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martedì 16 maggio 2017

Restano le criticità per i mobilitati in ottava salvaguardia

Esodati, Restano le criticità per i mobilitati in ottava salvaguardia
Lunedì, 15 Maggio 2017

Salvaguardia a rischio per coloro che non hanno prodotto l'autorizzazione ai volontari entro il 2 marzo 2017 per raggiungere il requisito contributivo entro 36 mesi dal termine della mobilità. 

Salvaguardia pensionistica a rischio per i lavoratori in mobilità che non hanno presentato contestuale domanda alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS entro il 2 marzo 2017. In questi giorni diversi lettori ci segnalano che la loro domanda di salvaguardia nel profilo dedicato alla mobilità è stata respinta per mancanza dell'autorizzazione ai versamenti volontari. Per comprendere di cosa si sta parlando bisogna fare una premessa.

Per i lavoratori in mobilità il termine per maturare il diritto a pensione, con le vecchie regole pensionistiche, è pari a 36 mesi dopo la scadenza dell'indennità di mobilità o dello speciale trattamento edile a condizione che il rapporto di lavoro sia cessato entro il 31 dicembre 2014 a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 2011. Nel caso dei lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale l’accordo governativo o non governativo può essere stipulato anche successivamente al 31 dicembre 2011, tuttavia, ai fini della procedibilità della domanda di accesso alla salvaguardia, l’interessato dovrà produrre la documentazione attestante la circostanza che la data di avvio della procedura concorsuale precede quella del licenziamento che deve essere avvenuto comunque entro il 31 dicembre 2014.

A tutti gli interessati in questo profilo viene concessa l'importante facoltà di maturare il requisito contributivo (es. i 35 o i 36 anni di contributi per il pensionamento con le quote o i vecchi 40 anni di contributi) anche attraverso il versamento dei contributi volontari ma solo con riferimento ai 36 mesi successivi al termine della fruizione dell'indennità di mobilità o dello speciale trattamento edile. Ad esempio un lavoratore che termina la mobilità il 31.12.2017 con 39 anni mezzo di contributi e 58 anni di età può decidere di versare i sei mesi di volontari per raggiungere i 40 anni di contributi ed accedere in questo modo alla salvaguardia pensionistica. O ancora un soggetto con 62 anni di età e 34 anni e mezzo di contributi al termine della mobilità può utilizzare la contribuzione volontaria per ragguagliare il minimo di 35 anni di versamenti necessari per pensionarsi con la vecchia quota 97,6. 

L'agevolazione in questione, tuttavia, è rivolta esclusivamente verso i lavoratori già autorizzati ai versamenti volontari alla data del 1° gennaio 2017 (per i quali vengono riaperti i termini scaduti per il versamento dei volontari relativi ai 36 mesi successivamente alla scadenza della mobilità o del TSE) o di coloro che abbiano presentato domanda di prosecuzione volontaria entro il 2 marzo 2017, data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia (Circ. Inps 11/2017). E' proprio questo uno dei problemi che sta causando il rigetto di alcune istanze. Capita non di rado, infatti, che il lavoratore presenti domanda di salvaguardia senza la contestuale produzione di quella per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione necessaria, come detto, per raggiungere il requisito contributivo entro i 36 mesi dalla scadenza dei predetti sostegni al reddito. Talvolta per la mancata informazione da parte dei patronati, talvolta perchè, mal informato, gli è stato detto che l'istanza ai vv. possa essere prodotta solo dopo il termine della fruizione dell'indennità di mobilità (in realtà non è così in quanto la domanda di versamento dei volontari può essere accolta anche in costanza di mobilità, ovviamente però il versamento può avere ad oggetto solo periodi contributivi successivi alla fine della mobilità stessa; Cfr Circolare Inps 50/2008). 

Su tale aspetto, denunciano molti lettori, sarebbe utile concedere più tempo almeno per la produzione della richiesta dei versamenti volontari senza che la mancanza dell'autorizzazione al 2 marzo 2017 travolga anche l'istanza di salvaguardia. Complessivamente, del resto, il lavoratore potrebbe raggiungere il requisito contributivo mediante un contratto di lavoro dipendente dopo il termine della mobilità. E non necessariamente attraverso il versamento della contribuzione volontaria. E' stata la stessa Inps, in passato, rispondendo ad un quesito dell'Inca Nazionale, ad ammettere la possibilità di rioccupazione dopo la mobilità senza che ciò determinasse la decadenza dalla salvaguardia (cfr: nota numero 90 del 19 dicembre 2014). Un trattamento discriminatorio che potrebbe stare alla base delle tante domande di salvaguardia respinte come si evince dall'ultimo report dell'Inps dello scorso Aprile. E che potrebbe aprire un lungo contenzioso. 

