edile;
  • Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari;
  • Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari senza versamenti (accreditati o accreditabili) al 6/12/2011;
  • Lavoratori cessati entro il 30/06/2012;
  • Lavoratori cessati dopo il 30/06/2012;
  • Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale;
  • Lavoratori in congedo per figli con disabilità;
  • Lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione cessati tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011  
Si rammenta che i lavoratori di cui all’art. 1, comma 214, lettera c) (soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo ai sensi dell’art. 42, c. 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, con contratto a tempo determinato) devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola alle Direzioni territoriali del lavoro del lavoro competenti per territorio entro il 2 marzo 2017, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 41 del 29 dicembre 2016 a cui si rimanda integralmente.
Pertanto, la presentazione dell’istanza all’INPS non sostituisce quella da presentare, comunque, alla Direzione territoriale del lavoro competente.


IL
DIRETTORE CENTRALE                                        IL DIRETTORE CENTRALE
         PENSIONI                                             SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI
            Crudo                                                                    Blandamura




martedì 17 gennaio 2017

Sul sito INPS: finalmente aggiornate le procedure per tutti


Aggiornate le procedure di certificazione per l'8^ salvaguardia
ATTENZIONE: le procedure di "certificazione" ai fini dell'ottava Salvaguardia sono state finalmente aggiornate sul sito INPS per permettere a tutti, compresi i soggetti di cui alle lettere a), b), e c), comma 214, L.232/2016, ovvero i mobilitati e i c.v. per cui ancora mancava questa possibilità, di effettuare la "domanda di certificazione a salvaguardia" . 
Le modifiche alle procedure INPS prevedono, ai fini della velocizzazione dell'esame delle domande, la possibilità di ribadire la "domanda di certificazione a salvaguardia" anche per i soggetti di cui alle lettere d), e), ed f) del medesimo comma 214 che COMUNQUE DEVONO ANCHE PRESENTARE/AVER GIA' PRESENTATO la domanda presso i relativi "Ispettorati Territoriali del Lavoro" (ex DTL) !!
ATTENZIONE
PER I SOGGETTI DI CUI ALLE LETTERE a), b), e c), comma 214, L.232/2016, CIOE' PER MOBILITATI/TSE e C.V.: NON avere fretta nel voler compilare la domanda (anche perchè c'é comunque tempo fino al 2 Marzo e non é che "chi primo arriva meglio alloggia" ....), perchè ancora, ad oggi, non è stata pubblicata da INPS alcuna circolare/messaggio con le indicazioni su eventuali documenti da allegare obbligatoriamente alla "domanda di certificazione del diritto a salvaguardia" in funzione della categoria di appartenenza ...!!
Angelo Moiraghi

Leggi anche PMI

domenica 8 gennaio 2017

Esodati scrivono al Presidente Mattarella

Riforma pensioni e LdB2017, ultime al 7/01: esodati scrivono al Presidente Mattarella
Ultime novità sulla riforma delle pensioni ad oggi 7 gennaio 2017: lettera del Comitato Esodati Licenziati o Cessati Senza Tutele a Mattarella
7 gennaio 2017
STEFANO CALICCHIO - Esperto di Lavoro
Torniamo ad aggiornare i lettori della nostra rubrica "#Parola ai comitati" riportandovi il testo di una nuova lettera scritta ad opera del Comitato #esodati Licenziati o Cessati Senza Tutele ed indirizzata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. All'interno del documento si riprende quanto previsto nella Legge di bilancio 2017, con la quale si è inteso dare una soluzione definitiva all'annoso problema degli esodati verificatosi a seguito dell'entrata in vigore della L. 214 del 2011. Nella nuova LdB è stata infatti prevista l'8va salvaguardia; il legislatore ha così deciso di aver ottemperato in modo definitivo all'impegno preso nei confronti dei lavoratori, disponendo l'abolizione del fondo esodati. "Si dovrebbe quindi ritenere" si legge all'interno della lettera, "che in osservanza del principio costituzionale di uguaglianza tra tutti i cittadini di fronte alla Legge, le misure disposte comportino necessariamente identici benefici a parità di situazioni anagrafiche, contributive e di uscita dal lavoro", ma "vogliamo qui rappresentare come a questi elementari e fondamentali principi sia venuto meno il provvedimento noto come Ottava salvaguardia”.

Pensioni e lavoratori esodati: tutele limitate per alcune tipologie di ex lavoratoriStante la situazione appena descritta, il Comitato ha quindi ricordato al Presidente della Repubblica come le tutele previste all'interno dell'8va salvaguardia parlamentare non siano conformi con il principio di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla Legge. La lettera infatti sottolinea che pur riconoscendo le altre importanti discriminazioni (come l'esclusione dal cumulo gratuito di esodati e opzione donna), "non si può trascurare di rilevare che per l’ottava salvaguardia, mentre per alcune tipologie di ex lavoratori è previsto il perfezionamento dei requisiti entro 36 mesi dal termine della mobilità (estendendone di fatto la tutela fino al 6 gennaio 2021), per altre tipologie vincolate al regime delle decorrenze per un periodo di soli 24 o 12 mesi (a seconda della casistica) la tutela si limita per alcuni al 6 gennaio 2019, mentre per altri ancora non va oltre il 6 gennaio 2018".
Discriminazione arriva a superare i 5 anni tra ex lavoratori

