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giovedì 5 gennaio 2017

Niente Cumulo contributivo per esodati ed opzione donna

Pensioni, Niente Cumulo contributivo per esodati ed opzione donnaMercoledì, 04 Gennaio 2017 07:45
Scritto da Franco Rossini

Il cumulo gratuito non potrà essere utilizzato per ottenere prestazioni diverse rispetto alla pensione anticipata o di vecchiaia come individuate dalla legge Fornero.
Cumulo sì ma solo per conseguire i requisiti contributivi per accedere alla pensione anticipata prevista dalla normativa Fornero oppure per la pensione di vecchiaia. Dovrebbe essere questa l'impostazione del nuovo strumento operativo dal 1° gennaio 2017 in favore degli assicurati presso diverse forme della previdenza obbligatoria (AGO, Gestione Separata, Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria e casse professionali). La novità, in attesa delle istruzioni Inps, non potrà essere utilizzato, come molti lettori ci chiedono, per raggranellare i 35 anni di versamenti per conseguire la vecchia pensione di anzianità con le quote o i 40 anni di contribuzione e fruire, pertanto, dell'ottava salvaguardia pensionistica o della disciplina di favore prevista per i cd. lavori usuranti. Del pari lo strumento sarà inutilizzabile per raggranellare i 35 anni di versamenti per conseguire la pensione con il regime sperimentale donna valorizzando, ad esempio, contribuzione presente nella gestione separata dell'Inps, una proposta quest'ultima che era stata formulata durante l'esame alla Camera ma che è stata bocciata dal Governo in Commissione Bilancio. Per questi lavoratori, dunque, nulla cambia e per utilizzare la contribuzione mista dovranno continuare a ricorrere alla ricongiunzione dei periodi assicurativi regolata dalla legge 29/1979 (che come noto non consente però di trasferire la contribuzione nella gestione separata).

Al cumulo, in sostanza, si potrà ricorrere esclusivamente, oltre che per accedere alla pensione di vecchiaia, per integrare i requisiti contributivi richiesti per a pensione anticipata come individuata dall'articolo 24, comma 10 della legge 201/2011: 42 anni e 10 mesi di contributi, a prescindere dall'età anagrafica (41 anni e 10 mesi di contributi le donne). Da chiarire se l'indicata facoltà sarà riconosciuta anche per i lavoratori precoci, ovvero coloro che hanno svolto almeno 12 mesi di lavoro anche non continuativo prima del 19° anno di età, per integrare il nuovo requisito contributivo agevolato di 41 anni di contributi. Da un esame dei riferimenti normativi tale possibilità pare rimanere esclusa anche se sarà opportuno un chiarimento. Resta inteso che tramite il cumulo potrà essere conseguita anche una pensione di inabilità nonchè la pensione indiretta nel caso in cui l'assicurato deceda prima di aver acquisito il diritto alla pensione. In tal caso saranno i superstiti dell'assicurato a poter esercitare il cumulo dei periodi assicurativi. Ma non potrà darsi il cumulo per conseguire l'assegno ordinario di invalidità.





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