lunedì 15 maggio 2017

L'Esodo - Il film

Qui trovi il trailer in inglese de "L'Esodo" che la prossima settimana sarà al "marché du film" al #festivaldecannes
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venerdì 5 maggio 2017

Rrisposta all'interrogazione dell'On Maestri su 8^ salvaguardia

Pensioni esodati 8va salvaguardia: risposta all'interrogazione dell'On Maestri
Ultime novità sulle pensioni per lavoratori esodati oggi 4 maggio 2017: il Sottosegretario Cassano risponde all'interrogazione dell'On Andrea Maestri

Stefano Calicchio 4 maggio 2017

Riceviamo e pubblichiamo importanti aggiornamenti in merito al tema delle pensioni per i lavoratori #esodati, dopo che il Governo ha risposto all'interrogazione dell'On Andrea Maestri (Possibile) in merito alle disparità di trattamento che si trovano a subire coloro che sono rimasti tagliati fuori dal perimetro di tutela dell'8va salvaguardia.
Pensioni e lavoratori esodati: la risposta all'interrogazione del ParlamentareCon riferimento all'atto degli On.li Maestri e altri sulla procedura dell'ottava salvaguardia parlamentare prevista dalla legge di bilancio 2017, il Sottosegretario Cassano riprende innanzitutto gli articoli di legge riguardanti la misura in oggetto (art 1. comma da 214 a 2018 della l.n. 232/2016). In particolare, si fa riferimento ai commi dove si indicano le "condizioni necessarie affinché alle categorie di lavoratori nelle stesse riportate possano continuare ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, ancorché gli stessi lavoratori maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011". La risposta del tecnico prosegue ricordando anche che "il comma 218 del medesimo articolo stabilisce il numero massimo dei soggetti che possono usufruire di tale salvaguardia nel rispetto del contingente numerico stabilito per ciascuna categoria di lavoratori dal comma 214 e nel limite delle risorse economiche stanziate per ciascun anno (dal 2017 al 2026). Tanto premesso, faccio presente che il Governo si è trovato di fronte alla necessità, anche in funzione delle risorse economiche disponibili ,di modulare in maniera diversa le tutele in favore degli aventi diritto, tenendo conto della peculiarità di ciascuna categoria di ex lavoratori.
Inoltre, anche volendo prendere in considerazione la stima effettuata dalla Rete dei Comitati degli esodati, occorre evidenziare che l'intervento messo in campo con l'operazione in parola, risulta essere comunque idoneo a tutelare la quasi totalità degli aventi diritto".
Il commento dell'On Maestri: "risposta totalmente insoddisfacente"Al riguardo abbiamo quindi raccolto il commento dell'On Andrea Maestri. "Una risposta che ci lascia totalmente insoddisfatti", perché "non c'è intenzione di dare una risposta significativa e strutturale. Si lasciano fuori dal perimetro della tutela troppi ex lavoratori". Inoltre, "la disparità di trattamento tra diverse tipologie di lavoratori genererà sicuramente un contenzioso, che sarebbe da evitare se si vuole tutelare davvero il diritto e non limitarsi a ridurre il danno".
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L'Inps pubblica il report sull'ottava salvaguardia

Esodati, L'Inps pubblica il report sull'ottava salvaguardiaGiovedì, 04 Maggio 2017
Scritto da Vittorio Spinelli

L'istituto di previdenza pubblica il primo report relativo alle operazioni di accesso all'ottava salvaguardia pensionistico. Critico il profilo relativo alla mobilità per il quale si registrano molte richieste respinte.

Sono ben 31.852 le istanze di accesso all'ottava salvaguardia a fronte di 30.700 posti disponibili. E' questo il numero principale che emerge dal primo report dell'Inps sulle operazioni di monitoraggio delle richieste di accesso all'ottava salvaguardia pensionistica pubblicato oggi dall'istituto di previdenza. Il numero delle domande accolte sinora è stato pari 7.674 mentre restano da vagliare ancora 16.276 istanze. Elevato il numero delle istanze respinte, pari a ben 7.902, come dire che oltre una domanda su due di quelle esaminate (15.576) è stata rigettata dall'Istituto.