In conseguenza di quanto appena riportato, il risultato è che si possono verificare nei casi limite anche discriminazioni molto importanti. Ad esempio, la lettera cita l'esempio di due ex lavoratori con identici parametri ma appartenenti a differenti tipologie, che possono vedersi concretizzare una differenza anche maggiore di 5 anni nella data di accesso al pensionamento. Una situazione davanti alla quale il Comitato chiede un intervento del Presidente Mattarella, al fine di rendere giustizia ai lavoratori coinvolti e di ripristinare uno stato di equità e dignità per quei lavoratori esodati che ormai da oltre cinque anni risultano tagliati fuori dalle tutele previdenziali previste dalla Legge.
(Leggi)
Leggi anche: ContettoNews

giovedì 5 gennaio 2017

Niente Cumulo contributivo per esodati ed opzione donna

Pensioni, Niente Cumulo contributivo per esodati ed opzione donnaMercoledì, 04 Gennaio 2017 07:45
Scritto da Franco Rossini

Il cumulo gratuito non potrà essere utilizzato per ottenere prestazioni diverse rispetto alla pensione anticipata o di vecchiaia come individuate dalla legge Fornero.
Cumulo sì ma solo per conseguire i requisiti contributivi per accedere alla pensione anticipata prevista dalla normativa Fornero oppure per la pensione di vecchiaia. Dovrebbe essere questa l'impostazione del nuovo strumento operativo dal 1° gennaio 2017 in favore degli assicurati presso diverse forme della previdenza obbligatoria (AGO, Gestione Separata, Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria e casse professionali). La novità, in attesa delle istruzioni Inps, non potrà essere utilizzato, come molti lettori ci chiedono, per raggranellare i 35 anni di versamenti per conseguire la vecchia pensione di anzianità con le quote o i 40 anni di contribuzione e fruire, pertanto, dell'ottava salvaguardia pensionistica o della disciplina di favore prevista per i cd. lavori usuranti. Del pari lo strumento sarà inutilizzabile per raggranellare i 35 anni di versamenti per conseguire la pensione con il regime sperimentale donna valorizzando, ad esempio, contribuzione presente nella gestione separata dell'Inps, una proposta quest'ultima che era stata formulata durante l'esame alla Camera ma che è stata bocciata dal Governo in Commissione Bilancio. Per questi lavoratori, dunque, nulla cambia e per utilizzare la contribuzione mista dovranno continuare a ricorrere alla ricongiunzione dei periodi assicurativi regolata dalla legge 29/1979 (che come noto non consente però di trasferire la contribuzione nella gestione separata).

Al cumulo, in sostanza, si potrà ricorrere esclusivamente, oltre che per accedere alla pensione di vecchiaia, per integrare i requisiti contributivi richiesti per a pensione anticipata come individuata dall'articolo 24, comma 10 della legge 201/2011: 42 anni e 10 mesi di contributi, a prescindere dall'età anagrafica (41 anni e 10 mesi di contributi le donne). Da chiarire se l'indicata facoltà sarà riconosciuta anche per i lavoratori precoci, ovvero coloro che hanno svolto almeno 12 mesi di lavoro anche non continuativo prima del 19° anno di età, per integrare il nuovo requisito contributivo agevolato di 41 anni di contributi. Da un esame dei riferimenti normativi tale possibilità pare rimanere esclusa anche se sarà opportuno un chiarimento. Resta inteso che tramite il cumulo potrà essere conseguita anche una pensione di inabilità nonchè la pensione indiretta nel caso in cui l'assicurato deceda prima di aver acquisito il diritto alla pensione. In tal caso saranno i superstiti dell'assicurato a poter esercitare il cumulo dei periodi assicurativi. Ma non potrà darsi il cumulo per conseguire l'assegno ordinario di invalidità.





(Leggi)

Esodati: pronta la nuova proposta di Damiano

Pensioni 2017, esodati: pronta la nuova proposta di Damiano
A pochi giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio Damiano avrebbe già una nuova proposta.
4 gennaio 2017 - DOMENICO FERLITA
Non solo precoci e Opzione contributivo Donna ma, anche il delicato tema degli #esodati
La Legge di Stabilità ha provveduto all'approvazione dell'ottava misura di salvaguardia utile per tutelare circa 30.700 lavoratori che hanno dovuto fare i conti con le rigide norme della vecchia riforma pensionistica del 2011. La nuova Legge di Bilancio si è rivelato un ulteriore passo verso il miglioramento, anche se alcuni punti sono rimasti in sospeso. Si tratta di alcuni lavoratori precoci che sono rimasti esclusi dalle norme entrate in vigore qualche giorno fa.