Cinque i macro profili di tutela tutti mutuati dall'ultima salvaguardia: mobilità, autorizzati ai volontari, cessati dal servizio con accordi o senza con il datore di lavoro, in congedo straordinario per assistere figli con disabilità gravi, con contratto a tempo determinato. Complessivamente il profilo di tutela più problematico resta quello relativo ai lavoratori in mobilità ordinaria o che godono dello speciale trattamento edile (che da solo conteggia quasi la metà delle domande), similmente a quanto accaduto lo scorso anno in occasione della settima salvaguardia. Su 5.773 domande esaminate oltre il 64% (ben 3.701 istanze) è stato rifiutato dall'istituto per mancanza dei requisiti; mentre negli altri profili di tutela, come emerge dalla tavola sottostante, il numero delle domande accolte è significativamente superiore. I dati tuttavia possono essere falsati dal fatto che alcuni lavoratori potrebbero aver presentato istanza di accesso per più profili di tutela.
Il profilo dedicato ai lavoratori in mobilità

In particolare per i lavoratori in mobilità il termine per maturare il diritto a pensione, con le vecchie regole pensionistiche, è pari a 36 mesi dopo la scadenza dell'indennità di mobilità o dello speciale trattamento edile a condizione che il rapporto di lavoro sia cessato entro il 31 dicembre 2014 a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 2011. Nel caso dei lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale l’accordo governativo o non governativo può essere stipulato anche successivamente al 31 dicembre 2011, tuttavia, ai fini della procedibilità della domanda di accesso alla salvaguardia, l’interessato dovrà produrre la documentazione attestante la circostanza che la data di avvio della procedura concorsuale precede quella del licenziamento che deve essere avvenuto comunque entro il 31 dicembre 2014.

A tutti gli interessati in questo profilo viene concessa l'importante facoltà di maturare il requisito contributivo (es. i 35 o i 36 anni di contributi per il pensionamento con le quote o i vecchi 40 anni di contributi) anche attraverso il versamento dei contributi volontari ma solo con riferimento ai 36 mesi successivi al termine della fruizione dell'indennità di mobilità o dello speciale trattamento edile. Ad esempio un lavoratore che termina la mobilità il 31.12.2017 con 39 anni di contributi e 60 anni di età può versare un anno di volontari per raggiungere i 40 anni di contributi ed accedere in questo modo alla salvaguardia pensionistica.

L'agevolazione in questione, tuttavia, è rivolta esclusivamente verso i lavoratori già autorizzati ai versamenti volontari alla data del 1° gennaio 2017 (per i quali vengono riaperti i termini scaduti per il versamento dei volontari relativi ai 36 mesi successivamente alla scadenza della mobilità o del TSE) o di coloro che abbiano presentato domanda di prosecuzione volontaria entro il 2 marzo 2017, data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia. E' proprio questo uno dei problemi che causa talvolta, anche in passato, il rigetto delle istanze. Capita non di rado, infatti, che il lavoratore presenti domanda di salvaguardia senza la contestuale produzione di quella per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione necessaria, come detto, per raggiungere il requisito contributivo entro i 36 mesi dalla scadenza dei predetti sostegni al reddito. In tal caso anche la domanda di salvaguardia viene conseguentemente respinta dall'Inps. Su tale aspetto sarebbe stato utile concedere al lavoratore più tempo almeno per la produzione della richiesta dei versamenti volontari.



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mercoledì 3 maggio 2017

Damiano: “Presidente Boeri offende il Parlamento”

INPS: DAMIANO, “PRESIDENTE BOERI OFFENDE IL PARLAMENTO”
Pubblicato il 3 maggio 2017
(ANSA) – ROMA, 3 MAG – “La lettera del Presidente dell’INPS, Boeri, va respinta al mittente. È il Presidente che offende il Parlamento perché nega l’evidenza dei fatti: tutti i problemi che abbiamo denunciato sono documentati, a partire dalle stime non corrispondenti alla realtà per quanto riguarda le salvaguardie degli esodati”. Lo dichiara Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera. “Quanto alle interpretazioni delle leggi da parte dell’INPS che riteniamo arbitrarie – prosegue – facciamo un esempio per tutti: dopo quattro anni di proteste, anche grazie all’intervento del Governo, l’INPS corregge la sua circolare a proposito della pensione anticipata dei nati nel ‘52 (legge Fornero), concessa, sulla base della circolare dell’Istituto, soltanto a coloro che svolgevano una attività di lavoro dipendente il 28 dicembre del 2011. Se disgraziatamente il lavoratore smetteva di lavorare il giorno prima, non si aveva questo diritto. Una interpretazione assurda e arbitraria, in spregio della legge, successivamente corretta per nostra iniziativa. Corretta come? Escludendo dal computo dell’anzianità i versamenti volontari, il servizio militare, la maternità, la mobilità e il riscatto della laurea. Assurdo”. “Anziché lanciare anatemi il Presidente dell’INPS dovrebbe dare qualche spiegazione. Quanto ai comunicati stampa, anche noi abbiamo una bella raccolta di quelli di Boeri in qualità di ‘legislatore e ricercatore’. Meno di quelli di Presidente dell’INPS. Naturalmente, siamo totalmente disponibili a un rapido confronto”, conclude.

martedì 2 maggio 2017

Calendarizzata l'interrogazione di Andrea Maestri

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Riforma pensioni, oggi 2 maggio 2017: ultime novità su pensione anticipata, Ape ed esodati
Autore: Antonella Viviano
- 2 maggio 2017

Riforma delle pensioni. 
Le ultime dichiarazioni di Poletti. Il Ministro del lavoro Giuliano Poletti in occasione delle celebrazioni del 1° maggio ha toccato il tema delle pensioni e delle riforme del sistema previdenziale.”Confidiamo che le modifiche apportate al sistema pensionistico con la legge di stabilità per il 2017, oltre a dar risposta a problemi di disparità di trattamento e a situazione di disagio sociale, aumentando la flessibilità del sistema possano aprire maggiori spazi occupazionali per i giovani”, ha affermato, come riportato da rainews.

Pensioni anticipate, Ape sociale. Gli edili chiedono modifiche ai criteri d’accesso.
I sindacati degli edili Fillea, Feneal e Filca hanno toccato il tema delle pensioni, legandolo a quello delle morti sul lavoro, nel corso del Safe Day 2017, la giornata mondiale della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Fillea, Feneal e Filca hanno segnalato che dal 2011 gli infortuni e le morti professionali tra i lavoratori over 60 nei cantieri sono aumentate, rendendo ancora più evidente la difficoltà di svolgere un lavoro altamente rischioso e duro come quello edile ad una certa età. In particolare i dati evidenziano nella fascia di età sopra i 55 anni un aumento di infortuni dall’11,90% del 2011 al 17,81% del 2015 e delle morti da un 23,92% a quasi il 33% del 2016.
“La mancanza di turnover”, sottolineano i sindacati degli edili, “costringe i lavoratori a restare sulle impalcature mentre dovrebbero poter andare in pensione senza penalizzazioni, agevolando così anche l’ingresso di giovani tecnici specializzati e capaci di rispondere alle nuove esigenze del settore. Con riferimento ai nuovi strumenti per le pensioni anticipate introdotte con la legge di bilancio 2017, i sindacati precisano:”L’Ape agevolata ha soltanto in parte risposto a questo problema e per questo noi chiediamo di estendere i criteri per accedervi”. Quello che vorrebbero gli edili è, dunque, che venissero modificati i i criteri per l’Ape agevolata, per consentire ad un numero maggiore di lavoratori edili di andare in pensione in anticipo e senza penalizzazioni.
Pensioni, esodati. L’interrogazione di Andrea Maestri.

La questione degli esodati non è ancora risolta.
Il 4 maggio prossimo è stata calendarizzata in Commissione lavoro alla Camera l’interrogazione 5/11047 dell’on. Andrea Maestri, in tema di pensioni e salvaguardie pensionistiche. Nell’interrogazione Maestri sottolinea che “il 2 marzo 2017 è scaduto il termine per l’invio all’Inps delle domande di adesione all’ottava salvaguardia, la misura che permette ai lavoratori esodati rimasti scoperti a causa della cosiddetta «riforma Fornero» di andare in pensione con le regole precedenti il 2011″. “Dai dati diffusi dall’Inps risulta che il numero dei lavoratori che fruirà dell’ottava salvaguardia è pari a 30.700 soggetti. La Rete dei comitati degli esodati stima, invece, che il numero degli aventi diritto sia superiore e pari ad almeno 34 mila lavoratori”.
E quindi:”Un notevole numero di persone, quindi, avendone diritto, resterà escluso e discriminato e dal 3 marzo 2017 in poi, può ricorrere soltanto all’Anticipo pensionistico (APE) sociale o all’APE volontaria (che saranno effettive però dal primo maggio 2017): due provvedimenti nettamente penalizzanti rispetto all’ottava salvaguardia”. Maestri chiede dunque:”Se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e come intenda intervenire per sanare una situazione che appare agli interroganti non conforme al principio di eguaglianza con riferimento ad ex-lavoratori aventi diritto ed esclusi dall’ottava salvaguardia; se non ritenga opportuno assumere iniziative normative per superare le criticità evidenziate, con particolare riguardo alla denunciata discriminazione”.
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