Damiano pronto a nuove proposteIl Presidente della Commissione Lavoro alla Camera #cesare damiano, grande sostenitore delle proposte in campo pensionistico, sarebbe tornato nuovamente in prima linea per avanzare al Governo nuove proposte che potrebbero portare ad interventi decisivi nel 2017. Si tratta soprattutto di una proposta riguardante la categoria degli esodati visto che l'ottava misura di salvaguardia non è stata sufficiente e, nonostante 30 mila lavoratori potranno accedere al pensionamento, una piccola parte rimarrebbe ancora esclusa. "Si chiede di tornare alla Legge Biagi che limitava il campo d'applicazione alle prestazioni accessorie e occasionali come i piccoli lavori domestici, la pulizia di edifici, l'assistenza domiciliare, il giardinaggio con riferimento ad una platea limitata di disoccupati di lunga durata, casalinghe, studenti, pensionati e disabili": sarebbe questa la proposta elaborata dal Presidente della Commissione Lavoro alla Camera Cesare Damiano.

Sarà battaglia sui voucherL'ex ministro del Lavoro, infatti, dopo essersi battuto a lungo per i lavoratori precoci, per i pensionamenti flessibili e il regime sperimentale donna avrebbe lanciato una nuova proposta raccogliendo 45 firme fra i parlamentari del Partito Democratico. Intanto, l'11 gennaio verrà ripreso l'esame in Commissione Lavoro alla Camera della proposta di legge sui voucher e l'occupazione delle nuove generazioni. E lo stesso Cesare Damiano non tarda ad annunciarlo: "Daremo battaglia sui voucher", ha detto.

Ottava salvaguardia esodati, prime istruzioni


Ottava salvaguardia esodati, prime istruzioni
Modelli di domanda, termini di presentazione e prime indicazioni INPS sulla gestione delle istanze: come accedere all'ottava salvaguardia esodati.

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Entro il prossimo 2 marzo, i 30mila 700 lavoratori esodati inseriti nell’ottava salvaguardia dovranno presentare l’istanza di ammissione: la scadenza è prevista dalla Legge di Stabilità, e ci sono le prime istruzioni operative del Ministero del Lavoro e dell’INPS. La Circolare del ministero (41/2016), contiene i moduli di istanza e gli indirizzi a cui inviarla. L’INPS  fornisce le prime indicazioni per la gestione delle domande, in attesa di successivo documenti di prassi. Il riferimenti normativo per l’ottava salvaguardia esodati sono i commi da 214 a 216 dell’articolo 1 della Legge 232/2016.  Ci sono alcune categorie di lavoratori salvaguardati che presentano l’istanza alle Direzioni territoriali del lavoro o alle sedi competenti dell’Ispettorato nazionale del Lavoro. Si tratta dei lavoratori esodati compresi nelle lettere d,e,f, del comma 214 della Legge di Stabilità, quindi:
  • 7800 cessati dal servizio per accordi individuali o collettivi o risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro che perfezionano i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2019,
  • 700 lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave che perfezionano i requisiti per la pensione entro il 6 gennaio 2019,
  • 800 lavoratori a tempo determinato, anche in somministrazione, cessati dal lavoro fra il primo gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, che perfezionano i requisiti entro il 6 gennaio 2018.
Questi lavoratori devono presentare istanza entro il 2 marzo 2017, presso l’ispettorato territoriale del lavoro competente. Nell’unico caso dei lavoratori cessati al servizio per accordi di conciliazione, l’istanza va presentata presso l’Ispettorato territoriale del lavoro corrispondente alla Direzione territoriale del lavoro in cui è stato sottoscritto l’accordo.
Nel modello di istanza, pubblicato sul sito del ministero, si segnala barrando l’apposita casella in quale delle situazioni di salvaguardia ci si riconosce (lettere d,e,f, sopra citate). Le procedure sono le stesse utilizzate per le precedenti operazioni di salvaguardia. La domanda si può inviare via PEC o agli indirizzi mail dedicati, tramite raccomandata A/R alle Poste, bisogna allegare documento di identità, dichiarazione sostitutiva per attestare la mancata rioccupazione, copia della documentazione di cessazione dell’attività lavorativa.
Per quanto riguarda le procedure INPS, l’istituto comunica che il sistema di gestione delle domande di salvaguardia è stato aggiornato con la tipologia di domanda relativa all’ottava salvaguardia. Bisogna effettuare il seguente percorso: servizi on line – Domanda di Prestazioni previdenziali: Pensione, Ricostituzione, Ratei matur. Nella sezione delle Dichiarazioni, si seleziona dal menù a tendina:
  • nel campo GRUPPO, la dicitura Anzianità/Anticipata/Vecchiaia;
  • nel campo PRODOTTO, la dicitura Pensione di anzianità/anticipata oppure Pensione di vecchiaia;
  • nel campo TIPO, la dicitura Legge 232/2016;
  • nel campo TIPOLOGIA l’unica opzione disponibile in funzione delle scelte effettuate (pensione di anzianità automatica in salvaguardia – legge 232/2016, ovvero pensione di vecchiaia automatica in salvaguardia – legge 232/2016).
Fonti: circolare Ministero del Lavoro e messaggio INPS